IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge  n.  331
del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto  l'articolo  10-bis  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha
istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del
5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000,  del  2  agosto  2002,  del  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20
ottobre 2010 e 29 marzo 2011; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  25
maggio 2010, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2009; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  31
gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma  di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2011; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 25 marzo 2011, recante,  tra  l'altro,  la  proroga  dei
termini per la pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  dei  decreti  di
approvazione degli studi di settore; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1
dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                             Articolo 1 
 
                (Approvazione degli studi di settore) 
 
  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore dei servizi: 
  a) Studio di settore UG57U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TG57U) - Attivita'  dei  centri  di  radioterapia,  codice  attivita'
86.22.03; Attivita' dei centri di dialisi, codice attivita' 86.22.04;
Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06;  Altri  studi
medici specialistici e  poliambulatori,  codice  attivita'  86.22.09;
Laboratori radiografici, codice  attivita'  86.90.11;  Laboratori  di
analisi  cliniche,  codice  attivita'   86.90.12;   Attivita'   degli
ambulatori tricologici, codice attivita' 86.90.41; 
  b) Studio di settore UG96U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TG96U) - Lavaggio auto, codice attivita' 45.20.91; Altre attivita' di
manutenzione  e  di  riparazione  di  autoveicoli,  codice  attivita'
45.20.99; Attivita' di traino e soccorso stradale,  codice  attivita'
52.21.60; 
  c) Studio di settore VG31U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG31U) - Riparazioni  meccaniche  di  autoveicoli,  codice  attivita'
45.20.10; Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attivita'
45.20.20; Riparazione di impianti elettrici e  di  alimentazione  per
autoveicoli, codice attivita' 45.20.30; Riparazione e sostituzione di
pneumatici per autoveicoli, codice attivita' 45.20.40; Manutenzione e
riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice
attivita' 45.40.30; 
  d) Studio di settore VG33U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG33U)  -  Servizi  degli  istituti  di  bellezza,  codice  attivita'
96.02.02; Servizi di manicure e pedicure, codice attivita'  96.02.03;
Attivita' di tatuaggio e piercing, codice attivita' 96.09.02; 
  e) Studio di settore VG34U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG34U) - Servizi  dei  saloni  di  barbiere  e  parrucchiere,  codice
attivita' 96.02.01; 
  f) Studio di settore VG36U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG36U)  -  Ristorazione  con   somministrazione,   codice   attivita'
56.10.11; Ristorazione senza  somministrazione  con  preparazione  di
cibi da asporto, codice attivita' 56.10.20;  Ristorazione  ambulante,
codice attivita' 56.10.42; 
  g) Studio di settore VG37U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG37U)  -  Gelaterie  e  pasticcerie,  codice   attivita'   56.10.30;
Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41;  Bar  e
altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00; 
  h) Studio di settore VG50U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG50U)  -  Intonacatura  e  stuccatura,  codice  attivita'  43.31.00;
Rivestimento di pavimenti  e  di  muri,  codice  attivita'  43.33.00;
Tinteggiatura e posa in opera di vetri,  codice  attivita'  43.34.00;
Attivita'  non  specializzate  di  lavori  edili  (muratori),  codice
attivita' 43.39.01; Altri lavori di completamento e di finitura degli
edifici nca, codice attivita' 43.39.09; Pulizia a vapore,  sabbiatura
e attivita' simili per pareti esterne di  edifici,  codice  attivita'
43.99.01; 
  i) Studio di settore VG51U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG51U) - Attivita' di  conservazione  e  restauro  di  opere  d'arte,
codice attivita' 90.03.02; 
  j) Studio di settore VG55U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG55U) - Servizi  di  pompe  funebri  e  attivita'  connesse,  codice
attivita' 96.03.00; 
  k) Studio di settore VG58U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG58U) - Villaggi  turistici,  codice  attivita'  55.20.10;  Aree  di
campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte,  codice  attivita'
55.30.00; 
  l) Studio di settore VG60U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG60U) - Gestione di  stabilimenti  balneari:  marittimi,  lacuali  e
fluviali, codice attivita' 93.29.20; 
  m) Studio di settore VG68U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG68U) - Trasporto di merci su  strada,  codice  attivita'  49.41.00;
Servizi di trasloco, codice attivita' 49.42.00; 
  n) Studio di settore VG70U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG70U) - Pulizia generale  (non  specializzata)  di  edifici,  codice
attivita' 81.21.00;  Altre  attivita'  di  pulizia  specializzata  di
edifici e di impianti  e  macchinari  industriali,  codice  attivita'
81.22.02; Altre attivita' di pulizia nca, codice attivita' 81.29.99; 
  o) Studio di settore VG72A (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG72A) - Trasporto con taxi,  codice  attivita'  49.32.10;  Trasporto
mediante noleggio di autovetture da rimessa  con  conducente,  codice
attivita' 49.32.20; 
  p) Studio di settore VG72B (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG72B)  -  Trasporto  terrestre  di  passeggeri  in  aree  urbane   e
suburbane,  codice  attivita'  49.31.00;  Gestioni   di   funicolari,
ski-lift e seggiovie se non facenti parte  dei  sistemi  di  transito
urbano o suburbano, codice attivita'  49.39.01;  Altre  attivita'  di
trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attivita' 49.39.09; 
  q) Studio di settore VG75U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici  o  in  altre
opere di costruzione (inclusa  manutenzione  e  riparazione),  codice
attivita' 43.21.01; Installazione di  impianti  elettronici  (inclusa
manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.02; Installazione
impianti  di  illuminazione  stradale  e  dispositivi  elettrici   di
segnalazione, illuminazione  delle  piste  degli  aeroporti  (inclusa
manutenzione e riparazione), codice attivita' 43.21.03; Installazione
di  impianti  idraulici,  di  riscaldamento  e   di   condizionamento
dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in  altre
opere di costruzione, codice  attivita'  43.22.01;  Installazione  di
impianti  per  la  distribuzione  del  gas  (inclusa  manutenzione  e
riparazione), codice attivita' 43.22.02; Installazione di impianti di
spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e
riparazione), codice attivita' 43.22.03; Installazione di impianti di
depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione),  codice
attivita' 43.22.04; Installazione  di  impianti  di  irrigazione  per
giardini  (inclusa  manutenzione  e  riparazione),  codice  attivita'
43.22.05; Installazione, riparazione e manutenzione  di  ascensori  e
scale  mobili,  codice  attivita'  43.29.01;  Lavori  di   isolamento
termico, acustico o antivibrazioni, codice attivita' 43.29.02;  Altri
lavori di costruzione e installazione nca, codice attivita' 43.29.09;
Posa in opera di infissi, arredi,  controsoffitti,  pareti  mobili  e
simili, codice attivita' 43.32.02. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
  1 per lo studio di settore UG57U; 
  2 per lo studio di settore UG96U; 
  3 per lo studio di settore VG31U; 
  4 per lo studio di settore VG33U; 
  5 per lo studio di settore VG34U; 
  6 per lo studio di settore VG36U; 
  7 per lo studio di settore VG37U; 
  8 per lo studio di settore VG50U; 
  9 per lo studio di settore VG51U; 
  10 per lo studio di settore VG55U; 
  11 per lo studio di settore VG58U; 
  12 per lo studio di settore VG60U; 
  13 per lo studio di settore VG68U; 
  14 per lo studio di settore VG70U; 
  15 per lo studio di settore VG72A; 
  16 per lo studio di settore VG72B; 
  17 per lo studio di settore VG75U. 
  3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli  studi
di cui agli allegati da n. 1 a n. 17, e' individuato sulla base della
nota tecnica e metodologica in allegato n. 18. 
  4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 5 e da n.  8
a n. 17, e' individuata sulla base della nota tecnica e  metodologica
in allegato n. 19. 
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  e  la  normalita'  economica  risultanti  dagli   specifici
indicatori. 
  6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando  il  disposto  dell'articolo  2   e   tenuto   conto   delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio
di  piu'  attivita'  d'impresa,   per   attivita'   prevalente,   con
riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende
quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita'  dei
ricavi. 
  7. Lo studio di settore VG36U, approvato con il  presente  decreto,
si applica  anche  ai  contribuenti  che  svolgono,  unitamente  alle
attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle  seguenti  attivita'
complementari: 
  a) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
  b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; 
  c) Bar e altri  esercizi  simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  Lo studio VG36U si applica, in presenza  delle  predette  attivita'
complementari, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio  sono
prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme  delle  attivita'
complementari. Lo studio di settore VG36U si applica, alle condizioni
stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi,  ancorche'
prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad
aggio e  ricavo  fisso,  ad  esclusione  di  quelli  derivanti  dalla
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri  e  di
periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita  di
carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio. 
  8. Lo studio di settore VG37U, approvato con il  presente  decreto,
si applica  anche  ai  contribuenti  che  svolgono,  unitamente  alle
attivita' oggetto dello studio, una o piu' delle  seguenti  attivita'
complementari: 
  a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; 
  b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi  da
asporto, codice attivita' 56.10.20; 
  c) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; 
  d)  Gestione  di  apparecchi  che  consentono  vincite  in   denaro
funzionanti  a  moneta  o  a  gettone,  codice   attivita'   92.00.02
(limitatamente  alla   raccolta   delle   giocate   per   conto   del
concessionario mediante  gli  apparecchi  per  il  gioco  lecito  con
vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n.  773,  in  veste  di  esercenti  o  possessori  degli
apparecchi medesimi); 
  e) Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30. 
  Lo  studio  VG37U  si  applica,   in   presenza   delle   attivita'
complementari di cui alle lettere a), b) e  c),  se  i  ricavi  delle
attivita' oggetto dello studio  sono  prevalenti  rispetto  a  quelli
derivanti dall'insieme di tali attivita' complementari. 
  Lo studio VG37U si applica altresi', alle condizioni stabilite  nel
periodo precedente, in presenza delle attivita' complementari di  cui
alle lettere d) ed e), se i  ricavi  delle  attivita'  oggetto  dello
studio, sommati a quelli derivanti dalle attivita'  complementari  di
cui alle lettere a), b) e  c),  sono  prevalenti  rispetto  a  quelli
derivanti dall'insieme delle  attivita'  complementari  di  cui  alle
lettere d) ed e). 
  Lo studio di settore VG37U si applica,  alle  condizioni  stabilite
nel  presente  comma,  anche  in  presenza   di   ricavi,   ancorche'
prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad
aggio e  ricavo  fisso,  ad  esclusione  di  quelli  derivanti  dalla
vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri  e  di
periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita  di
carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio. 
  9. Lo studio di settore VG60U, approvato con il  presente  decreto,
si  applica  anche  ai  contribuenti  titolari  di  concessione   per
l'esercizio dell'attivita' di  "Gestione  di  stabilimenti  balneari:
marittimi,  lacuali  e  fluviali",  codice  attivita'  93.29.20   che
svolgono,  unitamente   all'attivita'   oggetto   dello   studio,   e
nell'ambito della  medesima  unita'  produttiva,  una  o  piu'  delle
seguenti attivita' complementari, anche se prevalenti: 
  a) Ristorazione con somministrazione, codice attivita' 56.10.11; 
  b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi  da
asporto, codice attivita' 56.10.20; 
  c) Gelaterie e pasticcerie, codice attivita' 56.10.30; 
  d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attivita' 56.10.41; 
  e) Ristorazione ambulante, codice attivita' 56.10.42; 
  f) Bar e altri  esercizi  simili  senza  cucina,  codice  attivita'
56.30.00. 
  10. Gli studi di settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2011.   Ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi
economica e dei mercati.