IL CONSIGLIO REGIONALE - 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            HA APPROVATO 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge regionale: 
 
( Omissis ). 
 
                               Art. 6 
 
 
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 
 
    1.  Per  l'anno  d'imposta  2011,   l'aliquota   dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di  cui  all'art.  50  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per i soggetti aventi un reddito  complessivo  ai  fini
dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00,  e'
fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3,  primo  periodo,
del decreto legislativo n.  446/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle
regioni  a  statuto  ordinario   e   delle   province,   nonche'   di
determinazione dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario) e successive modificazioni e  integrazioni,  senza  alcuna
maggiorazione regionale. 
    2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai   fini
dell'addizionale regionale IRPEF superiore  ad  euro  30.000,00,  per
l'anno  d'imposta   2011,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito (IRPEF),  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da
applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo,  e'  fissata
nella misura prevista dall'art.  50,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto  legislativo  n.  446/1997  e  successive   modificazioni   e
integrazioni e dall'art. 6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
68/2011 e successive modificazioni e integrazioni,  maggiorata  nella
misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e
4. 
    3. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale  regionale  IRPEF  compreso  fra
euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l'imposta determinata ai sensi  del
comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il  reddito  complessivo
del soggetto  ai  fini  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito (IRPEF). 
    4. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a
carico almeno quattro figli,  l'aliquota  dell'addizionale  regionale
all'imposta sul reddito (IRPEF)  e'  fissata  nella  misura  prevista
dall'art. 50, comma 3, primo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997 e successive modificazioni e  integrazioni  e  dall'art.  6,
comma  1,  del  decreto   legislativo   n.   68/2011   e   successive
modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 
    5. Il minor gettito derivante dalla  variazione  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per
il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione
nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di  cui
alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di  previsione
della regione  Liguria  per  l'anno  finanziario  2011)  sulle  somme
stanziate all'U.P.B. 9.108 «Finanziamento  ripiano  disavanzi»  dello
stato di previsione della spesa. 
      
(Omissis). 
 
                               Art. 36 
 
 
                       Dichiarazione d'urgenza 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore  il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione
Liguria. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Liguria. 
       Genova,   27 dicembre 2011 
 
                                              Il presidente: Burlando