IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  legge  4  gennaio  1990,  n.   1   recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  estetista»  e  successive  modificazioni  ed,  in
particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l'attivita' di estetista
comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti  sulla  superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o  prevalente  sia  quello  di
mantenerlo in  perfette  condizioni,  di  migliorarne  e  proteggerne
l'aspetto  estetico,  modificandolo   attraverso   l'eliminazione   o
l'attenuazione degli inestetismi presenti, e puo' essere svolta anche
con  l'utilizzazione  degli  apparecchi  elettromeccanici   per   uso
estetico  di   cui   all'elenco   allegato   alla   medesima   legge,
subordinatamente al processo della qualificazione  professionale  ivi
prevista; 
  Visto l'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui
il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il  Ministro  della  sanita',   adotta,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto  recante
norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i
meccanismi di regolazione, nonche' le modalita'  di  esercizio  e  di
applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico di  cui  all'elenco  allegato  alla  predetta  legge,  e
aggiorna, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica  del  settore,  il
medesimo elenco; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 1 che  istituisce  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, nonche' il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito
con modificazioni  della  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  che  e'
ulteriormente intervenuto sull'assetto del Ministero; 
  Vista la legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  di  attuazione  della
direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle  Comunita'  europee  relativa
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale  elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e  le
successive modificazioni di tale  legge  e  di  tale  direttiva,  ivi
compresa  la  direttiva  2006/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione
e  conseguente  abrogazione   della   citata   direttiva   73/23/CEE,
disponendo che i riferimenti alla  direttiva  abrogata  si  intendono
fatti alla direttiva 2006/95/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante Codice del consumo, a  norma  dell'articolo  7
della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare,  gli  articoli
da 102 a 112 recanti disposizioni in materia  di  sicurezza  generale
dei prodotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione
della direttiva  2004/108/CE  concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 
  Considerato   che   e'   necessario   procedere,    tenuto    conto
dell'evoluzione  tecnologica  del  settore,   ad   un   aggiornamento
dell'elenco allegato alla legge n. 1 del 1990; 
  Ritenuto che la tutela  del  consumatore  sotto  il  profilo  della
sicurezza e' assicurata sia dagli obblighi che  il  produttore  e  il
distributore  devono  soddisfare  per  l'immissione  sul  mercato  di
prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli  apparecchi
elettromeccanici alle  norme  ad  essi  applicabili  contenute  nelle
citate  disposizioni  legislative   relative   alla   prestazione   e
valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere  utilizzato
entro   taluni   limiti   di   tensione   ed   alla    compatibilita'
elettromagnetica; 
  Rilevato che l'appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare
la circolazione delle merci legalmente fabbricate o  commercializzate
in altri Stati membri dell'Unione o aderenti all'Accordo sullo Spazio
Economico Europeo, e  che  pertanto  non  possono  essere  introdotte
limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi
indicati all'articolo 36 del Trattato; 
  Ritenuto  di  dover  individuare  norme  tecniche  di   riferimento
europee, internazionali o nazionali  per  ciascuno  degli  apparecchi
elettromeccanici per uso estetico di  cui  all'elenco  allegato  alla
legge n. 1 del 1990; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali  delle  categorie  interessate,
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  di  sanita',  di  cui
all'articolo 4, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
giugno 1993,  n.  266  e  successive  modificazioni,  espresso  nella
Sessione XLVII dalle Sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010; 
  Espletata la  procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che  prevede  una
procedura  d'informazione   nel   settore   delle   norme   e   delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Identificazione degli apparecchi per uso estetico 
 
  1. Per apparecchi elettromeccanici per uso  estetico  si  intendono
gli apparecchi di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio  1990,
n. 1, alimentati  a  bassa  tensione  o  a  batteria,  costruiti  nel
rispetto delle vigenti normative  di  sicurezza  e  rispondenti  alle
specificazioni tecniche di cui al presente decreto. 
  2. L'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico
di cui all'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.  1,  e'  sostituito
dall'allegato  1  al  presente  decreto,  che  ne  costituisce  parte
integrante. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «3. Con decreto Ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              -  La  legge  4  gennaio   1990,   n.   1   «Disciplina
          dell'attivita' di estetista» e successive modificazioni  ed
          integrazioni, di cui si riportano i citati articoli 1 e  3,
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio  1990,  n.
          4: 
              «Art. 1. - 1. L'attivita' di estetista comprende  tutte
          le prestazioni ed i trattamenti eseguiti  sulla  superficie
          del corpo umano il cui scopo  esclusivo  o  prevalente  sia
          quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne
          e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo  attraverso
          l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 
              2. Tale attivita' puo' essere svolta  con  l'attuazione
          di tecniche manuali, con l'utilizzazione  degli  apparecchi
          elettromeccanici  per  uso  estetico,  di  cui   all'elenco
          allegato alla presente  legge,  e  con  l'applicazione  dei
          prodotti cosmetici definiti tali  dalla  legge  11  ottobre
          1986, n. 713. 
              3.  Sono  escluse  dall'attivita'   di   estetista   le
          prestazioni dirette  in  linea  specifica  ed  esclusiva  a
          finalita' di carattere terapeutico.». 
              «Art. 3. - 01. Per ogni sede  dell'impresa  dove  viene
          esercitata l'attivita' di estetista deve essere  designato,
          nella persona del titolare, di  un  socio  partecipante  al
          lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un  dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
          garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
          attivita' di estetica. 
              1. La  qualificazione  professionale  di  estetista  si
          intende  conseguita,   dopo   l'espletamento   dell'obbligo
          scolastico, mediante il superamento di  un  apposito  esame
          teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: 
              a) di un apposito  corso  regionale  di  qualificazione
          della durata di due anni, con un minimo di 900  ore  annue;
          tale  periodo  dovra'  essere  seguito  da  un   corso   di
          specializzazione della durata di un anno oppure da un  anno
          di inserimento presso una impresa di estetista; 
              b)  oppure  di  un   anno   di   attivita'   lavorativa
          qualificata in  qualita'  di  dipendente,  a  tempo  pieno,
          presso uno studio medico specializzato oppure  una  impresa
          di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
          apprendistato  presso  una  impresa  di   estetista,   come
          disciplinato  dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.  25,   e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  della  durata
          prevista dalla contrattazione collettiva  di  categoria,  e
          seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore,  di
          formazione teorica, integrativi delle  cognizioni  pratiche
          acquisite presso l'impresa di estetista; 
              c) oppure di un periodo, non inferiore a tre  anni,  di
          attivita'  lavorativa  qualificata,  a  tempo   pieno,   in
          qualita' di dipendente o  collaboratore  familiare,  presso
          una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione
          del libretto di lavoro o  di  documentazione  equipollente,
          seguita dai corsi regionali di formazione  teorica  di  cui
          alla lettera b).  Il  periodo  di  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera  c)  deve  essere  svolto  nel  corso  del
          quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di  cui  alla
          lettera b). 
              2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma  1
          sono organizzati ai sensi dell'art. 6.». 
              - Si riporta l'art. 10, comma 1, della citata legge  n.
          1 del 1990: 
              «Art.  10.  -  1.  Il  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, di concerto con  il  Ministro
          della sanita', emana, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale delle categorie  economiche  interessate,
          un  decreto  recante  norme  dirette   a   determinare   le
          caratteristiche  tecnico-dinamiche  ed  i   meccanismi   di
          regolazione,  nonche'  le  modalita'  di  esercizio  e   di
          applicazione  e   le   cautele   d'uso   degli   apparecchi
          elettromeccanici di cui all'elenco allegato  alla  presente
          legge. L'elenco allegato  e'  aggiornato  con  decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro  della  sanita',  tenuto  conto
          dell'evoluzione  tecnologica  del   settore,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale delle categorie economiche interessate.». 
              - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2006,  n.  233,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  18
          maggio 2006, n. 114. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, della legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              - La legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
          direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle  Comunita'  europee
          relativa alle garanzie di sicurezza che deve  possedere  il
          materiale elettrico destinato ad  essere  utilizzato  entro
          alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni ed
          integrazioni, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  2
          novembre 1977, n. 298. 
              - La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio
          1973,  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli  Stati  membri  relative   al   materiale   elettrico
          destinato  ad  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
          tensione, e' pubblicata nella G.U.C.E.  n.  L  077  del  26
          marzo 1973. 
              - La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 12 dicembre 2006,  che  ha  provveduto  alla
          codificazione e conseguente abrogazione  della  sopracitata
          direttiva 73/23/CEE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          dell'Unione europea del 27 dicembre 2006, n. L 374/10 IT. 
              - Si riportano gli articoli da 102 a  112  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo): 
              «Art. 102 (Finalita' e campo di applicazione). - 1.  Il
          presente titolo intende garantire che  i  prodotti  immessi
          sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. 
              2. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  a
          tutti i prodotti definiti all'art. 103,  comma  1,  lettera
          a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove  non
          esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni
          specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 
              3. Se taluni prodotti  sono  soggetti  a  requisiti  di
          sicurezza   prescritti   da   normativa   comunitaria,   le
          disposizioni del presente titolo  si  applicano  unicamente
          per gli aspetti ed i rischi o le categorie di  rischio  non
          soggetti a tali requisiti. 
              4. Ai prodotti di cui  al  comma  3  non  si  applicano
          l'art. 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104  e
          105. 
              5. Ai prodotti di cui  al  comma  3  si  applicano  gli
          articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali
          articoli non esistono disposizioni  specifiche  riguardanti
          lo stesso obiettivo. 
              6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
          ai prodotti  alimentari  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          178/2002, del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio. 
              Art. 103 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          titolo si intende per: 
                a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito
          all'art. 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di  uso
          normali o ragionevolmente prevedibili, compresa  la  durata
          e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e  la
          manutenzione, non presenti alcun  rischio  oppure  presenti
          unicamente rischi minimi,  compatibili  con  l'impiego  del
          prodotto e considerati accettabili  nell'osservanza  di  un
          livello elevato di tutela della salute  e  della  sicurezza
          delle persone in funzione,  in  particolare,  dei  seguenti
          elementi: 
              1) delle caratteristiche del prodotto,  in  particolare
          la sua composizione, il suo imballaggio, le  modalita'  del
          suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione  e
          manutenzione; 
              2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora
          sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione  del  primo
          con i secondi; 
              3)  della  presentazione  del   prodotto,   della   sua
          etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni  per
          il suo uso e la  sua  eliminazione,  nonche'  di  qualsiasi
          altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 
              4) delle categorie di consumatori  che  si  trovano  in
          condizione di rischio nell'utilizzazione del  prodotto,  in
          particolare dei minori e degli anziani; 
              b) prodotto  pericoloso:  qualsiasi  prodotto  che  non
          risponda alla definizione di prodotto sicuro  di  cui  alla
          lettera a); 
              c) rischio  grave:  qualsiasi  rischio  grave  compreso
          quello i cui effetti non sono immediati,  che  richiede  un
          intervento rapido delle autorita' pubbliche; 
              d) produttore: il fabbricante  del  prodotto  stabilito
          nella Comunita' e qualsiasi altra persona che  si  presenti
          come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il
          proprio marchio o un altro segno distintivo,  o  colui  che
          rimette  a  nuovo  il  prodotto;  il   rappresentante   del
          fabbricante  se  quest'ultimo  non   e'   stabilito   nella
          Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito
          nella Comunita',  l'importatore  del  prodotto;  gli  altri
          operatori professionali della catena di commercializzazione
          nella misura in cui la loro attivita' possa incidere  sulle
          caratteristiche di sicurezza dei prodotti; 
              e)  distributore:  qualsiasi  operatore   professionale
          della catena di commercializzazione, la cui  attivita'  non
          incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; 
              f)  richiamo:  le   misure   volte   ad   ottenere   la
          restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o
          il distributore ha  gia'  fornito  o  reso  disponibile  ai
          consumatori; 
              g)  ritiro:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire   la
          distribuzione e l'esposizione di  un  prodotto  pericoloso,
          nonche' la sua offerta al consumatore. 
              2.  La  possibilita'  di  raggiungere  un  livello   di
          sicurezza superiore o  di  procurarsi  altri  prodotti  che
          presentano un rischio  minore  non  costituisce  un  motivo
          sufficiente per considerare un prodotto come non  sicuro  o
          pericoloso. 
              Art. 104 (Obblighi del produttore e del  distributore).
          - 1.  Il  produttore  immette  sul  mercato  solo  prodotti
          sicuri. 
              2. Il  produttore  fornisce  al  consumatore  tutte  le
          informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione  dei
          rischi  derivanti  dall'uso   normale   o   ragionevolmente
          prevedibile  del  prodotto,  se  non  sono   immediatamente
          percettibili senza adeguate avvertenze, e alla  prevenzione
          contro detti rischi. La presenza  di  tali  avvertenze  non
          esenta,  comunque,  dal  rispetto  degli   altri   obblighi
          previsti nel presente titolo. 
              3.  Il  produttore  adotta  misure   proporzionate   in
          funzione delle caratteristiche  del  prodotto  fornito  per
          consentire al consumatore di essere  informato  sui  rischi
          connessi al suo  uso  e  per  intraprendere  le  iniziative
          opportune per evitare tali rischi, compresi il  ritiro  del
          prodotto  dal  mercato,  il   richiamo   e   l'informazione
          appropriata ed efficace dei consumatori. 
              4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: 
              a)  l'indicazione  in  base  al  prodotto  o   al   suo
          imballaggio, dell'identita' e degli estremi del produttore;
          il riferimento al tipo di prodotto o,  eventualmente,  alla
          partita di prodotti di cui fa parte, salva  l'omissione  di
          tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; 
              b)   i    controlli    a    campione    sui    prodotti
          commercializzati, l'esame dei reclami e, se  del  caso,  la
          tenuta di un registro degli stessi, nonche'  l'informazione
          ai distributori in merito a tale sorveglianza. 
              5. Le misure di ritiro, di richiamo e  di  informazione
          al consumatore, previste al comma 3, hanno  luogo  su  base
          volontaria o su  richiesta  delle  competenti  autorita'  a
          norma dell'art. 107. Il richiamo  interviene  quando  altre
          azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso,
          ovvero quando i produttori lo  ritengano  necessario  o  vi
          siano tenuti  in  seguito  a  provvedimenti  dell'autorita'
          competente. 
              6.   Il   distributore   deve   agire   con   diligenza
          nell'esercizio  della  sua  attivita'  per  contribuire   a
          garantire l'immissione sul mercato di prodotti  sicuri;  in
          particolare e' tenuto: 
              a) a non fornire prodotti  di  cui  conosce  o  avrebbe
          dovuto conoscere la pericolosita' in base alle informazioni
          in  suo  possesso  e  nella  sua  qualita'   di   operatore
          professionale; 
              b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto
          immesso   sul   mercato,   trasmettendo   le   informazioni
          concernenti i rischi del  prodotto  al  produttore  e  alle
          autorita'  competenti   per   le   azioni   di   rispettiva
          competenza; 
              c) a collaborare alle azioni  intraprese  di  cui  alla
          lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea
          a rintracciare l'origine dei prodotti  per  un  periodo  di
          dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 
              7. Qualora i produttori e  i  distributori  sappiano  o
          debbano sapere,  sulla  base  delle  informazioni  in  loro
          possesso  e  in  quanto  operatori  professionali,  che  un
          prodotto da loro immesso sul mercato o  altrimenti  fornito
          al consumatore presenta per il  consumatore  stesso  rischi
          incompatibili  con   l'obbligo   generale   di   sicurezza,
          informano immediatamente le amministrazioni competenti,  di
          cui all'art. 106, comma 1, precisando le azioni  intraprese
          per prevenire i rischi per i consumatori. 
              8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire
          comprendono almeno: 
              a)  elementi  specifici  che  consentano  una   precisa
          identificazione del prodotto o del  lotto  di  prodotti  in
          questione; 
              b) una descrizione completa del rischio presentato  dai
          prodotti interessati; 
              c) tutte le informazioni disponibili che consentono  di
          rintracciare il prodotto; 
              d)  una  descrizione  dei  provvedimenti  adottati  per
          prevenire i rischi per i consumatori. 
              9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori  e
          distributori collaborano con le Autorita'  competenti,  ove
          richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni  intraprese
          per evitare i  rischi  presentati  dai  prodotti  che  essi
          forniscono o hanno fornito. 
              Art. 105 (Presunzione e valutazione di sicurezza). - 1.
          In mancanza  di  specifiche  disposizioni  comunitarie  che
          disciplinano gli  aspetti  di  sicurezza,  un  prodotto  si
          presume sicuro quando e' conforme alla legislazione vigente
          nello  Stato  membro  in  cui   il   prodotto   stesso   e'
          commercializzato e con riferimento ai  requisiti  cui  deve
          rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. 
              2. Si presume che un prodotto sia  sicuro,  per  quanto
          concerne i rischi e le  categorie  di  rischi  disciplinati
          dalla normativa nazionale, quando e'  conforme  alle  norme
          nazionali non cogenti che recepiscono le  norme  europee  i
          cui riferimenti sono  stati  pubblicati  dalla  Commissione
          europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  a
          norma dell'art. 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre
          2001, del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              3. In assenza delle norme di cui ai commi  1  e  2,  la
          sicurezza del prodotto  e'  valutata  in  base  alle  norme
          nazionali non cogenti che recepiscono norme  europee,  alle
          norme in vigore nello Stato membro in cui  il  prodotto  e'
          commercializzato, alle  raccomandazioni  della  Commissione
          europea relative ad orientamenti  sulla  valutazione  della
          sicurezza dei prodotti, ai  codici  di  buona  condotta  in
          materia di sicurezza vigenti nel settore interessato,  agli
          ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che
          i consumatori possono ragionevolmente attendersi. 
              4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e
          3, le Autorita' competenti adottano  le  misure  necessarie
          per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere
          il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo
          si rivela, nonostante la  conformita',  pericoloso  per  la
          salute e la sicurezza del consumatore. 
              Art. 106 (Procedure di consultazione e  coordinamento).
          - 1. I Ministeri dello sviluppo  economico,  della  salute,
          del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   dell'interno,
          dell'economia  e  delle  finanze,  delle  infrastrutture  e
          trasporti, nonche' le altre  amministrazioni  pubbliche  di
          volta in volta competenti per  materia  alla  effettuazione
          dei controlli di cui all'art. 107, provvedono,  nell'ambito
          delle ordinarie disponibilita' di  bilancio  e  secondo  le
          rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema  di
          scambio  rapido  di  informazioni  mediante   un   adeguato
          supporto informativo  operante  in  via  telematica,  anche
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di   connettivita',   in
          conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
          che consenta anche l'archiviazione e  la  diffusione  delle
          informazioni. 
              2.  I  criteri  per  il  coordinamento  dei   controlli
          previsti dall'art.  107  sono  stabiliti  in  una  apposita
          conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri
          e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno
          due volte l'anno dal  Ministro  dello  sviluppo  economico;
          alla  conferenza  partecipano  anche  il   Ministro   della
          giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma  1  di
          volta in volta competenti per materia. 
              3. La conferenza di cui al comma 2, tiene  conto  anche
          dei dati raccolti  ed  elaborati  nell'ambito  del  sistema
          comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
          tempo libero. 
              4.  Alla  conferenza  di  cui  al  comma   2,   possono
          presentare osservazioni gli organismi  di  categoria  della
          produzione e della distribuzione, nonche'  le  associazioni
          di tutela degli interessi dei consumatori  e  degli  utenti
          iscritte all'elenco di cui all'art. 137, secondo  modalita'
          definite dalla conferenza medesima. 
              Art. 107 (Controlli). - 1. Le  amministrazioni  di  cui
          all'art. 106, comma 1, controllano che i  prodotti  immessi
          sul mercato  siano  sicuri.  Il  Ministero  dello  sviluppo
          economico comunica alla Commissione europea l'elenco  delle
          amministrazioni di cui  al  periodo  che  precede,  nonche'
          degli uffici e degli  organi  di  cui  esse  si  avvalgono,
          aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni
          stesse. 
              2. Le  amministrazioni  di  cui  all'art.  106  possono
          adottare tra l'altro le misure seguenti: 
                a) per qualsiasi prodotto: 
              1) disporre,  anche  dopo  che  un  prodotto  e'  stato
          immesso  sul  mercato  come   prodotto   sicuro,   adeguate
          verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino  allo
          stadio dell'utilizzo o del  consumo,  anche  procedendo  ad
          ispezioni  presso  gli  stabilimenti  di  produzione  e  di
          confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e  presso
          i magazzini di vendita; 
              2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
          interessate; 
              3) prelevare campioni  di  prodotti  per  sottoporli  a
          prove  ed  analisi  volte  ad   accertare   la   sicurezza,
          redigendone processo verbale di cui deve essere  rilasciata
          copia agli interessati; 
                b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
          in determinate condizioni: 
              1) richiedere l'apposizione  sul  prodotto,  in  lingua
          italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che  esso  puo'
          presentare,   redatte   in   modo   chiaro   e   facilmente
          comprensibile; 
              2) sottoporne l'immissione  sul  mercato  a  condizioni
          preventive, in modo da renderlo sicuro; 
                c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
          per determinati soggetti: 
                  1)  disporre  che  tali  soggetti  siano  avvertiti
          tempestivamente ed in una forma adeguata di  tale  rischio,
          anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; 
                d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso: 
              1) vietare, per il tempo  necessario  allo  svolgimento
          dei controlli, delle verifiche o degli  accertamenti  sulla
          sicurezza  del  prodotto,  di  fornirlo,  di  proporne   la
          fornitura o di esporlo; 
              2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento
          del   prodotto   o   di   un   lotto   di   prodotti   gia'
          commercializzati agli obblighi di  sicurezza  previsti  dal
          presente titolo, qualora non vi sia  un  rischio  imminente
          per la salute e l'incolumita' pubblica; 
                e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 
                  1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare  le
          misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto; 
                f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul
          mercato rispetto al  quale  l'azione  gia'  intrapresa  dai
          produttori  e  dai  distributori  sia   insoddisfacente   o
          insufficiente: 
              1) ordinare o organizzare il  suo  ritiro  effettivo  e
          immediato e l'informazione dei consumatori circa  i  rischi
          da esso presentati. I costi relativi sono  posti  a  carico
          del produttore e, ove cio' non sia  in  tutto  o  in  parte
          possibile, a carico del distributore; 
              2) ordinare o coordinare o, se  del  caso,  organizzare
          con i produttori e i distributori, il  suo  richiamo  anche
          dai  consumatori  e  la  sua  distruzione   in   condizioni
          opportune.  I  costi  relativi  sono  posti  a  carico  dei
          produttori e dei distributori. 
              3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave
          le amministrazioni di cui  all'art.  106  intraprendono  le
          azioni necessarie per applicare, con la  dovuta  celerita',
          opportune misure analoghe a quelle  previste  al  comma  2,
          lettere da b) a f), tenendo  conto  delle  linee-guida  che
          riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II. 
              4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure
          analoghe a quelle di cui al comma 2  ed  in  particolare  a
          quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo  conto  del
          principio  di  precauzione,  agiscono  nel   rispetto   del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea, in particolare
          degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo  proporzionato
          alla gravita' del rischio. 
              5. Le  amministrazioni  competenti,  nell'ambito  delle
          misure adottate sulla base del principio di precauzione  e,
          senza maggiori oneri per la finanza pubblica,  incoraggiano
          e favoriscono l'azione  volontaria  dei  produttori  e  dei
          distributori  di  adeguamento  agli  obblighi  imposti  dal
          presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di
          codici di buona condotta ed accordi  con  le  categorie  di
          settore. 
              6. Per le finalita' di cui al presente titolo  e  senza
          oneri   aggiuntivi   per   la    finanza    pubblica,    le
          amministrazioni di cui all'art. 106, comma 1, si  avvalgono
          della collaborazione  dell'Agenzia  delle  dogane  e  della
          Guardia di finanza, le quali hanno accesso  al  sistema  di
          scambio  rapido  delle  informazioni  gestite  dal  sistema
          RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme
          e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento. 
              7. Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  possono
          riguardare, rispettivamente: 
              a) il produttore; 
              b) il distributore, e, in particolare, il  responsabile
          della prima immissione in commercio; 
              c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio'
          sia  necessario  al  fine  di   collaborare   alle   azioni
          intraprese per evitare  i  rischi  derivanti  dal  prodotto
          stesso. 
              8. Per armonizzare l'attivita' di  controllo  derivante
          dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i
          quali gli obblighi di  sicurezza  sono  disciplinati  dalla
          normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale,
          per gli aspetti di coordinamento, del proprio  Dipartimento
          dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile  -  Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
          nonche' degli organi periferici  del  Corpo  nazionale  dei
          Vigili  del  fuoco  per  gli  interventi  sul   territorio,
          nell'ambito  delle   dotazioni   organiche   esistenti   e,
          comunque, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello Stato. 
              9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti
          comunitari  derivanti  dalle  norme  sulla  sicurezza   dei
          prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei  propri
          uffici  di  sanita'  marittima,  aerea   e   di   frontiera
          nell'ambito  delle   dotazioni   organiche   esistenti   e,
          comunque, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
          dello Stato. 
              10. Fatti salvi gli obblighi previsti  dalla  normativa
          vigente, i soggetti di cui al comma 1  sono  tenuti  a  non
          divulgare le informazioni acquisite che, per  loro  natura,
          sono coperte dal segreto professionale, a meno che la  loro
          divulgazione sia necessaria  alla  tutela  della  salute  o
          della pubblica o privata incolumita'. 
              Art.  108   (Disposizioni   procedurali).   -   1.   Il
          provvedimento adottato ai sensi dell'art.  107  che  limita
          l'immissione sul mercato di un prodotto  o  ne  dispone  il
          ritiro o il richiamo, deve essere  adeguatamente  motivato,
          con l'indicazione dei termini e delle Autorita'  competenti
          cui e' possibile ricorrere e deve essere  notificato  entro
          sette giorni dall'adozione. 
              2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per
          la salute o per la pubblica o  privata  incolumita',  prima
          dell'adozione delle misure di cui all'art. 107, commi  2  e
          3, agli interessati deve essere consentito  di  partecipare
          alla fase del procedimento amministrativo e di  presenziare
          agli accertamenti riguardanti i propri  prodotti,  in  base
          agli articoli 7 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
          241; in particolare,  gli  interessati  possono  presentare
          all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti. 
              3.  Gli  interessati  possono  presentare  osservazioni
          scritte anche in seguito all'emanazione del  provvedimento,
          anche  quando,  a  causa  dell'urgenza  della   misura   da
          adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. 
              3-bis. La  procedura  istruttoria  per  l'adozione  dei
          provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 107, e'  stabilita
          con regolamento emanato ai sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   su   proposta
          dell'Amministrazione competente, in modo  da  garantire  il
          contraddittorio,  la  piena  cognizione  degli  atti  e  la
          verbalizzazione. 
              Art.  109  (Sorveglianza  del  mercato).   -   1.   Per
          esercitare un'efficace sorveglianza del  mercato,  volta  a
          garantire un elevato livello di protezione della  salute  e
          della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di  cui
          all'art. 106, anche indipendentemente dalla  Conferenza  di
          servizi, assicurano: 
              a)   l'istituzione,   l'aggiornamento    periodico    e
          l'esecuzione di programmi settoriali  di  sorveglianza  per
          categorie di prodotti o di rischi, nonche' il  monitoraggio
          delle attivita' di sorveglianza, delle osservazioni  e  dei
          risultati; 
              b)  l'aggiornamento  delle  conoscenze  scientifiche  e
          tecniche relative alla sicurezza dei prodotti; 
              c) esami e  valutazioni  periodiche  del  funzionamento
          delle attivita' di controllo e della loro  efficacia,  come
          pure,   se   del   caso,   la    revisione    dei    metodi
          dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera. 
              2. Le Amministrazioni di cui all'art.  106  assicurano,
          altresi',  la   gestione   dei   reclami   presentati   dai
          consumatori e dagli altri  interessati  con  riguardo  alla
          sicurezza dei prodotti e  alle  attivita'  di  controllo  e
          sorveglianza. Le modalita' operative  di  cui  al  presente
          comma vengono concordate in sede di Conferenza di servizi. 
              3. Le strutture amministrative  competenti  a  svolgere
          l'attivita' di cui al comma 2 vanno rese note  in  sede  di
          conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata  in
          vigore  del  codice.  In  quella  sede  sono  definite   le
          modalita' per informare i  consumatori  e  le  altre  parti
          interessate delle procedure di reclamo. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              Art. 110 (Notificazione e scambio di  informazioni).  -
          1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica  alla
          Commissione europea, precisando le  ragioni  che  li  hanno
          motivati, i provvedimenti di cui  all'art.  107,  commi  2,
          lettere b), c),  d),  e)  e  f),  e  3,  nonche'  eventuali
          modifiche e  revoche,  fatta  salva  l'eventuale  normativa
          comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. 
              2. I provvedimenti, anche concordati con  produttori  e
          distributori,  adottati  per  limitare   o   sottoporre   a
          particolari condizioni la commercializzazione  o  l'uso  di
          prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori,
          vanno  notificati  alla  Commissione  europea  secondo   le
          prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato
          II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II. 
              3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che
          si ritiene limitato al territorio nazionale,  il  Ministero
          dello sviluppo economico procede, anche su richiesta  delle
          altre  amministrazioni  competenti,  alla   notifica   alla
          Commissione  europea  qualora  il  provvedimento   contenga
          informazioni  suscettibili  di  presentare  un   interesse,
          quanto alla sicurezza dei prodotti,  per  gli  altri  Stati
          membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un
          rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 
              4. Ai fini degli adempimenti  di  cui  al  comma  1,  i
          provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti  di
          cui all'art. 106 devono essere  comunicati  tempestivamente
          al   Ministero   dello    sviluppo    economico;    analoga
          comunicazione deve essere data  a  cura  delle  cancellerie
          ovvero  delle  segreterie  degli  organi   giurisdizionali,
          relativamente   ai   provvedimenti,   sia    a    carattere
          provvisorio, sia  a  carattere  definitivo,  emanati  dagli
          stessi nell'ambito degli interventi di competenza. 
              5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica
          all'amministrazione competente le  decisioni  eventualmente
          adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti
          che  presentano  un  rischio  grave  per  la  salute  e  la
          sicurezza dei consumatori in diversi  Stati  membri  e  che
          quindi necessitano,  entro  un  termine  di  venti  giorni,
          dell'adozione di provvedimenti idonei. E'  fatto  salvo  il
          rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella
          decisione della Commissione europea. 
              6.  Le  Autorita'  competenti  assicurano  alle   parti
          interessate la possibilita'  di  esprimere  entro  un  mese
          dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri  ed
          osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione. 
              7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione
          europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione  di
          cui al comma 5,  a  meno  che  la  decisione  non  disponga
          diversamente. 
              Art. 111 (Responsabilita' del produttore).  -  1.  Sono
          fatte salve le disposizioni di cui  al  titolo  secondo  in
          materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi. 
              Art.  112  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,   il   produttore   o   il
          distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
          violazione del  divieto  di  cui  all'art.  107,  comma  2,
          lettera e), e' punito con l'arresto da sei mesi ad un  anno
          e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 
              2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il
          produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi,  e'
          punito con l'arresto fino ad un anno  e  con  l'ammenda  da
          10.000 euro a 50.000 euro. 
              3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  il
          produttore  o  il  distributore  che   non   ottempera   ai
          provvedimenti emanati  a  norma  dell'art.  107,  comma  2,
          lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri  1)  e  2),  e'
          punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. 
              4. Il produttore o il distributore che non assicura  la
          dovuta  collaborazione  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          attivita' di cui all'art. 107,  comma  2,  lettera  a),  e'
          soggetto alla  sanzione  amministrativa  da  2.500  euro  a
          40.000 euro. 
              5. Salvo che il fatto costituisca reato, il  produttore
          che violi le disposizioni di cui all'art. 104, commi 2,  3,
          5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi  le  disposizioni
          di cui al medesimo art. 104,  commi  6,  7,  8  e  9,  sono
          soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra  1.500
          euro e 30.000 euro.». 
              - Si riporta l'art. 7 della legge 29  luglio  2003,  n.
          229 (Interventi in materia di qualita'  della  regolazione,
          riassetto   normativo   e   codificazione   -   legge    di
          semplificazione 2001): 
              «Art.  7  (Riassetto   in   materia   di   tutela   dei
          consumatori). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi,  per
          il riassetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          tutela dei consumatori ai sensi e secondo i  principi  e  i
          criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge  15  marzo
          1997, n. 59, come sostituito  dall'art.  1  della  presente
          legge, e nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)  adeguamento  della  normativa   alle   disposizioni
          comunitarie e agli accordi internazionali  e  articolazione
          della stessa allo  scopo  di  armonizzarla  e  riordinarla,
          nonche'   di   renderla   strumento   coordinato   per   il
          raggiungimento degli obiettivi di  tutela  del  consumatore
          previsti in sede internazionale; 
              b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
          di recesso  del  consumatore  nelle  diverse  tipologie  di
          contratto; 
              c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
          regime  di  vigenza  transitoria  delle  disposizioni  piu'
          favorevoli per i consumatori,  previste  dall'art.  15  del
          decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,  di  attuazione
          della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, e rafforzamento della  tutela  del
          consumatore in materia di televendite; 
              d)  coordinamento,  nelle  procedure  di   composizione
          extragiudiziale delle controversie,  dell'intervento  delle
          associazioni   dei   consumatori,   nel   rispetto    delle
          raccomandazioni   della   Commissione    delle    Comunita'
          europee.». 
              - La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 11/4 IT del 15 gennaio 2002. 
              - Il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  194,  di
          attuazione  della  direttiva  2004/108/CE  concernente   il
          riavvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati   membri
          relative   alla   compatibilita'    elettromagnetica,    e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   15   dicembre   2004    concernente    il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli   Stati   membri
          relative alla compatibilita' elettromagnetica e che  abroga
          la  direttiva  89/336/CEE,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  dell'Unione  europea  n.  L  390/24  IT  del  31
          dicembre 2004. 
              - La direttiva 89/336/CEE del Consiglio  del  3  maggio
          1989 per il ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati
          membri relative alla  compatibilita'  elettromagnetica,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L 139 del 23 maggio 1989. 
              - Si riporta l'art. 4, comma 1, lettera a) del  decreto
          legislativo 30  giugno  1993,  n.  266  (Riordinamento  del
          Ministero della sanita', a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera h), della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 4 (Consiglio  superiore  di  sanita').  -  1.  Il
          Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico
          del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni: 
                a) prende in esame  i  fatti  riguardanti  la  salute
          pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';». 
              -  La  direttiva  98/34/CE,   come   modificata   dalla
          direttiva   98/48/CE,    che    prevede    una    procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della  societa'  dell'informazione,  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 204 del 21 luglio 1998. 
              - La  sopracitata  direttiva  98/48/CE,  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 217 del 5 agosto 1998. 
          Nota agli articoli 1 e 3: 
              - Per i riferimenti alla legge 4 gennaio  1990,  n.  1,
          vedere nelle note alle premesse.