IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Visto il regolamento (CE) n.  670/2011  della  Commissione  con  il
quale sono state apportate modifiche al citato reg. (CE) n. 607/2009,
ed in particolare l'art. 70-bis relativo  al  metodo  informatico  da
seguire nelle comunicazioni tra la Commissione, gli  Stati  membri  e
gli altri operatori,  nonche'  l'art.  73,  per  quanto  concerne  le
disposizioni transitorie per l'inoltro alla Commissione dei fascicoli
tecnici relativi alle denominazioni di origine  ed  alle  indicazioni
geografiche riconosciute  dallo  Stato  membro  anteriormente  al  1°
agosto 2009 ed alle denominazioni  di  origine  ed  alle  indicazioni
geografiche le cui  domande  di  riconoscimento  o  di  modifica  dei
disciplinari sono state presentate allo  Stato  membro  entro  il  1°
agosto 2009 ed approvate e trasmesse alla  Commissione  entro  il  31
dicembre 2011, nonche' per  la  definizione  delle  modifiche  minori
presentate successivamente al 1° agosto 2009; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi, finora emanati, del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visti i decreti con i quali in conformita' alla predetta  normativa
nazionale  e  comunitaria   sono   state   finora   riconosciute   le
denominazioni di origine controllata,  le  denominazioni  di  origine
controllata e garantita e le indicazioni geografiche tipiche dei vini
italiani  ed  approvati  o  modificati  i  relativi  disciplinari  di
produzione; 
  Visto il decreto 2 agosto 1996,  recante  disposizioni  integrative
dei disciplinari  di  produzione  ad  indicazione  geografica  tipica
prodotti nelle Regioni e Province autonome del territorio  nazionale,
con il quale e' stata  rispettivamente  innalzata  del  20%  la  resa
uva/ha ed all'80% la  resa  vino/uva  prevista  dai  disciplinari  di
produzione dei vini IGT italiani; 
  Considerato che ai fini della protezione dei vini  italiani  DOP  e
IGP necessita trasmettere alla Commissione UE entro  il  31  dicembre
2011 i fascicoli tecnici delle  stesse  denominazioni  di  origine  e
indicazione  geografiche,  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 118-vicies del reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 73  del  reg.
(CE)  n.  607/2009,  usufruendo  del  sistema  informatico  messo   a
disposizione dalla  Commissione  UE,  nel  rispetto  delle  modalita'
procedurali di cui agli articoli 70-bis, 70-ter, 71 e 73  del  citato
reg. (CE) n. 607/2009; 
  Viste le circolari ministeriali n. 3378 del 22 febbraio 2011  e  n.
7796 del 21  aprile  2011  con  le  quali  sono  state  impartite  le
disposizioni in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali
da seguire da parte  dei  soggetti  legittimati  e  dalle  competenti
Regioni e Province autonome per  la  predisposizione  dei  richiamati
fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani ed in  particolare  per
l'adeguamento dei relativi disciplinari  di  produzione  mediante  la
descrizione  di   tutti   gli   elementi   prescritti   dall'articolo
118-quater, paragrafo 2,  del  reg.  CE  n.  1234/2007,  al  fine  di
apportare alcune integrazioni, intese ad esplicitare taluni  elementi
e requisiti che di fatto  sussistevano  anteriormente  al  1°  agosto
2009, in conformita' sia alla preesistente  normativa  comunitaria  e
nazionale, sia  alle  innovazioni  introdotte  con  la  citata  nuova
normativa comunitaria, tenendo  conto  delle  informazioni  contenute
nelle linee guida  diramate  dalla  Commissione  UE  nell'ambito  del
Comitato di gestione OCM mercati agricoli - Settore vino ed alcoli; 
  Visti i fascicoli  tecnici  delle  DOP  e  IGP  dei  vini  italiani
pervenuti, cosi' come predisposti da parte dei soggetti legittimati e
trasmessi al Ministero dalle competenti Regioni e Province  autonome,
comprensivi del disciplinare consolidato  e  del  relativo  documento
unico riepilogativo del disciplinare; 
  Considerato che ai  fini  della  predisposizione  dei  disciplinari
consolidati dei vini IGT italiani si rende necessario indicare  negli
specifici disciplinari le rese effettive di uva e di vino per ettaro,
senza fare riferimento agli innalzamenti di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 2 agosto  1996,  che  conseguentemente  e'  da  ritenere
abrogato; 
  Ritenuto  che,  conformemente  alle  disposizioni   di   cui   alle
richiamate  circolari  e  norme  comunitarie,  si  rende   necessario
approvare da parte di questo Ministero,  preliminarmente  all'inoltro
alla Commissione entro il 31  dicembre  2011,  i  predetti  fascicoli
tecnici, previa congiunta valutazione degli stessi con le  competenti
Regioni e Province  autonome,  in  apposite  riunioni,  e  successiva
pubblicazione sul sito internet del Ministero -  Sezione  Qualita'  e
Sicurezza - Vini DOP e IGP; 
  Tenuto  conto  del  parere  favorevole  espresso  dalle  Regioni  e
Province autonome in merito  alla  procedura  prevista  dal  presente
decreto  nell'apposita  riunione  tecnica  tenutasi   presso   questo
Ministero in data 7 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Approvazione disciplinari consolidati 
        e relativi fascicoli tecnici vini DOP e IGP italiani 
 
  1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art.  118-vicies  del
reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 73 del reg. (CE) n. 607/2009 ed  alle
disposizioni di cui  alle  circolari  ministeriali  n.  3378  del  22
febbraio 2011 e n. 7796 del 21 aprile 2011 richiamate in premessa,  i
disciplinari consolidati e i relativi fascicoli tecnici dei vini  DOP
e IGP italiani elencati nell'allegato al presente decreto, presentati
al Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  dalle
competenti Regioni e Province autonome, sono approvati dal Ministero,
previa congiunta valutazione degli stessi con le competenti Regioni e
Province autonome, in apposite riunioni. 
  2. I disciplinari consolidati ed i relativi  fascicoli  tecnici  di
cui al comma 1 sono inoltrati alla  Commissione  U.E.,  entro  il  31
dicembre 2011, conformemente alla procedura di  cui  all'art.  70-bis
del reg. CE n. 607/2009, e sono  pubblicati  sul  sito  internet  del
Ministero - Sezione qualita' e sicurezza - Vini DOP e IGP.