IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto, in particolare, l'art. 84 del suddetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011; Decretano: Art. 1 Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di' cui all'art.77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche. 2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di' viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.