IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (S.O.  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato  dal  successivo  decreto  del  28  luglio  2004  n.   260,
concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2004  di  attuazione  della
direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11  settembre  2003,  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per  quanto  riguarda
le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da  adottare
in materia di prodotti fitosanitari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   3   aprile   2007   concernente
l'attuazione della Direttiva 2006/8/CE relativa alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il decreto del 2 marzo 1998  modificato  successivamente  con
decreti di cui l'ultimo in data 31 luglio 2009, con il quale e' stato
registrato al n. 9548 il prodotto fitosanitario Moxan-M, contenete le
sostanze attive cymoxanil e mancozeb, a nome dell'Impresa Adica  Srl,
con sede legale in Bologna, via Saffi 1; 
  Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa sopra citata ha  ceduto
la titolarita' della registrazione del prodotto fitosanitario Moxan-M
all'Impresa Agrimport S.p.A con sede legale in Bolzano, Via Piani 1; 
  Vista  la  domanda  presentata  il  19  aprile  2011   dall'Impresa
Agrimport S.p.A. con sede legale in Bolzano, Via  Piani  1,  titolare
della registrazione  riportata  nell'allegato  al  presente  decreto,
diretta  ad  ottenere  la  riclassificazione  del  proprio   prodotto
fitosanitario ai sensi del sopra citato regolamento (CE) n. 790/2009,
ed intesa contestualmente ad ottenere il trasferimento a proprio nome
della titolarita' della registrazione, avvenuto con scrittura privata
in data 21 ottobre 2009. 
  Vista la convenzione  del  30  giugno  2010,  per  l'attuazione  di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie,  tra  il
Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanita' con la quale
il Ministero affida all'Istituto l'incarico di riclassificare tutti i
prodotti fitosanitari gia' registrati e contenenti  sostanze  la  cui
classificazione e' stata modificata con il sopra  citato  regolamento
(CE) n. 790/2009; 
  Visto il parere espresso dall'Istituto Superiore di  Sanita'  sulla
nuova   classificazione   del   prodotto   fitosanitario    riportato
nell'allegato al presente decreto; 
  Visto il versamento effettuato dall'Impresa  ai  sensi  del decreto
ministeriale 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Agrimport S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via Piani 1,
e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario,
di cui all'allegato al presente decreto, con la nuova classificazione
ivi riportata e alle condizioni riportate nelle etichette allegate al
presente decreto. 
  L'Impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta, a  rietichettare
il prodotto fitosanitario, di cui all'allegato, non ancora immesso in
commercio e a  fornire  ai  rivenditori  un  fac-simile  delle  nuove
etichette per le confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi
di vendita al fine della  loro  consegna  all'acquirente/utilizzatore
finale.  E'  altresi'  tenuta  ad  adottare,  nei   confronti   degli
utilizzatori,  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  un  corretto
impiego  del  prodotto  fitosanitaro  in   conformita'   alle   nuove
disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata. 
    Roma, 23 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello