IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Calosso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota del 12 ottobre 2011 presentata dalla Federazione provinciale Coldiretti Asti relativa all'individuazione della Agroqualita' S.p.A. quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Calosso»; Vista la nota prot. 28206/DB1100 del 1° dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Piemonte con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Agroqualita' S.p.A. per la denominazione di origine controllata «Calosso» e contestualmente ha comunicato, quale strumento di rintracciabilita' delle partite di vino certificate, l'utilizzo del lotto; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Agroqualita' S.p.A., con nota prot. 2222/11 del 9 dicembre 2011, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Agroqualita' S.p.A.; Decreta: Art. 1 1. La Agroqualita' S.p.A., con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 305, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Calosso» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.