L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 23 giugno 2011; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato  dal
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con  legge  n.  51
del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito con legge 29 novembre 2007,  n.  222  e,  in  particolare,
l'art. 2-bis, comma 5, secondo il quale «le  trasmissioni  televisive
dei programmi e  dei  servizi  multimediali  su  frequenze  terrestri
devono essere irradiate  esclusivamente  in  tecnica  digitale  entro
l'anno 2012. A tal fine sono individuate  aree  all  digital  in  cui
accelerare la completa conversione»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Vista  la  direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva  2007/65/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre  2007  che  modifica  la  direttiva  89/552/CEE  del
Consiglio, relativa  al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive,  come  modificata
dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
30 giugno 1997; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 settembre 2005 n. 208,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il  «Testo
Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici; 
  Vista la legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificata  dalla  legge
n. 88 del 2009 ed in particolare l'art. 8-novies, comma 4, secondo il
quale nel corso della progressiva attuazione del piano  nazionale  di
assegnazione delle frequenze i diritti di uso delle frequenze per  le
reti televisive digitali sono assegnati «in conformita' ai criteri di
cui alla deliberazione n.181/09/CONS 
  dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  del  7  aprile
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 99 del 30 aprile 2009»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   10
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2008, e le successive modificazioni  e
integrazioni, con il quale, in ottemperanza all'art.  8-novies  della
citata legge n. 101/2008, e' stato definito il  calendario  nazionale
per il passaggio definitivo  alla  trasmissione  televisiva  digitale
terrestre con l'indicazione delle  aree  territoriali  interessate  e
delle rispettive scadenze; 
  Vista la  delibera  n.  181/09/CONS  del  7  aprile  2009,  recante
«Criteri per  la  completa  digitalizzazione  delle  reti  televisive
terrestri», ed in particolare i criteri  di  conversione  delle  reti
analogiche  e  di  pianificazione  delle  reti   digitali   riportati
nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza
previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai  fini
della loro piena conformazione al diritto comunitario; 
  Vista la delibera n. 664/09/CONS  del  26  novembre  2009,  recante
«Regolamento recante la nuova disciplina della fase  di  avvio  delle
trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale»; 
  Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010, recante «Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per  il  servizio   di
radiodiffusione televisiva terrestre  in  tecnica  digitale:  criteri
generali», e le sue successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 497/10/CONS del  23  settembre  2010,  recante
«Procedure per l'assegnazione delle frequenze  disponibili  in  banda
televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre e misure
atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza»; 
  Vista la delibera n. 606/10/CONS  del  25  novembre  2010,  recante
«Regolamento  concernente  la  prestazione  di   servizi   di   media
audiovisivi lineari o radiofonici su  altri  mezzi  di  comunicazione
elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la delibera n. 607/10/CONS  del  25  novembre  2010,  recante
«Regolamento in materia di fornitura di servizi di media  audiovisivi
a richiesta ai sensi dell'art. 22- bis, del Testo unico  dei  servizi
di media audiovisivi e radiofonici»; 
  Vista la legge 13 dicembre 2000, n. 220 (legge di stabilita'  2011)
e, in particolare, l'art. 1, commi 10 e 11; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante  «Disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di  incroci  tra  settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello  spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazione  alla  Cassa
depositi e prestiti, nonche' per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale della  Regione  Abruzzo»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e, in particolare, l'art. 4; 
  Rilevata l'esigenza di  sostituire  il  regolamento  relativo  alla
radiodiffusione terrestre  in  tecnica  digitale,  approvato  con  la
delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni  ed  integrazioni,
con  una  nuova  disciplina  che  tenga  conto  delle   modificazioni
normative  intervenute  in  materia  di  radiodiffusione   televisiva
terrestre   e   della   regolamentazione   medio   tempore   adottata
dall'Autorita' in tale materia; 
  Vista la delibera n. 212/11/CONS del 13 aprile 2011, pubblicata nel
sito web dell'Autorita' il 10 maggio 2011 e nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 2011, con la quale  e'
stata  indetta  la  consultazione  pubblica  sullo  schema  di  nuovo
regolamento relativo alla  radiodiffusione  televisiva  terrestre  in
tecnica digitale; 
  Avuto  riguardo  ai  numerosi  contributi  pervenuti  in  sede   di
consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni
svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto  richiesta,  che
hanno dato luogo, in sintesi, alle seguenti osservazioni. 
Capo I (art. 1 e 2). 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
 
  In  merito  alle  definizioni  numerosi  soggetti  suggeriscono  di
includervi  anche  i  fornitori  di  contenuti  radiofonici  su  reti
televisive terrestri che ormai costituiscono una realta' di  fatto  e
per i quali il Piano  di  numerazione  automatica  dei  canali  della
televisione digitale terrestre prevede apposite numerazioni. 
  Alcuni  soggetti  propongono  di  integrare  la  definizione  della
lettera q) per tenere conto delle configurazioni miste dei  multiplex
per i programmi irradiati sia in SD e che in HD, nonche' di prevedere
che, nel caso siano adottate dagli operatori di  rete  configurazioni
dei parametri operativi di trasmissione  che  comportano  una  minore
capacita' trasmissiva netta siano stabiliti minori vincoli sul numero
minimo di programmi da irradiare  per  via  della  ridotta  capacita'
trasmissiva a disposizione dell'operatore di rete. 
  Alcuni soggetti propongono di introdurre ulteriori definizioni  del
Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi   e   radiofonici,
segnalatamente  quelle   di   «emittente»   e   di   «responsabilita'
editoriale» con l'ulteriore precisazione che l'espressione «programmi
televisivi» deve intendersi equivalente  a  quella  di  «palinsesti».
Altri  soggetti,  invece,  ritengono  tali  definizioni  foriere   di
fraintendimenti. 
  Un soggetto propone di integrare la  definizione  di  operatore  di
rete televisiva nazionale inserendo anche la dicitura  «che  consente
l'irradiazione del segnale in un area geografica comprendente  almeno
l'80% del territorio e tutti i capoluoghi di  Provincia»,  mentre  un
altro soggetto ritiene che debba essere prevista anche la definizione
di fornitore di  servizi  di  media  in  ambito  locale  a  copertura
nazionale. 
  Alcuni soggetti chiedono di inserire per completezza  accanto  alla
definizione dello standard DVB-H anche quella degli standard DVB-T  e
DVB-T2. 
  Infine, altri soggetti ritengono che riportare nel  regolamento  le
definizioni  previste   dal   Testo   possa   ingenerare   confusione
applicativa. 
  In merito  al  campo  di  applicazione  alcuni  soggetti  ritengono
opportuno  ricomprendervi  anche  le  attivita'  di   diffusione   di
contenuti radiofonici digitali su frequenze televisive terrestri  per
coerenza con le proposte avanzate  circa  la  loro  inclusione  nelle
definizioni. 
 
Osservazioni dell'Autorita'. 
 
  Alla luce di tali osservazioni si condivide l'esigenza di apportare
maggiore chiarezza alle definizioni ed al campo di  applicazione,  in
particolare per quanto riguarda l'inclusione dei fornitori di servizi
di media radiofonici, le configurazioni dei programmi nei multiplex e
gli  standard  della  televisione  digitale  terrestre.  Quanto  alle
definizioni    di    «responsabilita'    editoriale»,    «programmi»,
«palinsesti» ed all'equivalenza di tali ultime due definizioni,  esse
sono gia' comprese nel testo del regolamento  che  sul  punto  si  e'
conformato testualmente alle definizioni recate dal Testo  unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico). 
 
Capo II (art. da 3 a 14). 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
 
  In merito alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di  media
audiovisivi, alcuni soggetti ritengono che, stante l'attuale stato di
sviluppo  del  processo  di  switch-over,  i  requisiti  oggettivi  e
soggettivi richiesti  debbano  essere  i  medesimi  indipendentemente
dalla piattaforma di trasmissione utilizzata in ossequio al principio
di neutralita' tecnologica  che  esige  che  servizi  identici  siano
soggetti  ai  medesimi  obblighi,  eliminando  cosi'  le   asimmetrie
regolatorie tra le diverse piattaforme. 
  Altri soggetti propongono  di  modificare  l'art.  3  limitando  il
requisito sul capitale sociale o introducendo in capo agli  operatori
un obbligo di prestare delle idonee garanzie (ad es. fideiussioni) in
sostituzione del requisito di una soglia minima di  capitale  sociale
interamente versato, e temperando il requisito del numero minimo  dei
dipendenti. Altri soggetti propongono di inserire  un  meccanismo  di
silenzio-assenso  del  regime  autorizzatorio  e   suggeriscono   che
l'Autorita' pubblichi sul proprio sito web l'elenco dei soggetti  che
hanno conseguito l'autorizzazione e lo aggiorna periodicamente. 
  Alcuni soggetti pur  condividendo  l'introduzione  della  tipologia
dell'autorizzazione a  carattere  comunitario  in  ambito  nazionale,
ritengono che debbano essere introdotti dei requisiti  soggettivi  ed
oggettivi minimi, quali il  numero  di  dipendenti  ed  un  fondo  di
dotazione. 
  Circa l'equipollenza dei fornitori  di  media  audiovisivi  lineari
autorizzati  all'estero,  alcuni  rispondenti,  pur  condividendo  la
previsione di non sottoporre a nuova autorizzazione  in  Italia  tali
soggetti, richiedono, per ragioni di parita' di trattamento e di  non
discriminazione, che essi siano tenuti a comprovare il  possesso  dei
requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione in  Italia  e
si adeguino agli obblighi di programmazione previsti dal  regolamento
e dal Testo unico. 
  Circa il periodo di validita' dell'autorizzazione,  fissata  in  12
anni, alcuni soggetti ritengono che essa debba avere  durata  pari  a
quella  ventennale  dell'assegnazione  del  diritto  di   uso   delle
frequenze. Inoltre non condividono la previsione  dell'autorizzazione
preventiva da parte dell'Autorita', oltre che del Ministero, in  caso
di trasferimento dell'autorizzazione. 
  Circa la previsione relativa ai contributi  (art.  7)  un  soggetto
rileva  come  l'attuale  scenario   del   mercato   di   riferimento,
caratterizzato da un lato dal persistere della congiuntura  economica
negativa e dall'altro dalla necessita' di significativi  investimenti
per adattare le infrastrutture alle nuove tecnologie contrasti con la
scelta  dell'Autorita'  di  aumentare  i  contributi  a  carico   dei
fornitori di servizi di media  audiovisivi  lineari  ed  auspica  che
almeno fino al  definitivo  completamento  dello  switch  off,  siano
mantenuti gli attuali importi. Un altro  soggetto  ritiene  che  tali
contributi  debbano  avere  un  regime   analogo   a   quelle   delle
autorizzazioni  via  satellite,  in  ossequio  al   principio   della
neutralita' tecnologica. 
  Circa la previsione del  registro  dei  programmi  alcuni  soggetto
chiedono di esonerare da tale obbligo i palinsesti delle trasmissioni
differite dello stesso programma  e  di  sopprimere  l'obbligo  della
tenuta cartacea del Registro in favore di un registro elettronico. 
  Circa le norme sul contenuto dei programmi (articoli da 9 a 14), un
soggetto chiede di eliminare il richiamo alle disposizioni in materia
di accorgimenti tecnici idonei a escludere i minori dalla visione  di
programmi stabilite  dall'Autorita'  in  applicazione  dell'art.  34,
comma 5, del Testo unico. 
 
Osservazioni dell'Autorita'. 
 
  Alla luce delle osservazioni avanzate si ritiene che, in  un'ottica
di  proporzionalita'  e  neutralita'  tecnologica,  i  requisiti   di
capitale sociale e numero dei dipendenti  occupati  previsti  per  il
rilascio dell'autorizzazione in ambito nazionale e locale,  requisiti
mutuati dal regime televisivo  analogico,  possano  essere  eliminati
all'atto della  definitiva  cessazione  della  televisione  analogica
sull'intero   territorio   nazionale,   al   fine   di   non   creare
discriminazioni nel periodo intermedio. Nello stesso  periodo  appare
ragionevole, sempre a fini di non discriminazione, che tali requisiti
siano  comprovati  anche  dai  soggetti  autorizzati  all'estero  che
diffondono programmi su frequenze terrestri sul territorio nazionale.
Appare  altresi'  ragionevole  una  riduzione  dei   contributi   per
allineare il settore digitale terrestre a quello della diffusione via
satellite. Circa la durata delle autorizzazioni  si  osserva  che  la
previsione di una durata non inferiore a 12  anni  e'  contenuta  nel
Testo unico unitamente alla possibilita' del un  rinnovo  del  titolo
per uguali periodi. Per quanto riguarda il registro dei programmi, si
concorda sulla previsione di un formato solo  elettronico,  il  quale
verra'  definito  dall'Autorita'  con   separato   provvedimento   da
sottoporre a consultazione. Circa la richiesta di eliminazione  della
previsione relativa agli accorgimenti tecnici a tutela dei minori, si
osserva che tale prescrizione e' contenuta  nel  Testo  unico  ed  e'
applicabile a tutte le piattaforme di  trasmissione  televisiva,  ivi
compresa la piattaforma digitale terrestre. 
 
Capo III (art. 15). 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
 
  Un soggetto evidenzia la  difficolta'  nell'individuare  i  confini
giuridici  e  abilitativi  tra  i  ruoli  del  fornitore  di  servizi
interattivi associati e di  servizi  di  accesso  condizionato  e  il
fornitore di servizi  media  audiovisivi  e  come  sia  difficilmente
giustificabile  rispetto  alla  norma   primaria   ed   ai   principi
civilistici l'estensione al fornitore di servizi di media audiovisivi
ed all'operatore di rete della vincolativita' della carta dei servizi
del fornitore di servizi ad accesso condizionato. 
  Un altro soggetto ritiene necessario che le  EPG  proprietarie  dei
fornitori di servizi di accesso  condizionato  applichino  condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie in particolare nei  confronti
dei fornitori di servizi di media indipendenti, ovvero  le  emittenti
non facenti parte del medesimo gruppo di societa' cui  appartiene  un
operatore  di  rete  nonche'  un  fornitore  di  servizi  interattivi
associati o di servizi ad accesso condizionato che fornisca una EPG. 
 
Osservazioni dell'Autorita'. 
 
  L'Autorita' ritiene che la norma proposta sia del tutto conforme al
quadro normativo e regolamentare vigente dettato dal Testo unico, dal
Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla delibera n.  216,  di
recente   aggiornamento.   Quanto    all'osservazione    sulla    non
proporzionalita' dell'estensione della vincolativita' della carta dei
servizi nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi e
dell'operatore di rete,  pur  prendendo  atto  che  a  tali  soggetti
competono  adempimenti  e  responsabilita'  differenti,   si   reputa
opportuno mantenere tale previsione,  specificando  che  la  medesima
trovera' attuazione laddove applicabile. 
 
Capo IV (articoli da 16 a 21). 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
 
  Alcuni soggetti hanno svolto osservazioni sul portato  della  legge
di stabilita' 2011 e del  decreto-legge  n.  34/2011  le  cui  norme,
assegnando la banda a 800 MHz ai servizi di larga banda mobile, hanno
sottratto risorse al comparto delle emittenti locali introducendo  il
principio delle procedure concorsuali per l'assegnazione dei  diritti
di uso delle frequenze a tale comparto. 
  Altri soggetti evidenziano  l'opportunita'  che  la  situazione  di
provvisorieta' dei diritti di  uso  delle  frequenze  destinate  agli
operatori di rete nazionali sia definita mediante  la  previsione  di
un'apposita  norma  intesa  a  conferire  certezza  al  processo   di
conversione delle reti analogiche in reti  digitali  in  vista  dello
switch-off nazionale. 
  Circa gli obblighi degli operatori di rete, molteplici osservazioni
hanno riguardato la configurazione  dei  multiplex  in  relazione  al
numero minimo di programmi  da  trasportare  al  fine  di  assicurare
l'efficienza spettrale ed allocativa. In  particolare  i  rispondenti
sono concordi nel ritenere che nel computo di tali  programmi  vadano
compresi anche i programmi  simulcast  e  le  trasmissioni  differite
dello stesso palinsesto, riproponendo le osservazioni gia'  formulate
in relazione alle definizioni. 
  Circa il trasporto di programmi nazionali da parte di operatori  di
rete locali, alcuni soggetti propongono di estendere a tre il  numero
di tali  programmi  nonche'  di  eliminare  la  restrizioni  tecniche
previste alla lettera d)  ed,  infine,  di  prevedere  esplicitamente
l'assegnazione a tali programmi delle numerazioni nazionali  previste
dal Piano di numerazione  automatica  dei  canali  della  televisione
digitale terrestre. 
  Circa le norme sulla condivisione delle frequenze, alcuni  soggetti
hanno  richiesto  di  introdurre  previsioni   piu'   esplicite   che
consentano  alle  emittenti  locali,  nell'ambito   delle   procedure
concorsuali previste  dal  decreto-legge  n.  34/2011,  di  stipulare
accordi per la  condivisione  della  stessa  frequenza  da  parte  di
soggetti  che  irradiano   in   zone   della   stessa   regione   non
sovrapponibili tra loro, secondo i criteri  e  le  modalita'  che  il
Ministero dello sviluppo economico provvedera' a fissare nelle citate
procedure. 
  Circa gli aspetti relativi alla contribuzione per i diritti di  uso
delle  frequenze  da  un  lato  e'  stato  richiesto  di  tenere   in
considerazione  il  (solo)  meccanismo  previsto  dal  Codice   delle
comunicazioni elettroniche che impone ai soli operatori di  rete,  in
quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, il pagamento di
contributi opportunamente parametrati  a  tale  specifica  attivita',
dall'altro, invece, che l'attuale regime contributivo  relativo  alla
radiodiffusione televisiva analogica sia mantenuto per almeno  cinque
anni dopo la data dello switch-off nazionale. 
 
Osservazioni dell'Autorita'. 
 
  Alla  luce   delle   osservazioni   formulate   si   concorda   con
l'opportunita' di prevedere un regime definitivo  per  l'assegnazione
dei diritti di uso delle frequenze, attualmente assegnate solo in via
provvisoria, al fine di  conferire  certezza  al  complessivo  quadro
dell'utilizzazione   delle   frequenze   televisive    digitali    in
applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  Tale  regime  per  le  reti  televisive  nazionali  puo'  utilmente
coincidere con l'esito delle procedure di beauty contest di cui  alla
delibera n. 497/10/CONS, all'esito del  quale  verra'  completato  il
percorso definito dalla delibera n. 181/09/CONS, cosi' come  recepita
dalla legge n. 101/2009 e successive  modificazioni  e  integrazioni,
mentre per  le  reti  locali  l'assegnazione  a  regime  si  concreta
all'esito  delle  procedure  di  selezione  mediante  le  graduatorie
relative a ciascuna regione o area tecnica. 
  Del pari appaiono meritevoli di accoglimento le richieste volte  ad
una maggiore specificazione del principio  della  condivisione  delle
frequenze, al fine di coniugare la massima efficienza dell'uso  dello
spettro radioelettrico con il massimo grado di pluralismo del settore
locale attraverso l'uso congiunto,  laddove  tecnicamente  possibile,
della stessa frequenza da parte di piu' soggetti. 
  Circa le modalita' del trasporto di programmi nazionali da parte di
operatori   locali,   si   ritiene   proporzionale   accogliere    le
specificazioni  circa   l'assegnazione   a   tali   programmi   delle
numerazioni nazionali previste dal Piano  di  numerazione  automatica
dei canali della televisione  digitale  terrestre  ed  eliminare  gli
obblighi tecnici di coordinamento del segnale nelle zone di  confine,
in ragione della  specificita'  di  tali  trasmissioni.  Si  ritiene,
altresi', di prevedere  il  trasporto  di  due  programmi  nazionali,
facendo  salva  comunque  la  compatibilita'  con  gli  obblighi   di
trasporto nei confronti dei fornitori  di  servizi  di  media  locali
fissati dal decreto-legge 34/2011. 
  Si ritiene, altresi', opportuno, a fini di  chiarezza,  specificare
quali siano gli obblighi di adeguata copertura previsti dall'art. 18,
comma 2, lettera c), che appare proporzionato fissare nella copertura
di almeno l'80% della popolazione del bacino assegnato da raggiungere
in cinque anni dall'assegnazione del diritto di uso delle  frequenze,
per simmetria con l'analogo obbligo previsto nei confronti delle reti
televisive oggetto del beauty contest. 
  Circa le modalita' di determinazione del contributo,  operando  una
sintesi  delle  contrapposte  osservazioni  formulate,   si   ritiene
opportuno mantenere l'attuale regime contributivo fino alla  completa
cessazione delle trasmissioni televisive analogiche. Allo scadere  di
tale  periodo  l'Autorita'  provvedera'   alla   determinazione   del
contributo  nel  rispetto  del  regime  stabilito  dal  Codice  delle
comunicazioni elettroniche per l'utilizzazione delle  frequenze,  nel
rispetto del criterio di assicurare almeno la compatibilita' di  tale
introito con l'attuale gettito statale. 
 
Capo V (articoli da 22 a 26). 
 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
 
  Circa i criteri e le modalita' di computo  dei  programmi  ai  fini
della verifica del rispetto dei  limiti  previsti  dall'art.  43  del
Testo  unico,  un  operatore   ritiene   opportuno   un   chiarimento
interpretativo circa la fattispecie delle trasmissioni  in  «pay  per
view» e sul conteggio dei programmi  diffusi  in  tecnica  DVBT-2,  i
quali andrebbero parificati ai programmi DVB-T. 
  Altri soggetti ritengono che i programmi  irradiati  mediante  reti
DVB-H debbono essere  oggetto  di  calcolo  separato  ai  fini  della
verifica del rispetto del limite posto  dalla  legge,  cosi'  come  i
programmi diffusi in modalita' HD. 
  Un altro soggetto, invece, reputa inopportuna la previsione di  una
verifica periodica su base annuale  e  non  condivide  la  scelta  di
assegnare valori convenzionali ai programmi irradiati su reti DVB-H o
in HD. Altri soggetti ritengono opportuno utilizzare a tale scopo  le
comunicazioni annuali gia' previste nei confronti dell'Autorita'. 
  Alcuni soggetti propongono di elevare  il  limite  di  ore  per  la
trasmissione di programmi in  contemporanea  da  parte  di  emittenti
locali dalle 12 ore attualmente prevista a sedici ore giornaliere. 
  Altri soggetti  ritengono  onerosa  e  incongruente  rispetto  alla
normativa primaria la previsione di  una  contabilita'  separata  per
ciascun programma oggetto di autonoma autorizzazione. 
  Circa  le  regole  di  must  carry   previste   dall'art.   4   del
decreto-legge n. 34/2011, convertito dalla legge n.  75/2011,  alcuni
soggetti  suggeriscono  che  l'Autorita'  approvi   nell'ambito   del
presente regolamento le modalita' e le  condizioni  economiche  della
cessione di capacita' trasmissiva, al fine di disporre di  un  quadro
regolatorio completo ed esaustivo gia' all'atto  delle  procedure  di
selezione  relative  all'assegnazione  dei  diritti  di   uso   delle
frequenze al settore delle emittenti locali. A tal  fine  i  predetti
soggetti hanno proposto un  dettagliato  quadro  di  tali  condizioni
economiche e tecniche, prevedendo altresi'  una  procedura  celere  e
tempestiva  condotta  sotto  l'egida  dell'Autorita'   in   modo   da
assicurare un effettivo rispetto della  previsione  introdotta  dalla
legge a  favore  dei  soggetti  che  in  base  alla  graduatoria  non
risulteranno assegnatari delle frequenze. 
 
Osservazioni dell'Autorita'. 
 
  Alla luce delle osservazioni formulate l'Autorita'  ritiene  che  i
criteri stabiliti per la verifica dei limiti antitrust dei  fornitori
di servizi di media audiovisivi siano del tutto  conformi  al  quadro
recato dal Testo unico, cosi' come modificato dal decreto legislativo
n. 44/2011, che ha introdotto per via legislativa le  definizioni  di
programmi e palinsesti, dalle quali sono esclusi i  servizi  pay  per
view. Parimenti il testo proposto tiene gia' conto della specificita'
delle trasmissioni diffuse in tecnica DVB-H ed in modalita'  HD,  per
le quali e' previsto un peso  specifico,  mentre,  ai  fini  di  tale
calcolo, i programmi  diffusi  in  DVB-T  sono  parificati  a  quelli
diffusi in DVB-T2. 
  La necessita' di una verifica annuale e' determinata  dall'esigenza
di disporre con cadenza temporale predeterminata, cosi' come  avviene
per la definizione delle dimensioni economiche del  SIC,  del  quadro
completo relativo all'irradiazione di programmi televisivi,  al  fine
di calcolare la soglia del 20% e  conferire  certezza  allo  sviluppo
delle attivita' degli operatori televisivi. 
  Appare, invece, ragionevole la  richiesta  dell'eliminazione  della
previsione di una contabilita' separata per ciascun programma oggetto
di autonoma autorizzazione, previsione che non trova riscontro in una
specifica disposizione  del  Testo  unico,  mentre  la  richiesta  di
ampliamento del tempo destinato alle trasmissioni in contemporanea da
parte di emittenti televisive locali, pur considerando che  l'attuale
tetto di dodici ore previsto  dall'art.  29  del  Testo  unico  trova
applicazione nei confronti delle emittenti televisive analogiche, non
appare supportata da una esplicita previsione normativa in tal senso. 
  Si concorda, infine, con l'esigenza rappresentata di includere  nel
presente regolamento le modalita' e le condizioni economiche del must
carry disposto dalla legge a favore dei fornitori di servizi di media
audiovisivi locali, al fine di conferire  certezza  regolatoria  alle
prossime selezioni comparative per l'assegnazione dei diritti di  uso
delle frequenze al settore  televisivo  locale  in  attuazione  delle
recenti norme legislative.  Sul  punto  si  reputano  ragionevoli  ed
omogenee,  rispetto  al  mercato  della  capacita'  trasmissiva  gia'
analizzato  dall'Autorita'  in  recenti  provvedimenti,  le   tariffe
proposte in sede di  consultazione,  con  l'ulteriore  specificazione
dell'applicazione di tariffe di favore per il comparto dei  fornitori
di servizi di media comunitari, in ragione della specificita' di tale
comparto. 
  Ritenuto, pertanto, che a seguito dei rilievi e delle  osservazioni
formulate nell'ambito  della  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  debbano  essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le
conseguenti modifiche ed  integrazioni  allo  schema  di  regolamento
posto in consultazione; 
  Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria,
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   Regolamento   concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  il  provvedimento  recante  «Nuovo   regolamento
relativo  alla  radiodiffusione  televisiva  terrestre   in   tecnica
digitale», riportato nell'allegato A alla presente delibera,  di  cui
forma parte integrante e sostanziale. 
  2. Il regolamento entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il  regolamento  di  cui  alla  delibera  n.  435/01/CONS  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Restano salvi  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  della
delibera n. 109/07/CONS e dei relativi provvedimenti  attuativi,  che
restano regolati dalle predette disposizioni fino  allo  spirare  dei
loro effetti. 
  La presente delibera  e'  pubblicata  integralmente  nel  sito  web
dell'Autorita' e priva dell'allegato A nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 
 
    Roma, 23 giugno 2011 
 
                       Il presidente: Calabro' 
 
 
               I commissari relatori: Mannoni - Lauria