IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante
approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali; 
  Visto, in particolare, l'art. 84 del suddetto decreto  legislativo,
come  modificato  dall'art.  5,  comma  9,  lettere  a)  e  b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Stato  -  citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 16 marzo 2011; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   agli
amministratori degli enti locali, di' cui all'art.77,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  che,  in  ragione  del
proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo  del  comune  ove  ha
sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche. 
  2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il  rimborso  delle
spese  di'  viaggio  e  di  soggiorno  effettivamente   sostenute   e
documentate, in misura comunque non superiore a quanto  previsto  dal
presente decreto.