IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto ministero risorse agricole del 16 agosto 1995, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata dei vini «Bagnoli di  Sopra»  o  «Bagnoli»  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela  vini  DOC
Bagnoli, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  dei  vini  «Bagnoli  Friularo»  o
«Friularo di Bagnoli» ed approvazione del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto  il  giorno  11
maggio  2011  a  Conegliano  (TV),  presso  l'Istituto   Statale   di
Istruzione Secondaria Superiore «G.B.  Cerletti»,  dalla  Commissione
all'uopo designata per l'accertamento del  «particolare  pregio»  dei
vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il  Teatro
Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione  di  rappresentanti
di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 219 del 20 settembre 2011; 
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione di Origine Controllata e Garantita  dei  Vini  «Bagnoli
Friularo» o «Friularo di Bagnoli», in conformita' al parere  espresso
dal sopra citato Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  riconosciuta  la  Denominazione  di  Origine  Controllata  e
Garantita dei Vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»  ed  e'
approvato,  nel  testo  annesso  al  presente  decreto,  il  relativo
disciplinare di produzione. 
  2. La Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  dei  vini
«Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e' riservata ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di produzione di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le  cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2011 - 2012.