IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010 e 29 marzo 2011; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011; Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante, tra l'altro, la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1 dicembre 2011; Decreta: Articolo 1 (Approvazione degli studi di settore) 1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore UG57U (che sostituisce lo studio di settore TG57U) - Attivita' dei centri di radioterapia, codice attivita' 86.22.03; Attivita' dei centri di dialisi, codice attivita' 86.22.04; Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attivita' 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attivita' 86.90.11; Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12; Attivita' degli ambulatori tricologici, codice attivita' 86.90.41; b) Studio di settore UG96U (che sostituisce lo studio di settore TG96U) - Lavaggio auto, codice attivita' 45.20.91; Altre attivita' di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attivita' 45.20.99; Attivita' di traino e soccorso stradale, codice attivita' 52.21.60; c) Studio di settore VG31U (che sostituisce lo studio di settore UG31U) - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attivita' 45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attivita' 45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attivita' 45.20.30; Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attivita' 45.20.40; Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attivita' 45.40.30; d) Studio di settore VG33U (che sostituisce lo studio di settore UG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attivita' 96.02.02; Servizi di manicure e pedicure, codice attivita' 96.02.03; Attivita' di tatuaggio e piercing, codice attivita' 96.09.02; e) Studio di settore VG34U (che sostituisce lo studio di settore UG34U) - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attivita' 96.02.01; f) Studio di settore VG36U (che sostituisce lo studio di settore UG36U) - Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; g) Studio di settore VG37U (che sostituisce lo studio di settore UG37U) - Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00; h) Studio di settore VG50U (che sostituisce lo studio di settore UG50U) - Intonacatura e stuccatura, codice attivita' 43.31.00; Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attivita' 43.33.00; Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attivita' 43.34.00; Attivita' non specializzate di lavori edili (muratori), codice attivita' 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attivita' 43.39.09; Pulizia a vapore, sabbiatura e attivita' simili per pareti esterne di edifici, codice attivita' 43.99.01; i) Studio di settore VG51U (che sostituisce lo studio di settore UG51U) - Attivita' di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attivita' 90.03.02; j) Studio di settore VG55U (che sostituisce lo studio di settore UG55U) - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse, codice attivita' 96.03.00; k) Studio di settore VG58U (che sostituisce lo studio di settore UG58U) - Villaggi turistici, codice attivita' 55.20.10; Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attivita' 55.30.00; l) Studio di settore VG60U (che sostituisce lo studio di settore UG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attivita' 93.29.20; m) Studio di settore VG68U (che sostituisce lo studio di settore UG68U) - Trasporto di merci su strada, codice attivita' 49.41.00; Servizi di trasloco, codice attivita' 49.42.00; n) Studio di settore VG70U (che sostituisce lo studio di settore UG70U) - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, codice attivita' 81.21.00; Altre attivita' di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attivita' 81.22.02; Altre attivita' di pulizia nca, codice attivita' 81.29.99; o) Studio di settore VG72A (che sostituisce lo studio di settore UG72A) - Trasporto con taxi, codice attivita' 49.32.10; Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attivita' 49.32.20; p) Studio di settore VG72B (che sostituisce lo studio di settore UG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attivita' 49.31.00; Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attivita' 49.39.01; Altre attivita' di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attivita' 49.39.09; q) Studio di settore VG75U (che sostituisce lo studio di settore UG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.01; Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.02; Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.03; Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attivita' 43.22.01; Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.02; Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.03; Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.04; Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attivita' 43.29.01; Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attivita' 43.29.02; Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attivita' 43.29.09; Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attivita' 43.32.02. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1 per lo studio di settore UG57U; 2 per lo studio di settore UG96U; 3 per lo studio di settore VG31U; 4 per lo studio di settore VG33U; 5 per lo studio di settore VG34U; 6 per lo studio di settore VG36U; 7 per lo studio di settore VG37U; 8 per lo studio di settore VG50U; 9 per lo studio di settore VG51U; 10 per lo studio di settore VG55U; 11 per lo studio di settore VG58U; 12 per lo studio di settore VG60U; 13 per lo studio di settore VG68U; 14 per lo studio di settore VG70U; 15 per lo studio di settore VG72A; 16 per lo studio di settore VG72B; 17 per lo studio di settore VG75U. 3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 17, e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 18. 4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 5 e da n. 8 a n. 17, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 19. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori. 6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi. 7. Lo studio di settore VG36U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari: a) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00. Lo studio VG36U si applica, in presenza delle predette attivita' complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari. Lo studio di settore VG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio. 8. Lo studio di settore VG37U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle seguenti attivita' complementari: a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; c) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; d) Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); e) Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30. Lo studio VG37U si applica, in presenza delle attivita' complementari di cui alle lettere a), b) e c), se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme di tali attivita' complementari. Lo studio VG37U si applica altresi', alle condizioni stabilite nel periodo precedente, in presenza delle attivita' complementari di cui alle lettere d) ed e), se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio, sommati a quelli derivanti dalle attivita' complementari di cui alle lettere a), b) e c), sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attivita' complementari di cui alle lettere d) ed e). Lo studio di settore VG37U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio. 9. Lo studio di settore VG60U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attivita' di "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali", codice attivita' 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attivita' oggetto dello studio, e nell'ambito della medesima unita' produttiva, una o piu' delle seguenti attivita' complementari, anche se prevalenti: a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20; c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; f) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00. 10. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.