IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
«tutela  delle  denominazioni  di   origine   e   delle   indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 2010; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  19   aprile   2011   recante   le
disposizioni, le caratteristiche, le diciture  nonche'  le  modalita'
per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,  il  controllo  ed  il
costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2011; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al
decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le  disposizioni,  le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 195 del 23 agosto 2011; 
  Visto il decreto ministeriale 28 ottobre  2011  recante  la  deroga
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  4,  comma   2,   del   decreto
ministeriale   19   aprile   2011   recante   le   disposizioni,   le
caratteristiche,  le   diciture   nonche'   le   modalita'   per   la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo  dei
contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a  denominazione  di   origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 261 del 9 novembre 2011; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  novembre  2011   recante   la
sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19  aprile
2011 concernente le disposizioni,  le  caratteristiche,  le  diciture
nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso,  la  distribuzione,
il controllo ed il costo dei contrassegni  di  Stato  per  i  vini  a
denominazione di origine controllata e  garantita  e  per  i  vini  a
denominazione di origine controllata; 
  Considerate le istanze presentate dalle associazioni di categoria e
dalla  organizzazioni   interprofessionali   operanti   nel   settore
vitivinicolo, con le quali  sono  state  evidenziate  le  difficolta'
operative circa l'applicazione del contrassegno di Stato previsto per
i vini DOC sulle confezioni di vetro di  ridotte  dimensioni,  ovvero
non superiori a 200 ml; 
  Vista l'informativa inoltrata alla Commissione  politiche  agricole
per il tramite della Regione Puglia con la nota prot. n. 27233 del 18
novembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 2 del decreto ministeriale 19  aprile  2011  indicato  nelle
premesse e' integrato con il seguente comma:  3-bis.  Fermo  restando
quanto  stabilito  dai  singoli  disciplinari   di   produzione,   le
disposizioni di cui al comma 3 sono applicabili  anche  nel  caso  di
confezionamento di vini a D.O.C.  in  contenitori  di  vetro  la  cui
capacita' non sia superiore a 200 ml. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione. 
    Roma, 27 dicembre 2011 
 
                                                 Il Ministro: Catania