IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  VISTO l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  VISTI il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della Salute; 
  VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture
di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  VISTA la domanda presentata in data 10 novembre  2009  dall'impresa
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA, con sede legale in  Conselve  (PD),  via
terza strada 12, intesa ad ottenere  l'autorizzazione  all'immissione
in commercio del prodotto fitosanitario denominato Olio  4  stagioni,
successivamente ridenominato Minoil,  contenete  la  sostanza  attiva
Olio minerale parafinico, N.CAS 64742-46-7,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Citrole, registrato al n.  8534  con  D.D.  in
data 30 luglio 1994, modificato successivamente con decreto  in  data
13 agosto 2008, dell'Impresa Total Raffinage Distribution  S.A.,  con
sede legale in Puteaux (Francia), cours Michelet 24-La Defense 10; 
  RILEVATO che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  -il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Citrole,
registrato al n 8534; 
  -sussiste legittimo accordo tra l'impresa ZAPI  INDUSTRIE  CHIMICHE
SpA e l'impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009  di  recepimento
della direttiva 2009/116/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Olio minerale paraffinico, N.CAS  64742-46-7  nell'Allegato  I
del decreto legislativo 194/95; 
  CONSIDERATO  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  la  sostanza   Olio   minerale
paraffinico, N.CAS 64742-46-7; 
  CONSIDERATO altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III; 
  RITENUTO  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
Olio minerale parafinico, N.CAS 64742-46-7 in Allegato I, fatti salvi
gli adempimenti  e  gli  adeguamenti  in  applicazione  dei  principi
uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo  194/95,  per
il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento; 
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019, l'impresa ZAPI INDUSTRIE  CHIMICHE  SpA,  con  sede  legale  in
Conselve (PD), via terza strada 12, e' autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  MINOIL   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto  legislativo  194/95  della
sostanza attiva Olio minerale paraffinico, N.CAS 64742-46-7,  per  il
prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
50-100-150-200-250-500-750; l 1-2-2,5-5-10-15-20-25-50-100-200-275. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
  I.R.C.A SERVICE S.p.A, S.S. Cremasca 591, 10  -  24040  Fornovo  S.
Giovanni (BG). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14904. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello