IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157,  recante:  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.112  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 recante: «Organizzazione
e funzioni del Centro nazionale  di  lotta  ed  emergenze  contro  le
malattie animali  e  Unita'  centrale  di  crisi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2008, n. 152; 
  Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 2009, recante misure per
prevenire la diffusione della  rabbia  nelle  regioni  del  nord  est
italiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2009,  n.
285; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  2010/712/UE  del  23
novembre 2010, che dispone all'art. 11, comma 1,  l'approvazione  del
piano   pluriennale   di   eradicazione   della   rabbia   presentato
dall'Italia; 
  Considerato che  le  misure  adottate  dalla  precedente  ordinanza
ministeriale del 26 novembre  2009  hanno  determinato  una  drastica
riduzione dei casi di rabbia nei territori interessati e che l'ultimo
caso e' stato accertato nel febbraio 2011; 
  Visto il Rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale  e
il benessere animale della Commissione europea del 23  ottobre  2002,
concernente le modalita' di attuazione della vaccinazione orale delle
volpi contro la rabbia, che dispone, tra l'altro, che tale misura sia
protratta per almeno 24 mesi a far data dall'ultimo  caso  di  rabbia
registrato; 
  Viste  le  raccomandazioni  della  Direzione  generale   salute   e
consumatori della Commissione europea, prot. D1 HK (2009) D/411782; 
  Visto il parere, reso con nota n. 11913-9.1.5 del 28 novembre 2011,
dal Centro di referenza nazionale per  la  rabbia,  istituito  presso
l'Istituto Zooprofilattico sperimentale  delle  Venezie  con  decreto
ministeriale 8 maggio 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22
maggio 2002, n. 118; 
  Ritenuto necessario proseguire l'attivita'  di  vaccinazione  e  di
monitoraggio al fine di pervenire alla  completa  eradicazione  della
rabbia nei territori a rischio di contagio; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono territori a rischio di contagio, ai sensi e per gli effetti
della  presente  ordinanza,  i  territori  delle  regioni  Veneto   e
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento  e  Bolzano
individuati con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1,  di  seguito
denominati territori a rischio. 
  2. I cani, i gatti e i furetti, al seguito di persone dirette anche
temporaneamente  nei  territori  a   rischio,   sono   sottoposti   a
vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni  del  produttore  del
vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo ed  entro
undici, ventitre e trentacinque mesi dall'ultima vaccinazione qualora
siano  stati  somministrati  vaccini  aventi  durata   di   immunita'
rispettivamente di dodici, ventiquattro e trentasei mesi. 
  3. E' vietata l'introduzione nei territori a rischio di cani, gatti
e  furetti  che  non  siano  stati  preventivamente  sottoposti  alla
vaccinazione di cui al comma 2.