IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione,   alla   presentazione,   all'etichettatura   ed   alla
protezione delle indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE)  n.  110/2008  che,  ai
fini della registrazione  delle  indicazioni  geografiche  stabilite,
prevede la presentazione alla  Commissione  di  una  scheda  tecnica,
contenente i requisiti prescritti  dall'art.  17,  paragrafo  1,  del
medesimo regolamento; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM), come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  491/2009  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997,  n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 17, con il quale  e'
abrogata la lettera a) del comma  1  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297; 
  Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n.  1576/89
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal
Ministero  dell'industria  del  commercio  e   dell'artigianato   con
circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166; 
  Visto il decreto ministeriale 27 novembre  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del  27  dicembre
2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE)  n.
479/2008 del Consiglio e n. 555/2008  della  Commissione  per  quanto
riguarda  l'applicazione  della  misura   della   distillazione   dei
sottoprodotti della vinificazione; 
  Visto il decreto ministeriale  13  maggio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010,  con  il  quale  e'  stata  definita  la   procedura   per   la
presentazione  e   l'approvazione   delle   schede   tecniche   sulle
indicazioni  geografiche  delle  bevande  spiritose  ai  fini   della
successiva registrazione comunitaria; 
  Ritenuto necessario definire la scheda  tecnica  della  indicazione
geografica «Grappa», atteso il rinvio disposto dall'art. 5, comma  2,
del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010; 
  Viste le richieste delle Associazioni di  categoria  finalizzate  a
prevedere l'obbligo di imbottigliamento della indicazione  geografica
«Grappa» sul territorio italiano; 
  Preso atto dei motivi che hanno indotto la Corte  di  giustizia  di
Lussemburgo, in data 16 maggio 2000, a respingere il ricorso proposto
dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo
dell'imbottigliamento del vino a «Denominacion de  origen  calificada
Rioja» nella zona di produzione dello stesso; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed
in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, che reca disposizioni  per  la
previsione dell'imbottigliamento nella zona di origine; 
  Ravvisata l'esigenza  di  salvaguardare  la  qualita'  e  garantire
l'origine della indicazione geografica «Grappa» nonche' di assicurare
l'efficacia dei controlli; 
  Ritenute  applicabili  alla  indicazione  geografica  «Grappa»   le
motivazioni di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia  per
garantire  ai  consumatori  la  certezza  che  tutte  le  fasi  della
produzione della indicazione geografica  siano  effettuate  sotto  il
controllo  e  la  responsabilita'  della  collettivita'   interessata
all'interno della zona di produzione; 
  Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio necessario alla
riorganizzazione commerciale delle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Scheda tecnica 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della indicazione  geografica  «Grappa»,  riportata
nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.