IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
   VISTO l'art. 6 della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  VISTO il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  VISTI il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  VISTO il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  VISTO l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo1, commi  376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  VISTA la domanda presentata in  data  6  aprile  2011  dall'impresa
Bayer CropScience S.r.l. con sede legale  in  Milano,  viale  Certosa
130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio
del prodotto fitosanitario denominato KORBAS contenente  la  sostanza
attiva Tebuconazolo, uguale al  prodotto  di  riferimento  denominato
Folicur WG registrato al n.8498 con  D.D.  in  data  30  marzo  1994,
modificato  successivamente  con  decreto  in  data  13   agosto2008,
dell'Impresa medesima; 
  RILEVATO che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
  -  il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  Folicur
WG; 
  RILEVATO pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  VISTO il D.M. del 31 agosto 2009  di  recepimento  della  direttiva
2008/125/CE   relativa   all'iscrizione   della    sostanza    attiva
Tebuconazolo; 
  CONSIDERATO  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza Tebuconazolo; 
  CONSIDERATO altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III; 
  RITENUTO di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  agosto
2019,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della   sostanza   attiva
Tebuconazolo in  Allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato
VI del decreto legislativo 194/95 per il  prodotto  fitosanitario  in
questione e per quello di riferimento; 
  VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con sede legale  in  Milano,
viale Certosa 130,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato KORBAS con la composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto  legislativo  194/95  della
sostanza  attiva  Tebuconazolo,  per  il  prodotto  fitosanitario  in
questione e per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 50 - 100; Kg  0,25  -
0,5 - 1 - 5; 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
  Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); 
  Bayer CropScience Limited - Himatnagar (India) 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
  Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG); 
  S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p,A. - Cotignola (RA) 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15167. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 20 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello