IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo
2011,  n.  108,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero della salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 21 ottobre 2005 presentata dall'Impresa  Sapec
Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo),  Avenida  do  Rio
Tejo - Herdade das Prais, diretta ad ottenere  la  registrazione  del
prodotto fitosanitario denominato Maestro M  contenente  le  sostanze
attive fosetil e mancozeb; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 7 marzo  2006  di  inclusione  della  sostanza
attiva mancozeb, nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno  2016  in  attuazione  della  direttiva
2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005; 
  Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della  sostanza
attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995
n.  194  fino  al  30  aprile  2017  in  attuazione  della  direttiva
2006/64/EC della commissione del 18 giugno 2006; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sapec Agro
S.A.  a  sostegno  dell'istanza  di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 25 agosto 2011 prot.  27840  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2011 da cui risulta  che
l'impresa Sapec Agro S.A ha presentato  la  documentazione  richiesta
dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Maestro M  fino  al  30  aprile
2017  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
fosetil; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setubal (Portogallo),
Avenida do Rio Tejo - Herdade das Prais, e' autorizzata ad  immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato Maestro  M  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  30  aprile  2017,  data   di   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva  fosetil  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 0,1-0,25-0,5-1-5-25. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' impresa estera: 
    Sapec Agro S.A. Setubal (Portugal). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12983. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello