IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2010,  n.  58,  recante
l'«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul
mercato di prodotti pirotecnici»; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  il  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante   il
regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; 
  Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante  «Norme  integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi»; 
  Visto il decreto  interministeriale  19  settembre  2002,  n.  272,
recante il  regolamento  di  esecuzione  del  decreto  legislativo  2
gennaio 1997,  n.  7,  concernente  le  norme  di  recepimento  della
direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso
civile, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n.
272; 
  Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS; 
  Rilevata la necessita' di classificare i  prodotti  riconosciuti  e
non classificati tra i prodotti  esplodenti,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 4 aprile 1973, in una delle categorie previste dall'art.
82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Visti i capitoli  IV  e  VI  dell'allegato  B  al  regolamento  per
l'esecuzione del TULPS; 
  Visto l'allegato C al regolamento per l'esecuzione del TULPS; 
  Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni  o
aggiunte agli allegati al regolamento stesso; 
  Rilevata la necessita' di dover individuare specifiche disposizioni
tecniche per l'impianto e la sicurezza  di  depositi  destinati  allo
stoccaggio dei manufatti classificabili nella categoria V,  gruppi  D
ed E; 
  Ritenuta l'urgenza, al fine di assicurare la sicurezza dei depositi
dei prodotti esplodenti  e  degli  esercizi  di  minuta  vendita,  di
modificare alcune disposizioni riportate nell'allegato  B  al  citato
regolamento di esecuzione al testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza nonche' di  recepire  i  piu'  recenti  orientamenti  della
commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per  le
funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili; 
  Considerato che, nelle more dell'emanazione  del  decreto  previsto
dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n.  58,
e' necessario impartire disposizioni transitorie sulla sicurezza  dei
siti di stoccaggio di esplodenti; 
  Acquisiti  in  merito  i  pareri  del  comitato  centrale   tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  577,  come
modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 200, espresso con nota del 10  giugno  2011,  nonche'
della commissione consultiva centrale per il controllo delle  armi  -
per le funzioni  consultive  in  materia  di  sostanze  esplosive  ed
infiammabili,  espresso  nella  seduta  dell'11  maggio  2011,   come
previsto dall'art. 18, comma 4,  del  decreto  legislativo  4  aprile
2010, n. 58; 
  Ritenuta l'esigenza di apportare  delle  modifiche  al  capitolo  I
dell'allegato C; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante la  «Procedura  d'informazione  nel  settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative  ai
servizi  della  societa'  dell'informazione,  in   attuazione   della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  22
giugno 1998,  modificata  dalla  direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; 
  Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme  sulla
detenzione  delle  armi,  delle  munizioni,  degli  esplosivi  e  dei
congegni assimilati»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
riguardanti  i  termini  di  completamento  ed  i  responsabili   dei
procedimenti    imputati     alla     competenza     degli     organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994»; 
  Ritenuto che occorre dare attuazione  all'art.  18,  comma  2,  del
citato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58; 
  Sentito il parere della  commissione  consultiva  centrale  per  il
controllo delle  armi  per  le  funzioni  consultive  in  materia  di
sostanze esplosive e  infiammabili,  espresso  nella  seduta  dell'11
maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Il   presente   decreto   provvede   all'individuazione   delle
corrispondenze fra le categorie  di  classificazione  degli  articoli
pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile  2010,
n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del  regolamento  di  esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  di  cui  al  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' alla  classificazione  in  una
delle categorie dell'allegato A al citato regolamento  di  esecuzione
del TULPS dei prodotti gia' riconosciuti, ma non classificati  tra  i
prodotti  esplodenti  in  applicazione  del  decreto   del   Ministro
dell'interno 4 aprile 1973. 
  2. Il  presente  decreto  provvede,  altresi',  ad  aggiornare  gli
allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.