Il Comitato nazionale per la tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche  dei
Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164; 
    Esaminata la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela vini
DOC Bagnoli, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»; 
    Viste le risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il  Teatro
Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione  di  rappresentanti
di Enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; 
    Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente  il
rappresentante  della  Regione  Veneto,  parere  favorevole  al   suo
accoglimento,  proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del   relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il  testo
di cui appresso. 
    Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta  di
modifica al disciplinare di produzione dovranno,  in  regola  con  le
disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali -  Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di
origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  via  XX
Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.