IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
   VISTO l'art. 6 della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  VISTI il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della Salute; 
  VISTO l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo1, commi  376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  VISTA la domanda presentata  in  data  28/04/2010  dall'Impresa  W.
NEUDORFF Gmbh KG con sede legale  in  Emmerthal  (Germania),  An  der
Muhle   3,   e   successiva   integrazione,   intesa   ad    ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato NATRIA LUMACHICIDA  contenente  la  sostanza
attiva fosfato ferrico, uguale al prodotto di riferimento  denominato
FERRAMOL registrato al  n.  12172  con  D.D.  in  data  21/04/2004  e
successivamente modificato  con  decreti  di  cui  l'ultimo  in  data
31/07/2009 della medesima Impresa; 
  RILEVATO che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento FERRAMOL; 
  RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  VISTO il decreto ministeriale del 09/08/2002 di  recepimento  della
direttiva 01/87/EC  relativa  all'iscrizione  della  sostanza  attiva
fosfato ferrico nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  CONSIDERATO  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva fosfato ferrico; 
  RITENUTO  di   limitare   la   validita'   dell'autorizzazione   al
31/12/2015, data di scadenza dell'iscrizione  della  sostanza  attiva
fosfato ferrico in Allegato I; 
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31/12/2015,
l'Impresa  W.  NEUDORFF  Gmbh  KG  con  sede  legale   in   Emmerthal
(Germania), An der Muhle 3, e' autorizzata ad immettere in  commercio
il  prodotto  fitosanitario  denominato  NATRIA  LUMACHICIDA  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie kg 0,250 - 0,400 - 0,500 -
1 - 1,5 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero W. NEUDORFF Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15013. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello