IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo
in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di
congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di lavoro", ed, in particolare, l'art. 48, comma 6,  che
aggiunge il comma 1-bis all'art. 15 del predetto decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276; 
  Visto l'art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, aggiunto dall'art. 48, comma 6, della legge 4  novembre
2010, n. 183, che, tra l'altro, prevede che con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  informazioni
relative alle  procedure  comparative  previste  dall'art.  7,  comma
6-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  alle
procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del
medesimo decreto che le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,
comma 2, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
tenute a conferire ai nodi regionali  e  interregionali  della  borsa
continua nazionale del lavoro entro il termine  di  cinque  giorni  a
decorrere dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che  definisce  la  trasparenza
come accessibilita' totale che le amministrazioni garantiscono  anche
attraverso  lo  strumento  della  pubblicazione   sui   propri   siti
istituzionali   delle   informazioni   concernenti    ogni    aspetto
dell'organizzazione,  allo  scopo  di  favorire  forme   diffuse   di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'
e  che  prevede  altresi'  che  la  trasparenza  costituisce  livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni  pubbliche
ai  sensi  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione; 
  Visto, altresi', l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto,  secondo
cui le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima  trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto l'art. 7 del predetto decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, ed in particolare il comma 6 che disciplina la possibilita'  per
le pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, di conferire  incarichi  individuali,  con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale  o  coordinata  e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, previa determinazione della durata,  del  luogo,
dell'oggetto e del compenso della collaborazione; 
  Visto, inoltre, l'art.  7,  comma  6-bis,  del  richiamato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che le amministrazioni
pubbliche  disciplinano  e  rendono  pubbliche,  secondo   i   propri
ordinamenti,  procedure  comparative  per   il   conferimento   degli
incarichi di collaborazione; 
  Visto, altresi', l'art. 35  del  medesimo  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, il quale tra  l'altro  prevede  che  l'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite  procedure  selettive
che garantiscano in misura  adeguata  l'accesso  dall'esterno  ovvero
mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento,  ai
sensi della legislazione vigente, per le qualifiche e i profili per i
quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e, per
le assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo  1999,  n.  68,
mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
ai   sensi   della   vigente   normativa,   previa   verifica   della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per  il
coniuge superstite e per i figli del personale  delle  Forze  armate,
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e
del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.  466,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa; 
  Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che
dispone che, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le
amministrazioni   pubbliche   nel   rispetto   delle   procedure   di
reclutamento  vigenti  possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali
flessibili di assunzione e di  impiego  del  personale  previste  dal
codice civile e  dalle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
nell'impresa, tra  cui  rientrano  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli  altri  rapporti
formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede  che  i
bandi di concorso sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana  e  che  per  gli  enti  locali  territoriali  la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui  al  comma  1
puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso  di  concorso
contenente gli estremi del bando e l'indicazione della  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008   n.   133,   recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione Tributaria"  che  all'art.  18,  comma  1,  in  tema  di
reclutamento del personale delle societa' pubbliche, prevede  che  le
societa'  che   gestiscono   servizi   pubblici   locali   a   totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale  e  per  il  conferimento
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il successivo comma
2 stabilisce che le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e  modalita'
per il  reclutamento  del  personale  e  per  il  conferimento  degli
incarichi  nel  rispetto   dei   principi,   anche   di   derivazione
comunitaria,  di  trasparenza,  pubblicita'  e  imparzialita',  fermo
restando che, secondo il comma 3, le disposizioni  dell'articolo  non
si applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
"Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro,  di  cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30",  ed,  in
particolare, il Titolo III - Capo I, in tema di  somministrazione  di
lavoro e  il  Titolo  VII  -  Capo  II  -,  in  tema  di  prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti; 
  Visti decreti interministeriali  del  13  ottobre  2004  e  del  30
ottobre 2007  concernenti  l'individuazione  degli  standard  tecnici
della borsa continua nazionale del lavoro; 
  Considerata  l'esigenza  di  favorire  la  maggiore  efficienza   e
trasparenza del mercato del lavoro pubblico,  nonche'  di  assicurare
l'uniformita'  sul  territorio  nazionale  e  la  tempestivita'   del
conferimento delle informazioni e dei dati  previsti  dal  richiamato
art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, in applicazione degli articoli 51 e  97  della  Costituzione  in
materia di pubblici concorsi; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 22 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  "Cliclavoro",  la  borsa  continua  nazionale  del  lavoro  di  cui
all'art. 2, comma 1 lett. g), del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276 e successive modificazioni; 
  "soggetti obbligati", le amministrazioni pubbliche di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
societa' pubbliche di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto  2008,
n. 133; 
  "procedure di selezione e  avviamento",  le  procedure  comparative
previste dall'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   svolte   per   l'attribuzione   di   incarichi   di
collaborazione, di natura occasionale e  coordinata  e  continuativa,
nonche',  in  base  agli  articoli  35  e  36  del  medesimo  decreto
legislativo, le procedure selettive e di avviamento per  l'assunzione
di personale a tempo indeterminato e determinato e con  contratti  di
formazione e lavoro, le altre procedure previste dalla legge  per  la
costituzione di rapporti di lavoro di tipo  flessibile,  tra  cui  la
somministrazione di lavoro e il  lavoro  accessorio  ed,  infine,  le
richieste di avviamento degli iscritti nelle liste  di  collocamento.
Vi rientrano, altresi', le  procedure  corrispondenti  alle  predette
tipologie di reclutamento, nel rispetto della normativa  di  settore,
delle societa' individuate di cui all'art. 18  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
 
          Avvertenza: 
              "Si omette la pubblicazione degli allegati  al  decreto
          interministeriale 13 ottobre 2011,  in  quanto  gli  stessi
          sono pubblicati sul sito del Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali all'indirizzo  http://www.lavoro.gov.it/e
          http://www.cliclavoro.gov.it/