IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli e, in particolare, gli articoli 24,  25  e  26,
relativi alle modalita' di effettuazione della verifica annuale sugli
operatori  che   intendono   partecipare   alla   produzione   o   al
condizionamento di un prodotto a denominazione d'origine  protetta  e
ad indicazione geografica protetta; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'art. 4; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   28   dicembre   2006,   recante
disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e  IGT  e  la
certificazione delle stesse  produzioni,  nonche'  sugli  adempimenti
degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi  dati  ed
ai controlli; 
  Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2009, recante  disposizioni
sul controllo della produzione dei  vini  ad  indicazione  geografica
protetta, con il quale e' stato istituito un sistema  transitorio  di
controllo  dei  vini  in  questione,  limitatamente   alla   campagna
2009/2010, affidando i  controlli  all'Ispettorato  centrale  per  il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari; 
  Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010, che ha modificato  il
decreto  ministeriale  31  luglio   2009,   prorogando   il   sistema
transitorio di controllo dei  vini  ad  indicazione  geografica  alla
campagna 2010/2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129,  regolamento  recante  riorganizzazione  del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art.  4,  con
il quale e' stato istituito il Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari  ed  e'  stato  stabilito  che  lo  stesso  assumesse
l'acronimo ICQRF; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Considerato che per  le  produzioni  vitivinicole  a  denominazione
d'origine  protetta  e'  stato  avviato  uno  specifico  sistema   di
controllo  atto  a  garantire  la  conformita'  delle  produzioni  al
disciplinare di produzione; 
  Considerato che i vini ad indicazione geografica protetta risultano
ancora sprovvisti  di  una  specifica  procedura  di  verifica  della
rispondenza al disciplinare di produzione; 
  Tenuto  conto  della   necessita'   di   dare   applicazione   alle
disposizioni  normative  comunitarie,  ed  in  particolare  a  quelle
previste dai  citati  articoli  118-sexdecies  e  118-septdecies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Ritenuta l'opportunita', nelle more dell'emanazione  di  specifiche
disposizioni in  merito,  di  prorogare  il  sistema  transitorio  di
controllo istituito con il citato decreto ministeriale del 31  luglio
2009, come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009, come
modificato dal decreto ministeriale del 30 luglio 2010, si  applicano
anche alla campagna vitivinicola 2011/2012. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e si applica dal 1° agosto 2011. 
    Roma, 11 luglio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 6, foglio n. 109