IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM)  a  decorrere  dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  tutela  Morellino  di
Scansano con sede legale in  Scansano  (GR),  Via  XX  settembre  36,
intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art.  17  comma  1
del D. Lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4
del citato art. 17; 
  Considerato che la DOCG Morellino di Scansano e' stata riconosciuta
a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e, pertanto, e' una
denominazione protetta preesistente ai sensi dell'art. 118-vicies del
citato Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Verificata  la  conformita'  dello  statuto  del  Consorzio  tutela
Morellino di Scansano alle prescrizioni  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Verificata la rappresentativita' del Consorzio tutela Morellino  di
Scansano attraverso  la  dichiarazione  dell'organismo  di  controllo
Valoritalia Srl di cui alla nota prot. S29/2012/321/T del 31  gennaio
2012; 
  Considerato che  il  Consorzio  tutela  Morellino  di  Scansano  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 ed al comma 4  del
d.lgs. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  DM  16
dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio tutela Morellino di Scansano ai sensi dell'art. 17, comma 1
del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4
del citato art. 17 del d.lgs.  61/2010  a  svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi relativi alla  denominazione  Morellino
di Scansano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio tutela Morellino di Scansano, con  sede
legale in Scansano (GR),  via  XX  settembre  36,  e'  conforme  alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.