IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 2004/8/CE sulla promozione  della  cogenerazione
basata  su  una  domanda  di  calore  utile   nel   mercato   interno
dell'energia; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20  recante
"Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia, nonche' modifiche alla direttiva 92/42/CEE", ed
in particolare l'art. 12, che stabilisce che gli allegati al  decreto
legislativo stesso possono essere modificati e integrati con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   in
conformita'  alle  direttive  e  alle  decisioni  della   Commissione
Europea; 
  Vista la decisione della Commissione 2007/74/CE, che  fissa  valori
di rendimento di riferimento per la produzione  separata  di  energia
elettrica e di calore in applicazione della direttiva  2004/8/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto in particolare l'art. 2 della soprariportata  decisione,  che
prevede  che,  in  caso  di  scarti  di  temperatura  sul  territorio
nazionale superiori a  5°C,  lo  Stato  membro  ha  facolta',  previa
notifica alla Commissione, di utilizzare piu' zone climatiche ai fini
del calcolo dei valori di rendimento di riferimento; 
  Considerato  che  le  caratteristiche  climatiche  del   territorio
nazionale,  come  risultanti  da  elaborazione  ISTAT  su  dati  2007
soddisfano le condizioni previste dalla  decisione  citata  ai  punti
precedenti; 
  Vista la decisione della Commissione  2008/952/CE,  che  stabilisce
linee  guida  dettagliate  per  l'applicazione  e  l'utilizzo   della
direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Tenuto conto che, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n.20, dal 1° gennaio 2011 l'energia prodotta da cogenerazione ad alto
rendimento deve essere determinata in conformita' al metodo  definito
dalla disciplina europea; 
  Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare gli  allegati  al
decreto legislativo 8 febbraio 2007,  n.20,  in  modo  conforme  alle
predette decisioni della Commissione Europea. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modifiche ed abrogazioni 
 
  1. Gli allegati I, II e III al decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n.20,  sono  sostituiti  rispettivamente  dai  seguenti  allegati  al
presente decreto. 
  Allegato  I  Tecnologie  di  cogenerazione  oggetto  del   presente
decreto. 
  Allegato II Calcolo della produzione da cogenerazione. 
  Allegato III Metodo di determinazione del rendimento  del  processo
di cogenerazione. 
  2.  Sono  approvati  gli  allegati  IV,  V,  VI  e   VII,   recanti
integrazioni al metodo di calcolo dell'energia  da  cogenerazione  ad
alto rendimento, relativamente a: 
  a) allegato IV  -  valori  di  rendimento  di  riferimento  per  la
produzione separata di energia elettrica; 
  b) allegato  V  -  valori  di  rendimento  di  riferimento  per  la
produzione separata di calore; 
  c) allegato VI -  fattori  di  correzione  legati  alle  condizioni
climatiche medie per  l'applicazione  dei  valori  di  rendimento  di
riferimento per la produzione separata di energia elettrica; 
  d) allegato VII - fattori di correzione legati alle perdite evitate
sulla rete. 
      Roma, 4 agosto 2011 
 
                         Il Ministro dello sviluppo economico: Romani 
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare:
Prestigiacomo