IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE)  n.  110/2008  che,  ai
fini della registrazione  delle  Indicazioni  geografiche  stabilite,
prevede la presentazione alla  Commissione  di  una  Scheda  tecnica,
contenente i requisiti prescritti  dall'art.  17,  paragrafo  1,  del
medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM), come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  491/2009  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 17, con il quale  e'
abrogata la lettera a) del comma  1  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; 
  Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n.  1576/89
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/97  emanate  dal
Ministero  dell'industria  del  commercio  e   dell'artigianato   con
circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166; 
  Visto il decreto ministeriale  13  maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010,  con  il  quale  e'  stata  definita  la   procedura   per   la
presentazione  e   l'approvazione   delle   schede   tecniche   sulle
indicazioni  geografiche  delle  bevande  spiritose  ai  fini   della
successiva registrazione comunitaria; 
  Ritenuto necessario definire la scheda  tecnica  della  indicazione
geografica «Brandy italiano», atteso il rinvio disposto dall'art.  5,
comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Scheda tecnica 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della  indicazione  geografica  «Brandy  italiano»,
riportata   nell'Allegato   A,   parte   integrante   del    presente
provvedimento. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano 

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 7, foglio n. 51