IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima», e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il relativo decreto del Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»; Visto l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»; Visto il regolamento (CE) n. 2065/01 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto; Visto il regolamento (CE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante «Modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»; Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»; Considerata l'esigenza di dare attuazione alle sopra citate disposizioni di cui al titolo V «Controllo della commercializzazione» del regolamento (CE) n. 1224/09 e di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11; Ritenuto in particolare di dover provvedere, in conformita' a quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, affinche' gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti; Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 13 settembre 2011; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto e' finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/09 ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche' gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.