IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
 
  Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del
29 giugno 2000, che attua il principio della parita'  di  trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e
in particolare l'art. 7, comma 2, secondo cui gli Stati membri devono
riconoscere  alle  associazioni,  organizzazioni  o   altre   persone
giuridiche,  che  abbiano  un  legittimo  interesse  a  garantire  il
rispetto delle disposizioni della suddetta direttiva, il  diritto  di
avviare, in via giurisdizionale  o  amministrativa,  per  conto  o  a
sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una
procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi  derivanti  dalla
medesima direttiva; 
  Vista la legge 1° marzo  2002,  n.  39  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2001»  ed  in  particolare
l'art. 29; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,  di  attuazione
della direttiva 2000/43/CE, ed in particolare l'art. 5, comma 1,  che
conferisce la legittimazione ad agire per la  tutela  giurisdizionale
avverso gli atti e comportamenti discriminatori  basati  sul  fattore
razziale o etnico alle  associazioni  e  agli  enti  inseriti  in  un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita'; 
  Considerato che l'art. 5, comma 2, del citato  decreto  legislativo
prevede l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e  degli
enti iscritti nel registro di cui all'art. 52, comma 1,  lettera  a),
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
nonche' delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di  cui
all'art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  presso  il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  istituito  il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono  attivita'  per
favorire l'integrazione sociale degli stranieri; 
  Visto che  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per le pari opportunita', e' istituito  il  registro  di
cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,
riservato agli enti e alle associazioni che  svolgono  attivita'  nel
campo della lotta  alle  discriminazioni  e  della  promozione  della
parita' di trattamento; 
  Rilevata, pertanto, la necessita' di  aggiornare  l'elenco  di  cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  2003,  n.  215
nel quale far confluire  le  associazioni  e  gli  enti  iscritti  in
entrambi i registri al fine unico del conferimento  della  richiamata
legittimazione ad agire in  giudizio,  conservando  ciascun  registro
l'autonomia di scopi per cui e' stato previsto e istituito; 
  Considerato che gli enti e  le  associazioni  di  cui  all'allegato
hanno  espressamente  manifestato  la  volonta'  ad  essere  inseriti
nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 luglio  2003,
n. 215; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato l'allegato elenco  delle  associazioni  e  degli  enti
legittimati ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno  del
soggetto passivo della discriminazione basata su  motivi  razziali  o
etnici di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo  9  luglio
2003, n. 215. 
 
              Avvertenza: L'allegato elenco e'  pubblicato  sui  siti
          internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          e del Dipartimento per le pari opportunita'.