IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la nota del Presidente della Corte d'appello  di  Catania  in
data 7 ottobre 2011 prot. n. 13070/U/2.1.8, dalla quale  risulta  che
l'ufficio del giudice di pace di Mineo  non  e'  stato  in  grado  di
funzionare per  assenza  di  tutto  il  personale  amministrativo  in
servizio nel giorno 3 ottobre 2011; 
  Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di scadenza; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948,  n.
437; 
 
                              Decreta: 
 
  In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio  del  giudice
di pace di Mineo nel giorno 3 ottobre 2011 per assenza  di  tutto  il
personale amministrativo in servizio, i termini di  scadenza  per  il
compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo  di
personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei  cinque
giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a  decorrere
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. 
    Roma, 8 novembre 2011 
 
       p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Alberti Casellati