IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenze contro le malattie animali e Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152; Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 2009, recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle regioni del nord est italiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2009, n. 285; Vista la decisione della Commissione europea 2010/712/UE del 23 novembre 2010, che dispone all'art. 11, comma 1, l'approvazione del piano pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia; Considerato che le misure adottate dalla precedente ordinanza ministeriale del 26 novembre 2009 hanno determinato una drastica riduzione dei casi di rabbia nei territori interessati e che l'ultimo caso e' stato accertato nel febbraio 2011; Visto il Rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale della Commissione europea del 23 ottobre 2002, concernente le modalita' di attuazione della vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia, che dispone, tra l'altro, che tale misura sia protratta per almeno 24 mesi a far data dall'ultimo caso di rabbia registrato; Viste le raccomandazioni della Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea, prot. D1 HK (2009) D/411782; Visto il parere, reso con nota n. 11913-9.1.5 del 28 novembre 2011, dal Centro di referenza nazionale per la rabbia, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto ministeriale 8 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2002, n. 118; Ritenuto necessario proseguire l'attivita' di vaccinazione e di monitoraggio al fine di pervenire alla completa eradicazione della rabbia nei territori a rischio di contagio; Ordina: Art. 1 1. Sono territori a rischio di contagio, ai sensi e per gli effetti della presente ordinanza, i territori delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano individuati con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, di seguito denominati territori a rischio. 2. I cani, i gatti e i furetti, al seguito di persone dirette anche temporaneamente nei territori a rischio, sono sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo ed entro undici, ventitre e trentacinque mesi dall'ultima vaccinazione qualora siano stati somministrati vaccini aventi durata di immunita' rispettivamente di dodici, ventiquattro e trentasei mesi. 3. E' vietata l'introduzione nei territori a rischio di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 2.