IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
119 di approvazione del Regolamento con  il  quale,  per  effetto  di
quanto prescritto dal comma 4, lettera «e», dell'art. 64 della  legge
8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata,  anche  mediante  modifica
delle  disposizioni  legislative  vigenti,  l'attuazione  del   piano
programmatico predisposto ai sensi del comma  3  dell'art.  64  della
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma  1,  del  Regolamento  con  il
quale e' previsto che per ciascuno degli anni  scolastici  2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del  personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle  istituzioni  scolastiche
ed  educative  devono  essere  definite  con  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  in  modo  da  realizzare,
complessivamente, la riduzione di organico in  misura  corrispondente
all'aliquota  del  diciassette  per  cento   dell'organico   relativo
all'anno scolastico 2007/2008, da detrarre  rispetto  alle  dotazioni
per l'anno scolastico  2008/2009,  per  effetto  di  quanto  previsto
dall'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e
dell'art. 64, comma 2, della precitata legge n. 133/2008; 
  Visti in particolare i decreti interministeriali 20 luglio 2009, n.
65 e 5 agosto 2010, n. 72, relativi alla ridefinizione dei criteri  e
dei parametri per la determinazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale ATA rispettivamente per gli  anni  scolastici  2009/2010  e
2010/2011; 
  Accertato   tramite   il   Sistema   informativo   del    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, che la  consistenza
delle dotazioni organiche regionali funzionanti negli anni scolastici
2009/2010   e   2010/2011,   per   effetto   dei   provvedimenti   di
autorizzazione delle dotazioni  organiche  provinciali,  emanati  dai
direttori generali degli uffici scolastici regionali, corrispondono a
quelle rispettivamente indicate nelle tabelle «A» allegate ai  citati
decreti interministeriali; 
  Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  che
prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate  fra  loro,
possono deliberare l'affidamento in appalto dei  servizi  di  pulizia
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a  condizione  che  si
apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in  misura
tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali; 
  Considerato, altresi', che ai sensi del comma 9 dell'art. 35  della
legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  la  terziarizzazione  dei  servizi
comporta l'indisponibilita', per l'intera durata del  contratto,  dei
posti  della  corrispondente  qualifica  della   dotazione   organica
dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Rilevato di conseguenza che il contingente di posti da  accantonare
per la compensazione dei costi  contrattuali  della  terziarizzazione
dei servizi costituisce parte  integrante  della  dotazione  organica
determinata con i criteri ed i parametri di calcolo  delle  dotazioni
di organico di istituto di cui al presente provvedimento; 
  Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per
effetto del decreto interministeriale 20 aprile  2001,  n.  65,  sono
comprese  tra  quelle  indicate  nella   declaratoria   professionale
relativa al personale dell'area professionale «A» di cui  al  vigente
contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza,  tale
personale  non  espleta  prestazioni  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola; 
  Visto il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Informate  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Dotazioni organiche: nazionale e regionali 
 
  1.1. In attuazione di quanto previsto dal  regolamento  predisposto
ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto legge 25  giugno  2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2008,  n.
133  il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3   del
Regolamento citato in preambolo disciplina  la  determinazione  degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
delle istituzioni scolastiche  ed  educative  per  l'anno  scolastico
2011/2012 e successivi ed e' finalizzato al razionale utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili, al  fine  del  conseguimento
della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico. 
  1.2.  La  consistenza  numerica  delle  dotazioni   organiche   del
personale di  cui  al  comma  1  e'  determinata  in  attuazione  del
precitato art. 64, comma 2,  con  il  quale  e'  contemplato  che  le
dotazioni   medesime   devono   essere    ridotte,    nel    triennio
2009/10-2011/12 e con riferimento  alla  dotazione  dell'organico  di
diritto dell'anno scolastico 2008/2009, nella misura del  diciassette
per cento dell'organico relativo all'anno  scolastico  2007/2008.  La
riduzione  di  organico  viene  realizzata  mediante  interventi   di
razionalizzazione   sui   profili   professionali    di    assistente
amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico,  delle
istituzioni scolastiche  nonche',  per  effetto  del  dimensionamento
scolastico,  sul  profilo  professionale  di  direttore  dei  servizi
generali e amministrativi, secondo le consistenze  regionali  di  cui
alla tabella «F», costituente parte integrante del presente decreto. 
  1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche risulta effettuato, per il triennio scolastico 2009-2011,
in  misura  inferiore  rispetto  alle  previsioni   contenute   nella
relazione tecnica allegata al Regolamento, approvato con decreto  del
Presidente  della   Repubblica   22   luglio   2009,   n.   119,   il
corrispondente,  mancato   decremento   di   organico   del   profilo
professionale di direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
viene  compensato  mediante  la   riduzione   di   organico   di   un
corrispondente  numero  di  posti  dei   profili   professionali   di
assistente amministrativo e di assistente tecnico, tali da  garantire
la medesima riduzione di  spesa  per  il  personale,  prevista  nella
citata relazione tecnica. 
  1.4. La dotazione organica  nazionale  e'  suddivisa  in  dotazioni
organiche  regionali  sulla  base  del  numero  degli  alunni  ed  in
relazione  alla  loro  distribuzione  sul  territorio.  La   medesima
dotazione e' ripartita, altresi', in considerazione delle esigenze di
funzionamento delle  istituzioni  scolastiche  con  riferimento  alle
peculiarita' didattiche,  strutturali  e  di  carattere  edilizio.  I
criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze  degli
alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio
sociale dei contesti  territoriali  di  riferimento  e  dei  fenomeni
conseguenti alla dispersione  scolastica  ed  alle  immigrazioni  dai
paesi extracomunitari. Tengono conto, altresi',  delle  esigenze  dei
comuni montani e  delle  piccole  isole  nonche'  delle  peculiarita'
geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le
istituzioni scolastiche. 
  1.5. La dotazione organica di cui al comma 1 e' determinata secondo
i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di  cui  alle
tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente
provvedimento, con i quali viene data applicazione alle  tabelle,  di
medesimo oggetto, annesse al regolamento di cui nelle premesse.