IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i relativi regolamenti (UE) della  Commissione  n.  540/2011,
541/2011,  542/2011,  544/2011,  545/2011,  546/2011,  547/2011,   di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001  di  recepimento  della
direttiva 2000/68/CE della Commissione del 23 ottobre 2000,  relativo
all'iscrizione della sostanza attiva bentazone  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato  decreto  ministeriale  3
aprile  2001  che  indica  il   31   luglio   2011   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della
direttiva 2010/77/UE della Commissione  del  10  novembre  2010,  che
proroga la scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  della  sostanza
attiva bentazone fino al 31 dicembre 2015; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intese   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo BAS 351 45  H  conforme  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto  fitosanitario  di
riferimento BASAGRAN SG, presentato dall'impresa Basf Italia S.r.l.; 
  Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare della
registrazione stessa, al  fine  di  ottenere  modifiche  d'impiego  e
variazioni amministrative relative all'aggiunta di taglie e al cambio
di  ragione  sociale  dell'officina  di  produzione  per  i  prodotti
fitosanitari di cui trattasi e  indicati  nell'allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato  che  l'Impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 3 aprile 2001,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva bentazone; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo BAS 351 45 H, ottenuta dal Centro  Internazionale  per  gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino  al  31  dicembre  2015,
alle nuove condizioni di impiego; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto   centro   dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza dell'approvazione  della  sostanza  attiva  pendimetalin,  i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente  decreto  alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.194,
sulla base del fascicolo BAS 351 45 H conforme all'All. III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  bentazone,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  altresi'  autorizzate  le  modifiche  indicate  per   ciascun
prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a rietichettare i
prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire  ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello