IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo
2011,  n.  108,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero della salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 13 gennaio 2010 presentata dall'impresa  Nisso
Chemical Europe  GmbH  con  sede  legale  in  Dusseldorf  (Germania),
Berliner Allee 42, diretta ad ottenere la registrazione del  prodotto
fitosanitario  denominato  Takumi  contenente  la   sostanza   attiva
ciflufenamid; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 18 giugno 2010 di  inclusione  della  sostanza
attiva ciflufenamid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31  marzo  2020  in  attuazione  della  direttiva
2009/154/EC della commissione del 30 novembre 2009; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico - scientifica  presentata  dall'impresa  Nisso
Chemical Europe GmbH a sostegno dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot.  27841  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2011 da cui risulta  che
l'impresa Nisso Chemical Europe GmbH ha presentato la  documentazione
richiesta dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Takumi fino al  31  marzo  2013
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
ciflufenamid. 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nisso Chemical Europe GmbH con sede legale in  Dusseldorf
(Germania),  Berliner  Allee  42,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  Takumi   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  marzo  2013,   data   di   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva  ciflufenamid  nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100 - 150  -  300  -
500; L 1 - 5. 
  Il prodotto in questione e' confezionato negli  stabilimenti  delle
Imprese: 
    Althaller Italia Srl - San Colombano al Lambro (Milano); 
    Diachem SpA - Unita' produttiva SIFA, Caravaggio (Bergamo); 
    Kollant Srl - Stab. Vigonovo (Venezia); 
    S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - Stab. Cotignola (Ravenna). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
    Takaoka Plant - Nippon Soda Co.,  Ltd.  300  Mukaino  Honmachi  -
Takaoka - Toyama 933-8507 - Japan; 
    F. Joh. Kwizda GmbH - Werk Leobendorf - Laaer Bundesstrasse - A -
2100 Leobendorf - Austria; 
    Gowan Milling, 12300 E, Country 8th Street, Yuma, AZ 85365- USA. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14940. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello