IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                           E L'INNOVAZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   relativo
all'istituzione del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  "Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli  ordinamenti
didattici universitari"; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
  Visti i decreti  ministeriali  4  agosto  2000  e  2  aprile  2001,
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 509/99; 
  Visti i decreti ministeriali 16  marzo  2007  e  19  febbraio  2009
relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; 
  Vista la circolare della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7  del  27  dicembre
2000; 
  Visti i pareri del Consiglio universitario  nazionale,  resi  nelle
adunanze del 9 e 22 giugno 2011  e  del  6  luglio  2011  concernenti
l'approvazione delle  tabelle  di  equiparazione  dei  diplomi  delle
scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale,  e  dei
diplomi  universitari  (DU),  istituiti  ai  sensi  della  legge   n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto  ministeriale
509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale 270/2004, ai fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
  Considerato che nella  predisposizione  dei  bandi  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi e' opportuno tenere  conto  delle
suindicate equiparazioni; 
  Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle  citate  tabelle
al fine di stabilire le equiparazioni tra vecchi e  nuovi  titoli  di
studio per la partecipazione ai pubblici concorsi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.  162,
riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i  diplomi
universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,
della medesima durata,  sono  equiparati  alle  lauree  universitarie
delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2  aprile
2001 e alle lauree universitarie  delle  classi  di  cui  ai  decreti
ministeriali  16  marzo  2007  e  19  febbraio  2009  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate  che
fanno parte integrante del presente decreto.