IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 80; Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1991, n. 185, concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualita'»; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante modalita' di applicazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari; Vista la relazione conclusiva della Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto ministeriale 25 giugno 2009 n. 6501; Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione» sancita in Conferenza Stato Regioni il 20 marzo 2008, n. 103/CSR; Considerato che per la commercializzazione del latte bovino possono essere stipulati annualmente accordi tra le parti al fine di disciplinare le modalita' di commercializzazione, compresa la qualita'; Considerata la necessita' di assicurare la continuita' dell'attivita' svolta e delle relative procedure esplicitando taluni aspetti in materia di prelievo dei campioni ai fini della determinazione del tenore di materia grassa del latte; Considerata altresi' l'opportunita' di differire l'applicabilita' di talune disposizioni per consentire il necessario adeguamento delle procedure amministrative; Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2011. Decreta: Art. 1 1. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 2003, sono aggiunte le seguenti lettere: «h) date dei prelievi di latte di cui all'art. 13; i) nome, ruolo e firma del soggetto che effettua i prelievi di cui al precedente punto h).».