IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici»; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»; Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, concernente le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni; Visto l'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272; Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS; Rilevata la necessita' di classificare i prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, in una delle categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visti i capitoli IV e VI dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del TULPS; Visto l'allegato C al regolamento per l'esecuzione del TULPS; Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso; Rilevata la necessita' di dover individuare specifiche disposizioni tecniche per l'impianto e la sicurezza di depositi destinati allo stoccaggio dei manufatti classificabili nella categoria V, gruppi D ed E; Ritenuta l'urgenza, al fine di assicurare la sicurezza dei depositi dei prodotti esplodenti e degli esercizi di minuta vendita, di modificare alcune disposizioni riportate nell'allegato B al citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' di recepire i piu' recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili; Considerato che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' necessario impartire disposizioni transitorie sulla sicurezza dei siti di stoccaggio di esplodenti; Acquisiti in merito i pareri del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, espresso con nota del 10 giugno 2011, nonche' della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011, come previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58; Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al capitolo I dell'allegato C; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»; Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994»; Ritenuto che occorre dare attuazione all'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58; Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti gia' riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973. 2. Il presente decreto provvede, altresi', ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.