IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010 e 29 marzo 2011; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2010, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2009; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2011; Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante tra l'altro, la proroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1 dicembre 2011; Decreta: Articolo 1 (Approvazione degli studi di settore) 1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali: 1) Studio di settore UK29U (che sostituisce lo studio di settore TK29U) - Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria, codice attivita' 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia, codice attivita' 72.19.01; 2) Studio di settore VK01U (che sostituisce lo studio di settore UK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20; 3) Studio di settore VK08U (che sostituisce lo studio di settore UK08U) - Altre attivita' dei disegnatori grafici, codice attivita' 74.10.29; Attivita' dei disegnatori tecnici, codice attivita' 74.10.30; 4) Studio di settore VK16U (che sostituisce lo studio di settore UK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, codice attivita' 68.32.00; Servizi integrati di gestione agli edifici, codice attivita' 81.10.00; 5) Studio di settore VK20U (che sostituisce lo studio di settore UK20U) - Attivita' svolta da psicologi, codice attivita' 86.90.30; 6) Studio di settore VK56U (che sostituisce lo studio di settore UK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1) per lo studio di settore UK29U; 2) per lo studio di settore VK01U; 3) per lo studio di settore VK08U; 4) per lo studio di settore VK16U; 5) per lo studio di settore VK20U; 6) per lo studio di settore VK56U. 3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio di cui all'allegato n. 3 e' individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 7. 4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati n. 3 e n. 4 (VK08U e VK16U), e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 8. 5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza e la normalita' economica risultanti dagli specifici indicatori. 6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.