IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto ministeriale  27  settembre  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Calosso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la nota del 12  ottobre  2011  presentata  dalla  Federazione
provinciale  Coldiretti  Asti   relativa   all'individuazione   della
Agroqualita' S.p.A. quale struttura di controllo della  denominazione
di origine controllata «Calosso»; 
  Vista la nota prot. 28206/DB1100 del  1°  dicembre  2011  inoltrata
dalla competente Regione Piemonte con la quale e' stato  espresso  il
parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto  tariffario
presentati dalla Agroqualita' S.p.A. per la denominazione di  origine
controllata  «Calosso»  e  contestualmente   ha   comunicato,   quale
strumento di rintracciabilita' delle  partite  di  vino  certificate,
l'utilizzo del lotto; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla Agroqualita' S.p.A.,  con  nota  prot.
2222/11 del 9 dicembre  2011,  quale  struttura  di  controllo  della
denominazione di origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti della  Agroqualita'
S.p.A.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Agroqualita' S.p.A., con sede in Roma, Viale  Cesare  Pavese,
305, e' autorizzata ad  effettuare  i  controlli  previsti  dall'art.
118-septdecies  del  regolamento  (CE)  n.  1234/07,   e   successive
disposizioni applicative, per la DOC «Calosso» nei confronti di tutti
i soggetti  presenti  nella  filiera  che  intendono  rivendicare  la
predetta denominazione di origine.