IL DIRETTORE GENERALE 
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, come modificato e integrato dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del
predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50  del  predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano  il
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti  all'esercizio  di
una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario  da
parte dei cittadini non comunitari; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7  settembre  2005  relativa  al  riconoscimento   delle   qualifiche
professionali, come modificata dalla direttiva  2006/100  CE  del  20
novembre 2006; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto  legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che  il  riferimento  ai  decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del  1999
si intende fatto al titolo III del decreto  legislativo  n.  206  del
2007; 
  Vista l'istanza con la quale la signora  Calcaura  Aurica,  nata  a
Criuleni (Moldavia) il 28 marzo 1975, cittadina moldava,  ha  chiesto
il riconoscimento del titolo di «Asistenta medicala»,  conseguito  in
Moldavia nell'anno 1995,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di Infermiere; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
esibita dalla richiedente; 
  Considerato   che   possono   applicarsi   nella   fattispecie   le
disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per  oggetto
il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui  si  e'  gia'
provveduto conformemente  alle  determinazioni  della  Conferenza  di
servizi del 17 novembre 2009; 
  Vista la nota prot. 19518-P in data 22 aprile 2010 con la quale  il
riconoscimento del titolo della richiedente e' stato  subordinato  al
superamento  di  una  prova  attitudinale  diretta  ad  accertare  le
conoscenze professionali e deontologiche nelle  seguenti  discipline:
medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica; 
  Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale
effettuata il giorno 28 luglio 2011, a seguito della quale la signora
Calcaura Aurica e' risultata idonea; 
  Rilevata  la  sussistenza   dei   requisiti   di   legge   per   il
riconoscimento del titolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il titolo di  «Asistenta  Medicala»  conseguito  nell'anno  1995
presso il «Collegio Municipale  di  Medicina»  (attualmente  Collegio
Nazionale di  Medicina  e  Farmacia)  di  Chisinau  (Moldavia)  dalla
signora Calcaura Aurica, nata a Criuleni (Moldavia) il 28 marzo 1975,
e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
Infermiere.