IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 72, comma 12, del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,  di  seguito
denominato «Codice della Strada»; 
  Vista la direttiva 94/78/CE  della  Commissione,  del  21  dicembre
1994, recepita  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
1° settembre 1995, n. 204, successivamente  rettificato  con  decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede
talune prescrizioni dimensionali dei  parafanghi  dei  veicoli  della
categoria M1 atti a garantirne  la  compatibilita'  con  l'uso  delle
catene da neve; 
  Visto l'articolo 122, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495  recante   «Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve  destinate
all'impiego sui veicoli della categoria M1; 
  Considerata la necessita' di adeguare le prescrizioni  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo  2002,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile  2002,  n.  85,  al
progresso ed all'evoluzione della tecnica; 
  Espletata con notifica la procedura di informazione in  materia  di
norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.  317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,  n.
427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli
autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti
a regola  d'arte  per  assicurare  la  sicurezza  nella  circolazione
stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati. 
  2. Si presumono costruiti a regola d'arte  i  dispositivi  conformi
alla norma UNI 11313. 
  3. La valutazione di conformita' alla norma UNI 11313 e' effettuata
da un organismo  di  certificazione  accreditato  in  conformita'  al
Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, ed e'  attestata  dalla  apposizione  del  marchio  di
conformita' UNI, da parte del fabbricante.