IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in particolare l'art. 1, comma 5; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 509/99; Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7 del 27 dicembre 2000; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, resi nelle adunanze del 9 e 22 giugno 2011 e del 6 luglio 2011 concernenti l'approvazione delle tabelle di equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari (DU), istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale 509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e' opportuno tenere conto delle suindicate equiparazioni; Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle citate tabelle al fine di stabilire le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi; Decreta: Art. 1 I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, sono equiparati alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo le tabelle allegate che fanno parte integrante del presente decreto.