IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni ed in particolare: 
  - l'articolo 52, con il quale  e'  prevista  la  sottoposizione  ad
accisa dell'energia elettrica; 
  - l'Allegato I nel quale  e'  stabilita  l'aliquota  di  accisa  da
applicare all'energia elettrica  per  ogni  chilowattora  di  energia
impiegata, per qualsiasi  uso,  in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
abitazioni; 
  Visto l'articolo 6, comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  con  il  quale  e'  istituita  una  addizionale
all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52 e  seguenti
del testo unico  n.  504  del  1995  in  favore  delle  Province  per
qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
per tutte le utenze, fino al limite massimo di  200.000  chilowattora
di consumo al mese; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la  quale  si  attribuisce
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 18, comma 5,  del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, con il quale si stabilisce che,  a  decorrere  dall'anno
2012, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica  di
cui all'articolo 52 del testo unico n. 504 del 1995 e' soppressa e il
relativo gettito spetta allo Stato; 
  Visto il predetto articolo 18, comma 5, del decreto legislativo  n.
68  del  2011,  che  stabilisce  che,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, e' rideterminato l'importo dell'accisa
sull'energia  elettrica  in  modo  da  assicurare  l'equivalenza  del
gettito; 
  Considerato   che   le    risorse    derivanti    dall'applicazione
dell'addizionale   all'accisa   sull'energia   elettrica,   di    cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c), del  predetto  decreto-legge  n.
511 del 1988, consumata  nelle  sole  Regioni  a  Statuto  ordinario,
comprensive della parte versata all'erario relativamente alle  utenze
con potenza disponibile superiore a 200 kW, ammontano a 1.318 milioni
di euro; 
  Ritenuto che si rende necessario ed  urgente  emanare  il  predetto
decreto  del  Ministro  dell'Economia  e   delle   finanze   previsto
dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n.  68  del  2011,
tenuto conto che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale
all'accisa sull'energia elettrica di cui  all'articolo  6,  comma  1,
lettera c), del richiamato decreto-legge  n.  511  del  1988,  verra'
soppressa nelle Regioni a Statuto ordinario e  che  nel  contempo  e'
necessario assicurare l'equivalenza del gettito; 
  Ritenuto necessario rinviare alla procedura di cui all'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, la definizione delle modalita'  per
la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e
delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  maggiori
entrate derivanti dal presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modificazioni aliquota di accisa sull'energia elettrica 
 
  1.   L'aliquota   dell'accisa   sull'energia   elettrica   di   cui
all'Allegato  I  al  testo  unico  delle   disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi  approvato  con
il  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni, impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, e' determinata in euro 0,0121 per ogni chilowattora
di energia impiegata.