IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata  in  data  28/04/2010  dall'impresa  W.
Neudorff Gmbh KG con sede legale  in  Emmerthal  (Germania),  An  der
Muhle  3,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario  per  piante  ornamentali  (PPO)
denominato  Natria  Erbicida  contenente  la  sostanza  attiva  acido
pelargonico, uguale al prodotto di  riferimento  denominato  Finalsan
Ebicida Garden registrato al n. 12462/PPO con decreto direttoriale in
data 18 giugno 2009 della medesima impresa; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Finalsan Ebicida Garden; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 22  aprile  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/127/CE relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva acido pelargonico  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo
194/95; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  la   sostanza   attiva   acido
pelargonico; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'allegato
III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31  agosto
2019, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza  attiva  acido
pelargonico  in  allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo 194/95 per il  prodotto  fitosanitario  in
questione e per quello di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  agosto
2019, l'Impresa W. Neudorff Gmbh KG  con  sede  legale  in  Emmerthal
(Germania), An der Muhle 3, e' autorizzata ad immettere in  commercio
il prodotto fitosanitario per  piante  ornamentali  (PPO)  denominato
Natria Erbicida  con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti e gli adeguamenti  secondo  i  termini  definiti  dal
sopra citato decreto ministeriale di recepimento della  direttiva  di
iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto  legislativo  194/95  della
sostanza attiva acido pelargonico, per il prodotto  fitosanitario  in
questione e per quello di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie ml 25-50-100-200-500. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero W. Neudorff Gmbh KG, D-21337 Luneburg (Germania). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15014. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello