IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (di  seguito:
decreto legislativo n. 625/1996), ed  in  particolare  le  norme  che
disciplinano  le  aliquote  di  prodotto  della  coltivazione,   come
modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, nonche' integrate dall'art.  45,  comma  1,  della  legge  23
luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009); 
  Visto  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   come
modificato e integrato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,
in attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,
convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che al fine
di accrescere gli scambi sul  mercato  nazionale  del  gas  naturale,
nonche' di facilitare l'accesso dei piccoli  e  medi  operatori,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il  gas  (nel  seguito:  l'Autorita')  sono
determinate le modalita' con  cui  le  aliquote  del  prodotto  della
coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato sono  cedute  dai
titolari  delle  concessioni  di  coltivazione  presso   il   mercato
regolamentato delle capacita'; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  luglio
2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  176
del 31 luglio 2007, con il  quale  sono  stabilite  le  modalita'  di
cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto  di
giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; 
  Visto l'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009 che dispone che il
Gestore del mercato elettrico, ora Gestore  dei  mercati  energetici;
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima  legge,
assume la gestione delle offerte di acquisto e  di  vendita  del  gas
naturale e di tutti i servizi  connessi  secondo  criteri  di  merito
economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  18  marzo
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  103
del 5 maggio 2010, recante le modalita' di  offerta  e  gli  obblighi
degli operatori nell'ambito della Piattaforma di negoziazione per  lo
scambio delle quote di gas importato; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  200
del 27 agosto 2010, recante le modalita' di offerta  e  gli  obblighi
degli operatori per  la  cessione  delle  aliquote  del  prodotto  di
giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; 
  Ritenuto opportuno, modificare l'art. 4, comma 3 del citato decreto
6 agosto 2010 al fine di rendere  la  disposizione  coerente  con  il
valore medio annuale della quota energetica del costo  della  materia
prima gas, espresso  in  euro  per  MJ,  determinata  ogni  trimestre
dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  ai  sensi  della
delibera n. 52/1999 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 6 agosto  2010  recante  le  modalita'  di  offerta  e  gli
obblighi degli operatori per la cessione delle aliquote del  prodotto
di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3. Non sono accettate offerte in acquisto inferiori all'indice  QE
di cui all'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 625/1996,
pubblicato  annualmente  con   comunicato   ministeriale,   in   data
antecedente l'offerta, sul sito internet della Direzione generale per
le risorse minerarie ed energetiche.». 
  2. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e' destinato
ai titolari di concessioni di coltivazione di gas  naturale  ed  agli
operatori della Piattaforma di negoziazione del gas naturale. 
  3.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero ed entra in vigore a decorrere dalla data di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ovvero,  se
anteriore, dalla data della sua notifica ai soggetti interessati  per
le norme ad essi applicabili. 
    Roma, 22 luglio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani