Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 11 luglio 2011 alle ore 15.00, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da ventinove cittadini italiani, muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge  21  dicembre
2005, n. 270, Modifiche alle norme per l'elezione  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente  alle  seguenti
parti: 
      art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «1.  L'art.  1  del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato
«decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957»,  e'
sostituito dal seguente:»; 
      art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «2.  L'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito
dal seguente:»; 
      art. 1, comma 3, limitatamente alle  parole:  «3.  All'art.  7,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati» sono sostituite dalle seguenti:»; 
      art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All'art. 14 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: «5. Dopo l'art.  14
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e'
inserito il seguente:»; 
      art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: «6.  L'art.  18-bis
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  e'
sostituito dal seguente:»; 
      art. 1, comma 7, limitatamente alle parole:  «7.  All'art.  19,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L'art.  31  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito
dal seguente:»; 
      art. 1, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A,  sono
inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato i alla presente
legge.»; 
      art. 1, comma l0, limitatamente alle parole: «10.  All'art.  58
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: «11. L'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito
dal seguente:»; 
      art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: «12. L'art. 83 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito
dal seguente:»; 
      art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: «13. L'art. 84 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito
dal seguente:»; 
      art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: «14. L'art. 86 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito
dal seguente:»; 
      art. 2; 
      art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: «1.  L'art.  1  del
testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e
successive modificazioni, di seguito denominato «decreto  legislativo
n. 533 del 1993 », e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: «2.  L'art.  8  del
decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: «3.  L'art.  9  del
decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: «4. All'art. 11 del
decreto legislativo n.  533  del  1993  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:»; 
      art. 4, comma 5: «5. Le tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto
legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A  e  B  di
cui all'allegato 2 alla presente legge.»; 
      art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: «6. L'art.  14  del
decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: «7. L'art.  16  del
decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: «8. L'art.  17  del
decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: «9. Dopo l'art.  17
del decreto legislativo n. 533 del 1993 e' inserito il seguente:»; 
      art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: «10. L'art. 19 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 e' sostituito dal seguente:»; 
      art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «11. Il Titolo  VII
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e'  sostituito  dal
seguente:»; 
      art. 6, comma 1, limitatamente alle parole:  «1.  All'art.  15,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: «di cui  all'articolo  precedente»  sono  sostituite
dalle seguenti:»; 
      art. 6, comma 2: «2. All'art. 16, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:  «delle
candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 3: «3. All'art. 17, primo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957,  le  parole:  "delle
candidature nei collegi uninominali e" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 4: «4. L'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.»; 
      art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All'art. 20 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 6: «6. All'art. 21, secondo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  le  parole:  "delle
candidature nei collegi uninominali e" e: "a ciascuna candidatura nei
collegi uninominali e" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 22 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 8: «8. All'art. 23, primo e  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957  le  parole:
"dei candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 9, limitatamente alle parole:  «9.  All'art.  24,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: «10.  All'art.  25
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 11: «11. All'art. 26, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole:  "di  ogni
candidato nel collegio uninominale e" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: «12. All'art.  30,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 13: «13. All'art. 40, terzo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361  del  1957,  le  parole:  "dei
candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 14: «14. All'art. 41, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361  del  1957,  le  parole:  "dei
candidati nei collegi uninominali e" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: «15.  All'art.  42
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: «16.  All'art.  45
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo
comma e' abrogato.»; 
      art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: «17. All'art.  48,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: "e dei candidati nei collegi  uninominali"  e:  "del
collegio uninominale o" sono soppresse;  le  parole:  "del  collegio"
sono sostituite dalle seguenti:»; 
      art. 6, comma 18: «18. All'art. 53, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le  parole:  "e  dei
candidati" sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 19: «19. All'art. 59 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo e' soppresso.»; 
      art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: «20.  All'art.  62
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  361  del  1957,  le
parole: "le schede" sono sostituite dalle seguenti:»; 
      art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: «21. All'art.  63,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: "una scheda" sono sostituite dalle seguenti:»; 
      art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: «22. All'art.  64,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
le parole: "le urne e le scatole" sono sostituite dalle seguenti:»; 
      art. 6, comma 23,  limitatamente  alle  parole:  «23.  All'art.
64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361
del 1957, le parole "delle urne" sono sostituite dalle seguenti:»; 
      art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: «24. All'art.  67,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, sono apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: «25.  All'art.  68
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: «26.  All'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: «27.  All'art.  72
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: «28. All'art.  73,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: "del Collegio" sono sostituite dalle  seguenti:»,  e
alle parole «e le parole: "dei candidati nel collegio uninominale  e"
sono soppresse.»; 
      art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: «29.  All'art.  74
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: «30.  All'art.  75
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: «31.  All'art.  79
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  361  del  1957  sono
apportate le seguenti modificazioni:»; 
      art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: «32. All'art.  81,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: "dei  candidati  nei  collegi  uninominali  e"  sono
soppresse.»; 
      art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: «33. All'art. 104,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: "dei  candidati  nei  collegi  uninominali  e"  sono
soppresse.»; 
      art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: «34. All'art. 112,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.  361  del
1957, le parole: "dei  candidati  nei  collegi  uninominali  e"  sono
soppresse.»; 
      art. 6, comma 35, limitatamente alle parole:  «35.  Il  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n.  536,  recante  "Determinazione  dei
collegi uninominali della Camera dei deputati" e' abrogato.»; 
      art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: «1. All'art. 2  del
decreto legislativo n.  533  del  1993  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:»; 
      art. 8, comma 2: «2. Alla rubrica del  Titolo  II  del  decreto
legislativo n. 533 del 1993  le  parole:  "circoscrizionali  e"  sono
soppresse.»; 
      art. 8, comma 3: «3. L'art. 6 del decreto  legislativo  n.  533
del 1993 e' abrogato.»; 
      art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: «4. La rubrica  del
Titolo III del decreto legislativo n.  533  del  1993  e'  sostituita
dalla seguente:»; 
      art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: «5. All'articolo 10
del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:»; 
      art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: «6. All'art. 12 del
decreto legislativo n.  533  del  1993  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:»; 
      art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: «7. All'art. 13 del
decreto legislativo n.  533  del  1993  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:»; 
      art. 8, comma 8: «8. L'art. 15 del decreto legislativo  n.  533
del 1993 e' abrogato»; 
      art. 8, comma 9: «9. L'art. 16 del decreto legislativo  n.  533
del 1993, come sostituito dall'art. 4, comma 7, della presente legge,
e' incluso nel Titolo VI e il Titolo V e' conseguentemente abrogato»; 
      art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: «10.  All'art.  18
del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1  e'  premesso  il
seguente:»; 
      art. 8, comma 11: «11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 535, recante "Determinazione dei collegi  uninominali  del  Senato
della Repubblica" e' abrogato.»?». 
    Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Comitato
referendario  per  i  collegi  uninominali  prof.  Andrea  Morrone  -
andrea.morrone@unibo.it - 3387819626 - Piazza Santi Apostoli n. 73  -
Roma - tel. 06.695191 - Fax 06.6990200.