IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285
concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993  n.
246,  concernente  «Regolamento   di   attuazione   della   direttiva
89/106/CEE  relativa  ai  prodotti  da  costruzione»   e   successive
modificazioni e, in particolare, l'art.  1  che  definisce  le  norme
armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonche' gli articoli
6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformita'  in
relazione alle procedure e metodi di controllo della conformita'  del
prodotto; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n.  223,  recante  'Istruzioni   tecniche   per   la   progettazione,
l'omologazione e l'impiego  delle  barriere  stradali  di  sicurezza"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63; 
  Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  1996,  n.  283,  il
decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate  e
modificate   le   istruzioni   tecniche   per    la    progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali  di  sicurezza  di
cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992; 
  Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre  2001,
n. 301 e il decreto  23  dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 24 marzo 2003, n. 69, con i quali  e'  stato  prorogato  il
periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale  11  giugno
1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
21 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2004, n.
182, concernente «Aggiornamento  delle  istruzioni  tecniche  per  la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali  di
sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle  barriere  di
sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le
istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e  l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito  le  norme  UNI  EN
1317 parti  1,  2,  3  e  4  all'epoca  vigenti  che  individuano  la
classificazione  prestazionale  dei  dispositivi  di  ritenuta  nelle
costruzioni stradali, le modalita' di esecuzione delle  prove  d'urto
ed i relativi criteri di accettazione; 
  Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.
339/93, contenente altresi' all'art. 2 la definizione di  fabbricante
e mandatario; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L218  del  13
agosto  2008,  contenente  altresi'  all'allegato  I,  capo  R1,   la
definizione di fabbricante; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni  armonizzate  per  la
commercializzazione dei prodotti da costruzione; 
  Viste  le  comunicazioni  della  commissione  dell'Unione   europea
nell'ambito  dell'applicazione   della   direttiva   89/106/CEE   del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni  legislative,
regolamentari e  amministrative  degli  stati  membri  concernenti  i
prodotti  da  costruzione,  e,  in   particolare   la   comunicazione
pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea  2010/C  167/01
del 25 giugno 2010,  contenente  i  riferimenti  alla  norma  europea
armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011
la data di scadenza del periodo  di  coesistenza  per  l'applicazione
della norma stessa, che coincide con la  data  di  abrogazione  delle
specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate; 
  Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n.
44280 del 4 maggio 2009, con la quale e'  stato  costituito  apposito
gruppo di lavoro per la predisposizione delle  linee  guida  generali
per la corretta installazione in strada dei dispositivi  di  ritenuta
stradale, composto da  rappresentanti  del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici,  della  direzione  generale  per  le  infrastrutture
stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti  locali,
dei gestori delle infrastrutture stradali, nonche' dai rappresentanti
di categoria e da esperti del mondo accademico; 
  Considerato che il sopra citato gruppo di  lavoro  si  e'  espresso
favorevolmente sull'opportunita' di adeguare, ai  fini  della  tutela
della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia
di  dispositivi  di  ritenuta  stradale,  conformando  pienamente   i
requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee  di  piu'
recente emanazione; 
  Visto il decreto 8  aprile  2010  del  direttore  generale  per  il
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa
tecnica del Ministero  dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  20  aprile  2010,  n.   91,   recante   l'elenco
riepilogativo  di  norme  concernenti  l'attuazione  della  direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; 
  Vista la  norma  europea  armonizzata  UNI  EN  1317-5:2007+A1:2008
riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5:  requisiti  di
prodotto e valutazione di conformita' per  sistemi  di  trattenimento
veicoli» adottata dal Comitato  europeo  di  normazione,  su  mandato
della Commissione europea, conferito in  attuazione  della  direttiva
89/106/CEE; 
  Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e
del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1993,
n. 246, di recepimento della predetta  direttiva,  i  dispositivi  di
ritenuta  stradali  idonei  all'uso,  in  qualita'  di  prodotti   da
costruzione devono poter circolare ed essere  liberamente  utilizzati
conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea; 
  Ritenuto  necessario  prevedere,  allo  scadere  del   periodo   di
coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi
gia' immessi sul mercato entro il 31  dicembre  2010,  qualora  siano
verificate le  garanzie  di  conformita'  e  sicurezza  richieste  al
prodotto; 
  Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso
con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010; 
  Espletata con notifica la  procedura  d'informazione  di  cui  alla
direttiva 98/34/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto  riguardano  l'uso  e
l'installazione dei dispositivi di ritenuta  stradale  ricadenti  nel
campo  di  applicazione  della  norma  europea  armonizzata  UNI   EN
1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere
di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto  e  valutazione
di conformita' per sistemi di trattenimento veicoli». 
  2. Gli aggiornamenti della norma  europea  armonizzata  di  cui  al
comma 1, i cui riferimenti sono  pubblicati  nel  Giornale  Ufficiale
dell'Unione europea  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al  successivo
comma 3 in essa contenute. 
  3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori  parti
della serie UNI EN 1317, e' riportata nella  vigente  edizione  della
medesima norma europea armonizzata. 
  4. I dispositivi di ritenuta stradale  possono  essere  progettati,
fabbricati  o  fatti  fabbricare,  da   produttori,   gestori   delle
infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato  dei
dispositivi stessi. 
  5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di  ritenuta
stradale si intende una persona fisica o giuridica  che  fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il suo nome o marchio. 
  6. Per mandatario si intende una  persona  fisica  o  giuridica  la
quale sia stabilita  nella  Unione  europea  ed  abbia  ricevuto  dal
fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire
per suo conto in relazione a determinate attivita',  con  riferimento
agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della  pertinente
normativa comunitaria.