IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  VISTO l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  VISTI il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  VISTO l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo1, commi  376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  VISTA la domanda presentata in  data  4  agosto  2010  dall'impresa
AGRIPHAR S.A con sede legale in Ougree (Belgio), Rue de Renory, 26/1,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato BATER R WG contenente  le  sostanze
attive Metalaxil e Rame metallo da ossicloruro, uguale al prodotto di
riferimento denominato Eucritt rame WG registrato  al  n.  10148  con
D.D. in  data  15  settembre  1999,  modificato  successivamente  con
decreti di cui l'ultimo in data 23 dicembre 2009, dell'Impresa ISAGRO
Spa con sede legale in Milano, via Caldera 21; 
  RILEVATO che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  - il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Eucritt
rame WG; 
  - sussiste legittimo accordo tra l'impresa AGRIPHAR S.A e l'impresa
titolare del prodotto di riferimento; 
  RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  VISTO  la  direttiva  di  iscrizione  2010/28/UE,   in   corso   di
recepimento, della sostanza  attiva  Metalaxil  nell'Allegato  I  del
decreto legislativo 194/95, ; 
  VISTO il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Rame  metallo  da  ossicloruro  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 194/95; 
  CONSIDERATO  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per le sostanze attive Metalaxil e Rame
metallo da ossicloruro; 
  CONSIDERATO altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III; 
  RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2020,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
Metalaxil  in  Allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti   e   gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI del decreto legislativo 194/95 per il  prodotto  fitosanitario  in
questione e per quello di riferimento; 
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2020, l'Impresa AGRIPHAR S.A con sede legale in Ougree (Belgio),  Rue
de Renory, 26/1, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato BATER  R  WG  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto  legislativo  194/95  della
sostanza attiva Metalaxil, per il prodotto fitosanitario in questione
e per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,1- 0,2  -  0,25  -
0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 -
14 - 15 - 20 - 25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
  CHEMIA S.p.A. - S. Agostino (FE) SS 255 km 46; 
  ISAGRO S.p.A. - Adria Cavanella PO (RO) 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n.15028. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 18 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello