IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge  n.  331
del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle finanze; 
  Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto  l'articolo  10-bis  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, e successive modificazioni, recante disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998 che ha
istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10,  comma
7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del
5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000,  del  2  agosto  2002,  del  14
luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo  2009,  4  dicembre  2009,  20
ottobre 2010 e 29 marzo 2011; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  25
maggio 2010, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2009; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  31
gennaio 2011, concernente l'approvazione del programma  di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2011; 
  Visto l'articolo 1 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 25 marzo 2011,  recante  tra  l'altro,  la  proroga  dei
termini per la pubblicazione in Gazzetta  Ufficiale  dei  decreti  di
approvazione degli studi di settore; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 1
dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                             Articolo 1 
 
                (Approvazione degli studi di settore) 
 
  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' professionali: 
  1) Studio di settore UK29U (che sostituisce lo  studio  di  settore
TK29U) - Attivita' di studio geologico e di prospezione geognostica e
mineraria, codice attivita' 71.12.50; Ricerca e sviluppo sperimentale
nel campo della geologia, codice attivita' 72.19.01; 
  2) Studio di settore VK01U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK01U) - Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 69.10.20; 
  3) Studio di settore VK08U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK08U) - Altre attivita' dei disegnatori  grafici,  codice  attivita'
74.10.29;  Attivita'  dei  disegnatori  tecnici,   codice   attivita'
74.10.30; 
  4) Studio di settore VK16U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK16U) - Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attivita' 68.32.00; Servizi integrati di gestione
agli edifici, codice attivita' 81.10.00; 
  5) Studio di settore VK20U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK20U) - Attivita' svolta da psicologi, codice attivita' 86.90.30; 
  6) Studio di settore VK56U (che sostituisce lo  studio  di  settore
UK56U) - Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 86.90.12. 
  2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel
comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e
metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 
  1) per lo studio di settore UK29U; 
  2) per lo studio di settore VK01U; 
  3) per lo studio di settore VK08U; 
  4) per lo studio di settore VK16U; 
  5) per lo studio di settore VK20U; 
  6) per lo studio di settore VK56U. 
  3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio
di cui all'allegato n. 3 e' individuato sulla base della nota tecnica
e metodologica in allegato n. 7. 
  4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati n. 3  e  n.  4  (VK08U  e
VK16U), e' individuata sulla base della nota tecnica  e  metodologica
in allegato n. 8. 
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche  la
coerenza  e  la  normalita'  economica  risultanti  dagli   specifici
indicatori. 
  6. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e professioni ovvero esercenti attivita' d'impresa, che  svolgono  in
maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo  restando
il disposto dell'articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di  cui
al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di  piu'  attivita'
professionali, ovvero di  piu'  attivita'  d'impresa,  per  attivita'
prevalente, con riferimento alla quale  si  applicano  gli  studi  di
settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo  d'imposta,  la
maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2011.   Ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi
economica e dei mercati.