IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art.32 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la Direttiva 93/42/CEE  del  Consiglio  del  14  giugno  1993
concernente i dispositivi medici che ha come campo di applicazione  i
dispositivi medici e i relativi accessori; 
  Visto il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46  "Attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi  medici";  Vista
la  Direttiva  2003/12/CE  della  Commissione  del  3  febbraio  2003
concernente la riclassificazione degli impianti  mammari  nel  quadro
della direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196   e   successive
modificazioni; 
  Visto il Decreto Legislativo 2 dicembre 2004,  n.  304  "Attuazione
della direttiva 2003/12/CE  concernente  la  riclassificazione  delle
protesi mammarie" che  definisce  i  requisiti  della  progettazione,
realizzazione  e  commercializzazione  con  marcatura   CE,   e   che
riclassifica le protesi mammarie dalla classe  IIb  alla  classe  III
(dispositivi a piu' alto livello di rischio) al fine di  elevarne  lo
standard di qualita' e sicurezza a garanzia di un elevato livello  di
tutela della salute; 
  Vista  la  Direttiva  2007/47/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la  direttiva  90/385/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle  legislazioni  degli  stati
membri  relative  ai  dispositivi  medici  impiantabili  attivi,   la
direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici  e
la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi; 
  Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio  2010,  n.  37  "Attuazione
della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive  90/385/CEE  per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  ai
dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  93/42/CEE  concernente  i
dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato  dei
biocidi"; 
  Considerato che le protesi mammarie sono dispositivi medici e, come
tali, sono disciplinati  sul  territorio  dell'Unione  Europea  dalla
Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia dal  Decreto  Legislativo  24
febbraio 1997, n. 46 e successive modifiche e integrazioni; 
  Considerato che nel settore dei dispositivi medici, come  in  altri
settori del commercio, ove vige il  principio  di  "nuovo  approccio"
previsto dalla normativa europea, la commercializzazione e' libera in
quanto non e' soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva  da  parte
dell'Autorita' competente; 
  Considerato che qualunque dispositivo medico,  purche'  marcato  CE
dal fabbricante e munito di certificato CE rilasciato, per le  classi
di rischio per le quali esso e' previsto, da un Organismo Notificato,
puo' liberamente circolare in Europa  ma  e'  soggetto  all'eventuale
controllo successivo da parte dell'Autorita' competente (sorveglianza
e vigilanza sul mercato); 
  Considerato che le attivita' di  sorveglianza  e  di  vigilanza  si
basano anche sulle segnalazioni di incidenti e/o eventi avversi,  che
coinvolgono dispositivi medici, da parte degli operatori  sanitari  e
dei fabbricanti; 
  Vista la nota del 30 marzo 2010, con la  quale  l'Agenzia  francese
responsabile per i dispositivi medici (AFSSAPS)  informava  tutte  le
competenti Autorita' europee di aver sospeso la  commercializzazione,
la distribuzione, l'esportazione  e  l'utilizzazione  degli  impianti
mammari riempiti con gel di  silicone  prodotti  dalla  Poly  Implant
Prothese (P.I.P.) e di aver disposto il richiamo dei  prodotti,  gia'
presenti sul mercato francese; 
  Considerato che tale decisione era stata assunta in seguito ad  una
ispezione presso lo stabilimento della Poly Implant Prothese (P.I.P.)
che  evidenziava  l'incremento  delle   segnalazioni   di   incidente
pervenute negli ultimi tre  anni  e  che  l'ispezione  permetteva  di
verificare che la maggior parte degli impianti prodotti a partire dal
2001 erano stati  riempiti  con  gel  di  silicone  con  composizione
differente da quella descritta nel "file tecnico"; 
  Considerato che l'Agenzia francese responsabile per  i  dispositivi
medici avviava immediatamente i test sul prodotto e  si  impegnava  a
comunicare alle Autorita'  competenti  ogni  utile  informazione  non
appena disponibile; Vista la circolare del 1°  aprile  2010,  con  la
quale il Ministero della salute invitava tutti gli operatori sanitari
interessati  a  non  utilizzare   i   dispositivi   di   cui   sopra,
eventualmente ancora disponibili, e a metterli in quarantena  nonche'
a  segnalare   eventuali   incidenti   correlati   all'utilizzo   dei
dispositivi sopra riportati; 
  Visto il parere in merito del Consiglio superiore di sanita' dell'8
giugno 2010, Sezioni II e V congiunte; 
  Vista  la  circolare  della  Direzione  generale  dei   farmaci   e
dispositivi medici del 30 giugno 2010  "DISPOSITIVO  MEDICO:  Protesi
mammaria (tutti i modelli e i numeri di lotto)", con cui si fornivano
ai soggetti interessati  indicazioni  per  la  gestione  di  pazienti
impiantate con protesi mammarie P.I.P.; 
  Preso  atto  che,  in  data  14  aprile  2011  l'Agenzia   francese
responsabile per i dispositivi medici diramava una nota con la quale,
nel formulare  raccomandazioni,  venivano,  tra  l'altro,  diffusi  i
risultati dei test complementari effettuati  sugli  impianti  mammari
prodotti dalla societa' Poly Implant Prothese  da  cui  risultava  un
maggiore livello di fragilita' di tali impianti; 
  Vista la nota con la quale, nel novembre  2011  l'Agenzia  francese
responsabile per i dispositivi medici ha segnalato un caso di linfoma
in una persona portatrice di protesi  P.I.P.,  ed  ha  richiamato  la
necessita'  di  esercitare  una  particolare  attenzione  su   questo
aspetto; 
  Vista la nota con la quale, il 15 dicembre 2011, l'Agenzia francese
responsabile  per  i  dispositivi  medici,  nel  formulare  ulteriori
raccomandazioni, ha pubblicato i dati relativi alle dichiarazioni  di
incidente in donne portatrici di protesi mammarie P.I.P.; 
  Rilevato che la Direzione  generale  dei  dispositivi  medici,  del
servizio farmaceutico, della sicurezza e delle cure, da  una  analisi
condotta  sulla  banca  dati  -  vigilanza  dei  dispositivi   medici
(attivata dal 1° gennaio 2005  e  alimentata  dalle  segnalazioni  di
incidenti e mancati  incidenti  previste  dalla  normativa  vigente),
effettuata per le segnalazioni pervenute dal 1° gennaio 2005 ad oggi,
ha segnalato, nell'arco di tempo considerato 24 rotture di protesi di
cui 1 con associato sieroma, 1 caso con "presenza di liquido citrino"
per trasudazione di gel con protesi integre, 1 caso  di  "contrattura
capsulare"; 
  Considerato che la normativa vigente in materia  di  vigilanza  non
prevede, al momento, l'obbligo di comunicazione di avvenuto  impianto
di protesi mammaria ne' di alcun altro  tipo  di  dispositivo  medico
impiantabile; 
  Tenuto conto altresi' che sia  a  livello  europeo  (Francia,  Gran
Bretagna, Danimarca) che internazionale (Canada), che  nazionale,  le
Autorita'  competenti  hanno  gia'  dal  2010  invitato  i  medici  a
contattare le proprie pazienti e a valutare  la  possibilita'  di  un
esame clinico, sottolineando  altresi'  la  necessita'  di  aspettare
istruzioni per una gestione clinica specifica  che  tenga  conto  dei
risultati dei test attualmente in corso; 
  Visto il parere espresso, in data  31  agosto  2011,  dall'Istituto
superiore di sanita'; 
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  di  sanita'   Sezioni
congiunte II e V - sessione XLVII del 22 dicembre 2011,  in  base  al
quale, ancorche' in assenza di prove di maggior cancerogenita',  sono
state evidenziate per le protesi mammarie cosiddette P.I.P.  maggiori
probabilita' di rottura e di  reazioni  infiammatorie  e  sono  state
fornite specifiche raccomandazioni alle strutture sanitarie presso le
quali siano state impiantate protesi P.I.P.; 
  Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella  riunione  del
28 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere del Garante in materia di protezione  dei  dati
personali; 
  Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adottare  misure  dirette  a
consentire la piena applicazione  delle  raccomandazioni  di  cui  al
citato parere del Consiglio superiore di sanita',  secondo  cui:  "le
donne che hanno subito un impianto di protesi  mammarie  P.I.P.  sono
invitate a discutere la loro situazione con il  proprio  chirurgo.  I
centri dove sono stati eseguiti  impianti  con  protesi  P.I.P.  sono
richiesti di essere parte attiva nel richiamare le pazienti che hanno
subito un impianto P.I.P. Il Servizio sanitario  nazionale  si  fara'
carico degli interventi medico/chirurgici laddove vi sia  indicazione
clinica specifica"; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le strutture ospedaliere e  ambulatoriali  pubbliche  e  private
accreditate o  comunque  autorizzate,  entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione della presente  ordinanza,  provvedono  a  redigere  un
elenco nominativo di tutti i casi  relativi  a  impianti  di  protesi
mammarie P.I.P. (Poly Implants Prothese),  trattati  dal  1°  gennaio
2001 alla data della presente ordinanza.  Detto  elenco  resta  nella
esclusiva disponibilita' delle strutture per finalita'  assistenziali
e di sorveglianza sanitaria. Entro il medesimo termine, le  strutture
notificano  alla  competente  azienda  unita'  sanitaria  locale   le
informazioni relative alla data dell'intervento d'impianto di protesi
mammaria P.I.P. effettuato ovvero attestano la mancata  effettuazione
di tali trattamenti. Per  la  notifica  le  strutture,  salvo  quanto
previsto dal comma 2, provvedono alla compilazione on line del modulo
reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute, di cui
all'allegato 1 e alla trasmissione dello  stesso  all'azienda  unita'
sanitaria locale. Resta ferma la facolta' delle regioni  di  disporre
in  ordine  all'individuazione  delle   modalita'   di   trasmissione
all'autorita' regionale competente delle informazioni  relative  alla
data  dell'intervento   d'impianto   di   protesi   mammaria   P.I.P.
effettuato, avvalendosi comunque dell'allegato 1. 
  2. Le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, gli IRCCS  e
gli ospedali classificati  notificano  direttamente  alla  competente
autorita'   regionale   le   informazioni    relative    alla    data
dell'intervento d'impianto di  protesi  mammaria  P.I.P.  effettuato,
avvalendosi dell'allegato 1. 
  3.  Le  competenti  autorita'  regionali,  entro  i  dieci   giorni
successivi al termine per  la  ricezione  delle  suddette  notifiche,
assicurano  che  i  dati  raccolti  vengano  comunicati,   via   PEC,
all'indirizzo  protesipip@postacert.sanita.it,  al  Ministero   della
salute, presso la Direzione  generale  dei  dispositivi  medici,  del
servizio farmaceutico e della sicurezza  delle  cure,  garantendo  la
tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque  nel  rispetto  di
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196.  Le
autorita' regionali utilizzano per la comunicazione  il  modulo  reso
disponibile sul sito internet  del  Ministero  della  salute  di  cui
all'allegato 2. 
  4. La competenti autorita'  regionali  verificano  l'  applicazione
delle raccomandazioni, indirizzate ai centri dove sono stati eseguiti
gli impianti con protesi P.I.P.,  di  cui  al  parere  del  Consiglio
superiore di sanita' del 22 dicembre 2011, citate in premessa e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.