IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Seconda  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 128, del decreto legislativo  12  aprile.2006,  n.
163 che, al comma 11, demanda al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  il  compito  di  definire,  con   proprio   decreto,   gli
«schemi-tipo» sulla base dei quali le amministrazioni  aggiudicatrici
adottano il programma triennale i suoi aggiornamenti  e  gli  elenchi
annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20  e  per  estremi  sul  sito
informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture; 
  Visti gli articoli 11, 12 e 13 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia  di  programmazione  dei
lavori; 
  Visto l'articolo 14 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative allo  studio  di
fattibilita'; 
  Visto l'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1021/1V  del  9  giugno  2005  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e relative schede; 
  Visto l'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazione per  l'acquisizione
di beni e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i; 
  Visto il decreto del capo Dipartimento n. 2924 del 30  maggio  2011
con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni  e  Province  autonome.
allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Redazione  ed  approvazione  del  Programma   triennale,   dei   suoi
  aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 
 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  3,  comma
25, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente previsto, di  concerto  con  altri  soggetti,  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  realizzazione  di  lavori   pubblici,
adottano il programma triennale e  gli  elenchi  annuali  dei  lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 
  2. I limiti di cui all'articolo  128,  commi  1  e  6  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006.  n.  163  sono  riferiti   all'importo
complessivo dell'intervento comprensivo delle  somme  a  disposizione
risultanti dal quadro economico di cui all'articolo  16  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  3. Entro 90 giorni dall'approvazione della  legge  di  bilancio  le
amministrazioni dello Stato  procedono  all'aggiornamento  definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei  lavori  da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo  13,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n.  207.  Gli
altri soggetti di cui al precedente comma  1,  approvano  i  medesimi
documenti unitamente al bilancio  preventivo,  di  cui  costituiscono
parte integrante ai sensi dell'articolo  128,  comma  9  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  4. Per  la  redazione  e  pubblicazione  delle  informazioni  sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori  pubblici,  le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi  presso  gli
appositi siti internet di cui al  successivo  articolo  5,  comma  3,
competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da  parte
delle Regioni e delle Province autonome del sito di  loro  rispettiva
competenza l'accreditamento avviene  per  il  tramite  del  sito  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Presso  i  siti  internet  di  cui  al  precedente  comma  4  e'
disponibile il supporto informatico per la compilazione delle  schede
tipo allegate al presente decreto.