La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 13 dicembre 2010, n. 221, sono introdotte, per l'anno finanziario 2011, le variazioni di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 13 dicembre 2010, n. 221 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.