IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazione  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in  particolare,  l'art.  2,  riguardante  le
attribuzioni   del   Dipartimento   delle   politiche    europee    e
internazionali; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM),  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  491/2009,  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2011 relativo a  «Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo con ripartizione  della
dotazione finanziaria per la misura della  promozione  del  vino  sui
mercati dei Paesi terzi, relativa all'anno  2012»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2011; 
  Ravvisata la necessita' di  procedere  alla  ripartizione,  tra  le
regioni e le province  autonome,  dell'intero  stanziamento  previsto
dall'OCM vino per l'anno 2012; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 27 ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La dotazione finanziaria per l'anno 2012, assegnata all'OCM vino
dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,
e' cosi' ripartita tra le seguenti misure: 
 
    

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              M I S U R A                 |       Stanziamento
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Promozione sui mercati dei Paesi esteri   |      82.380.817,00
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Ristrutturazione e riconversione vigneti  |     120.793.183,00
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Vendemmia verde                           |      30.000.000,00
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Assicurazione del raccolto                |      20.000.000,00
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Investimenti                              |      40.000.000,00
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Distillazione sottoprodotti               |      20.000.000,00
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Distillazione alcole usi commestibili     |      10.000.000,00
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Arricchimento con mosti                   |      18.000.000,00
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                                 Totale   |     341.174.000,00  
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  2.  Al  fine  di  garantire  il  pieno   utilizzo   delle   risorse
comunitarie,  le  eventuali  economie  sono  destinate  alla   misura
dell'assicurazione  del  raccolto  solo  dopo  aver  soddisfatto   il
fabbisogno finanziario delle  altre  misure  inserite  nel  PNS,  nel
rispetto delle scadenze comunitarie.