IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, in presenza del prof.  Francesco  Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,  vice  presidente,  del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e  del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
  Visto  l'art.  99,  comma  1,  del  Codice  in  base  al  quale  il
trattamento di dati personali effettuato  per  scopi  scientifici  e'
considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i  dati  sono
stati in precedenza raccolti o trattati; 
  Visto l'art. 110, comma 1, del Codice che consente di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute per scopi  di  ricerca
scientifica in campo medico, biomedico  o  epidemiologico,  anche  in
assenza del consenso degli interessati, quando a causa di particolari
ragioni non sia possibile informarli e il programma  di  ricerca  sia
oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a
livello territoriale e sia autorizzato dal Garante,  anche  ai  sensi
dell'art. 40 del Codice; 
  Vista l'autorizzazione del Garante n.  2/2011  al  trattamento  dei
dati idonei a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita  sessuale
(reperibile sul sito internet  dell'Autorita'  www.garanteprivacy.it,
doc. web n. 1822577, pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del
14.7.2011)  e,  in  particolare,  il  punto  1.2  che  autorizza   il
trattamento di dati personali idonei a rivelare lo  stato  di  salute
per scopi di ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute
dell'interessato, di terzi o della  collettivita'  in  campo  medico,
biomedico  o  epidemiologico,  rinviando  a  quanto  disposto   dagli
articoli 106, 107 e 110 del  Codice  in  ordine  alla  necessita'  di
acquisire il consenso delle persone interessate; 
  Viste le disposizioni del codice di deontologia  e  buona  condotta
per  i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi   statistici   e
scientifici (Provv. n. 2 del 16 giugno 2004, in Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2004, n. 190, Allegato A.4 al Codice  e  reperibile  sul  sito
internet dell'Autorita', doc. web n. 1556635)  applicabili  anche  ai
trattamenti di dati effettuati per scopi di ricerca medica, biomedica
o epidemiologica non connessi con attivita' di  tutela  della  salute
svolte da esercenti  professioni  sanitarie  od  organismi  sanitari,
ovvero con attivita' comparabili in termini di significativa ricaduta
personalizzata sull'interessato (articoli 11 e 2, comma 2); 
  Vista la deliberazione del  15  dicembre  2011,  con  la  quale  il
Garante ha avviato una procedura  di  consultazione  pubblica  su  un
documento,  adottato   in   pari   data,   recante   lo   schema   di
«autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute  per  studi  osservazionali   retrospettivi»   e   pubblicato,
unitamente alla medesima deliberazione, sul sito web dell'Autorita' e
nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2012; 
  Visti i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorita'  in
particolare da parte di universita',  enti,  istituti  di  ricerca  e
societa'  scientifiche,   ricercatori,   esercenti   le   professioni
sanitarie, organismi sanitari, organismi rappresentativi di operatori
sanitari e associazioni di  pazienti  interessati,  a  seguito  della
consultazione pubblica per la quale era stato fissato il termine  del
31 gennaio 2012; 
  Visto l'art. 2 del d.lg. 24  giugno  2003,  n.  211  che  definisce
«studi  osservazionali»  gli  studi  nei  quali  «i  medicinali  sono
prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio. L'assegnazione del paziente a una determinata strategia
terapeutica  non  e'  decisa  in  anticipo  da   un   protocollo   di
sperimentazione, ma  rientra  nella  normale  pratica  clinica  e  la
decisione di prescrivere il medicinale e' del tutto  indipendente  da
quella di includere il paziente nello  studio.  Ai  pazienti  non  si
applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio»; 
  Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati  idonei  a
rivelare lo stato di salute e' effettuato  da  diversi  titolari  del
trattamento per la  conduzione  di  studi  finalizzati  alla  ricerca
scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,  non  aventi
significativa   ricaduta   personalizzata    sull'interessato,    che
utilizzano  dati  raccolti  in  precedenza  a  fini  di  cura   degli
interessati o per l'esecuzione di  precedenti  progetti  di  ricerca,
ovvero ricavati da campioni biologici  prelevati  in  precedenza  per
finalita' di tutela della salute o  per  l'esecuzione  di  precedenti
progetti di ricerca; 
  Considerato che gli  studi  in  questione  non  mirano  soltanto  a
valutare la sicurezza e l'efficacia  dei  farmaci  e  di  dispositivi
medici nella pratica clinica ma anche a verificarne  l'appropriatezza
prescrittiva o ad indagare le relazioni tra i fattori di rischio e la
salute umana, oppure vertono su eventi sanitari di tipo  diagnostico,
terapeutico o  preventivo,  ovvero  sull'utilizzazione  di  strutture
socio-sanitarie; 
  Considerato che, nell'ambito di  tali  studi,  i  dati  oggetto  di
trattamento sono registrati nella  documentazione  clinica  (o  nella
documentazione  inerente  i  precedenti  studi  in  cui  sono   stati
raccolti)  conservata  presso  i  centri  di  cura  partecipanti   in
conformita' alla legge, oppure sono ricavati  da  campioni  biologici
asportati e conservati  negli  archivi  di  anatomia  patologica  dei
medesimi centri o prelevati nell'ambito  di  precedenti  progetti  di
ricerca; 
  Visti gli  specifici  provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati
dall'Autorita', ai sensi degli articoli 110, comma 1 (ultima parte) e
41 del Codice, con i quali e' stata autorizzata, anche in assenza del
consenso degli  interessati,  la  conduzione  di  studi,  non  aventi
significativa ricaduta  personalizzata  sull'interessato,  effettuati
con dati raccolti in precedenza per finalita' di tutela della  salute
degli interessati o  ricavati  da  campioni  biologici  prelevati  in
precedenza per le stesse finalita';  cio',  in  quanto,  a  causa  di
comprovate particolari ragioni, e' stata documentata l'impossibilita'
di fornire loro l'informativa sul trattamento dei dati e il  relativo
programma di ricerca ha ricevuto un motivato  parere  favorevole  del
comitato etico territorialmente competente; 
  Considerato che i trattamenti dei dati in questione possono  essere
autorizzati  dal  Garante  anche  d'ufficio  con   provvedimenti   di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice); 
  Ritenuto opportuno pertanto, alla  luce  dell'esperienza  maturata,
rilasciare un'autorizzazione generale,  ai  sensi  dell'art.  40  del
Codice, relativa ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute per scopi di ricerca scientifica, effettuati anche in  assenza
del consenso degli interessati, preordinati alla conduzione di studi,
non aventi significativa  ricaduta  personalizzata  sull'interessato,
con dati raccolti in precedenza per finalita' di tutela della  salute
dei medesimi interessati o ricavati da campioni  biologici  prelevati
in precedenza per le stesse  finalita',  armonizzando  le  specifiche
prescrizioni   gia'   impartite   con   singoli   provvedimenti    di
autorizzazione gia' rilasciati; 
  Ritenuto altresi'  opportuno,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 110 del Codice (ultima parte), prendere  in  considerazione
ai fini della presente autorizzazione  i  trattamenti  per  scopi  di
ricerca scientifica preordinati alla conduzione di  studi  che  siano
oggetto di motivato parere favorevole del comitato etico competente a
livello  territoriale,  non  essendo  a  tal  fine   sufficiente   la
formazione del silenzio/assenso a seguito della notifica dello studio
al predetto comitato; 
  Considerato che, in  virtu'  dell'art.  11  del  menzionato  codice
deontologico per i trattamenti di dati personali per scopi statistici
e scientifici,  il  consenso  non  e'  necessario  quando,  ai  sensi
dell'art. 110 del Codice, non e' possibile informare gli  interessati
per «motivi etici», ovvero  per  «motivi  metodologici»,  ovvero  per
«motivi di impossibilita' organizzativa»; 
  Considerato  che,  nelle   richieste   di   autorizzazione   finora
sottoposte all'esame dell'Autorita',  l'impossibilita'  di  informare
gli interessati e'  risultata  giustificata  sulla  base  di  «motivi
etici» ovvero di «motivi di impossibilita' organizzativa»; 
  Ritenuto opportuno quindi, alla luce dell'esperienza maturata,  che
i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute per  scopi
di ricerca scientifica preordinati alla conduzione di studi in  campo
medico,  biomedico  o  epidemiologico  in  cui  l'impossibilita'   di
informare gli interessati sia giustificata da  «motivi  metodologici»
vengano sottoposti a specifici provvedimenti  di  autorizzazione  del
Garante; 
  Considerato che l'autorizzazione di carattere generale risulta  uno
strumento idoneo per prescrivere misure  uniformi  a  garanzia  degli
interessati e rende superflua la richiesta di  singoli  provvedimenti
di autorizzazione da  parte  di  numerosi  titolari  del  trattamento
semplificando in tale modo, in maniera significativa, gli adempimenti
degli obblighi relativi ai trattamenti di dati per la  conduzione  di
ricerche mediche, biomediche o epidemiologiche; 
  Ritenuto che ai trattamenti oggetto della  presente  autorizzazione
devono   trovare   applicazione   anche    le    cautele    contenute
nell'autorizzazione generale del  Garante  n.  2/2011  e  nel  codice
deontologico sopra citati, in particolare per  cio'  che  attiene  ai
criteri da tenere in considerazione per  non  rendere  identificabili
gli interessati nelle fasi dello studio successive all'estrapolazione
dei dati e alle regole di condotta per gli incaricati e gli eventuali
responsabili del trattamento; 
  Rilevato che anche  l'eventuale  raccolta  e  la  conservazione  di
campioni biologici,  cosi'  come  il  trattamento  dei  dati  che  ne
derivano,  devono  essere  effettuati  in  conformita'  ai   principi
fondamentali  di   protezione   e   di   sicurezza   dei   dati   (v.
Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 3 relativa  ai  test
genetici ed allo screening genetico per scopi  di  natura  sanitaria;
Documento di lavoro sui dati genetici del Gruppo Art. 29  della  Dir.
95/46/CE, WP 91/2004); 
  Considerato che l'utilizzo di  campioni  biologici  nell'ambito  di
ricerche  scientifiche  che  comportano  l'estrapolazione   di   dati
genetici deve essere effettuato  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni contenute  nella  specifica  autorizzazione  generale  del
Garante al trattamento dei dati genetici,  rilasciata  il  24  giugno
2011 ai sensi dell'art. 90 del Codice (in G. U. 11 luglio 2011 n. 159
e reperibile sul sito Internet dell'Autorita', doc. web n. 1822650); 
  Vista altresi' la  Raccomandazione  del  Consiglio  d'Europa  n.  R
(2006) 4 che individua le condizioni e  i  limiti  nel  rispetto  dei
quali e' consentito l'utilizzo di materiale biologico  per  attivita'
di ricerca, anche appartenente a persone decedute, prelevato per  uno
scopo diverso da quello della sua conservazione a  fini  di  ricerca,
ivi compreso quello  prelevato  per  l'esecuzione  di  un  precedente
progetto di ricerca; considerato che tale Raccomandazione  stabilisce
che il materiale biologico prelevato per scopi diversi da  quelli  di
conservazione a fini di ricerca puo' essere messo a disposizione  per
attivita' di ricerca con il necessario  consenso  dell'interessato  e
che, a tal fine, dovrebbe essere fatto ogni  ragionevole  sforzo  per
contattare la persona interessata, mentre ove tale contatto  non  sia
possibile,  il  materiale  biologico  puo'  essere   utilizzato   per
attivita'  di  ricerca  soltanto  se  sono  soddisfatti   particolari
requisiti (articoli 10, 12, 21 e 22); 
  Visto il Codice di deontologia medica del 16  dicembre  2006  nella
parte in cui prevede l'obbligo del segreto professionale da parte del
medico anche con riferimento ai pazienti deceduti (art. 10); 
  Considerato che la presente autorizzazione prende in considerazione
quelle ipotesi residuali, ammesse dal Codice (art. 110),  in  cui  il
necessario consenso degli interessati per  il  trattamento  dei  dati
personali a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico non sia stato previamente raccolto  dai  titolari  del
trattamento, sussistano delle particolari  e  comprovate  circostanze
dalle quali derivi l'impossibilita' di informare gli interessati e la
ricerca non possa essere realizzata mediante il trattamento  di  dati
anonimi o di dati riferiti a individui che sia  possibile  contattare
al fine di rendere l'informativa di cui all'art. 13 del Codice; 
  Rilevato che, in ottemperanza ai principi, richiamati dall'art.  2,
comma 2, del Codice, di semplificazione, armonizzazione ed  efficacia
delle modalita' di esercizio  dei  diritti  degli  interessati  e  di
adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento,  e'
auspicabile che  l'informativa  sul  trattamento  di  dati  idonei  a
rivelare lo stato di salute per  scopi  di  ricerca  scientifica  sia
fornita all'interessato contestualmente a quella sul trattamento  dei
dati a fini di cura, specie da parte di titolari del trattamento  che
perseguono finalita' di ricerca scientifica unitamente  ad  attivita'
di ricovero e cura; 
  Ritenuto   che,   nell'ambito    di    detta    informativa    resa
all'interessato, occorre  distinguere  chiaramente,  con  riferimento
all'indicazione degli elementi di  cui  all'art.  13  del  Codice,  i
trattamenti effettuati per scopi di  ricerca  scientifica  da  quelli
preordinati alla tutela della salute, evidenziando in particolare  la
volontarieta'  della  partecipazione  alla  ricerca,   in   modo   da
consentire  all'interessato,  di   manifestare   consapevolmente   un
consenso libero e specifico rispetto ai differenti  scopi  perseguiti
(articoli 13, 23, 78, comma 5, e 105, comma 2, del Codice); 
  Rilevata l'opportunita' che la presente autorizzazione generale sia
provvisoria e a tempo determinato, ai sensi dell'art.  41,  comma  5,
del Codice e, in particolare, efficace per  il  periodo  fino  al  31
dicembre 2012; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il  quale  stabilisce  che  i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia  di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; 
  Visti gli articoli 31 e  seguenti  del  Codice  e  il  disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B)  al  medesimo  Codice  in  materia  di
misure minime di sicurezza; 
  Visti gli articoli 20, 26, 40, 41, 98, 107 e 110 del Codice; 
  Visti gli articoli 167, comma 2, e 170 del Codice che sanzionano il
trattamento  illecito  dei  dati  personali  e   l'inosservanza   dei
provvedimenti del Garante; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Mauro Paissan; 
 
                              Autorizza 
 
il trattamento dei dati personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di
salute  degli  interessati,  anche  in  assenza  del  loro   consenso
informato,  per  scopi  di  ricerca  scientifica  in  campo   medico,
biomedico o epidemiologico nel rispetto dei limiti e delle condizioni
di seguito indicate. 
1. Ambito di applicazione. 
  La presente autorizzazione e' rilasciata: 
    a) alle universita', agli altri enti  o  istituti  di  ricerca  e
societa' scientifiche, nonche' ai ricercatori che operano nell'ambito
di dette universita', enti, istituti di ricerca e ai  soci  di  dette
societa' scientifiche; 
    b) agli esercenti  le  professioni  sanitarie  e  agli  organismi
sanitari nei limiti di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  codice  di
deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali  per
scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice). 
  Il trattamento dei dati oggetto della presente autorizzazione  puo'
essere altresi' effettuato da persone  fisiche  o  giuridiche,  enti,
associazioni   e   organismi    privati,    nonche'    da    soggetti
specificatamente  preposti  al   trattamento   quali   incaricati   o
responsabili   (ricercatori,   monitor,   commissioni   di   esperti,
organizzazioni di ricerca a contratto, laboratori di  analisi,  ecc.)
(articoli 4, comma 1, lettera f), 28, 29 e 30 del Codice). 
2. Finalita' del trattamento: ricerca scientifica  in  campo  medico,
  biomedico o epidemiologico. 
  1. La presente autorizzazione e' rilasciata quando: 
    il trattamento di dati idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute
effettuato  per  scopi  di  ricerca  scientifica  in  campo   medico,
biomedico o epidemiologico e' necessario per la conduzione di  studi,
non aventi significativa  ricaduta  personalizzata  sull'interessato,
effettuati con dati raccolti in  precedenza  a  fini  di  cura  della
salute o per l'esecuzione di precedenti progetti  di  ricerca  ovvero
ricavati da campioni biologici prelevati in precedenza per  finalita'
di tutela della salute o per l'esecuzione di precedenti  progetti  di
ricerca e 
    la ricerca e' effettuata sulla base di un  progetto,  oggetto  di
motivato parere favorevole del competente comitato  etico  a  livello
territoriale, secondo le modalita' di cui all'art. 3  del  codice  di
deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali  per
scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice). 
  Gli studi oggetto della presente autorizzazione possono  riguardare
anche le relazioni tra i fattori di rischio  e  la  salute  umana,  o
mirano a  valutare  la  sicurezza  e  l'efficacia  di  farmaci  o  di
dispositivi  medici   nella   pratica   clinica,   o   a   verificare
l'appropriatezza prescrittiva, oppure vertono su eventi  sanitari  di
tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione
di strutture socio-sanitarie. 
  2. La presente autorizzazione non riguarda gli scopi della  ricerca
che possono essere realizzati, nel caso concreto, mediante: 
    il trattamento di dati anonimi; 
    il  trattamento  di  dati  di  interessati  che   sia   possibile
contattare al fine di rendere l'informativa e acquisirne il consenso. 
3. Categorie di dati oggetto di trattamento. 
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,  in  modo
da escluderne il  trattamento  quando  le  finalita'  perseguite  nei
singoli casi possono  essere  realizzate  mediante,  rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita' che  permettano  di  identificare
l'interessato solo in caso di necessita', in conformita'  all'art.  3
del Codice. 
  Il  trattamento  puo'  riguardare  unicamente  i   dati   personali
strettamente pertinenti ai sopra indicati scopi, ivi compresi  quelli
ricavati da campioni biologici, salvo che  questi  non  costituiscano
«dati genetici» ai  sensi  dell'autorizzazione  del  24  giugno  2011
rilasciata dal Garante in virtu' dell'art. 90 del Codice (disponibile
sul sito Internet istituzionale: www.garanteprivacy.it, doc.  web  n.
1822650). 
  Il trattamento di  dati  genetici  resta  infatti  autorizzato  nei
limiti e alle condizioni individuati nella predetta autorizzazione. 
4. Impossibilita' di informare gli interessati. 
  L'autorizzazione riguarda il trattamento dei dati degli interessati
da includere nella ricerca che non e' possibile contattare al fine di
fornire  l'informativa  sul  trattamento  dei  dati  a  causa   della
sussistenza di una delle  seguenti  ragioni,  considerate  del  tutto
particolari o eccezionali, documentate nel progetto di ricerca: 
    1. Motivi etici riconducibili alla circostanza che  l'interessato
ignora la  propria  condizione.  Rientrano  in  questa  categoria  le
ricerche per le quali  l'informativa  sul  trattamento  dei  dati  da
rendere agli interessati  comporterebbe  la  rivelazione  di  notizie
concernenti la conduzione dello studio  la  cui  conoscenza  potrebbe
arrecare un danno materiale o  psicologico  agli  interessati  stessi
(possono  rientrare  in  questa  ipotesi,  ad  esempio,   gli   studi
epidemiologici sulla distribuzione di un fattore che predica o  possa
predire lo sviluppo di uno stato morboso per il quale non  esista  un
trattamento). 
    2. Motivi  di  impossibilita'  organizzativa  riconducibili  alla
circostanza che la mancata considerazione dei dati riferiti al numero
stimato  di  interessati  che  non  e'   possibile   contattare   per
informarli, rispetto  al  numero  complessivo  dei  soggetti  che  si
intende   coinvolgere   nella   ricerca,   produrrebbe    conseguenze
significative per lo studio in termini di  alterazione  dei  relativi
risultati;  cio'  avuto  riguardo,  in  particolare,  ai  criteri  di
inclusione previsti dallo studio,  alle  modalita'  di  arruolamento,
alla  numerosita'  statistica  del  campione  prescelto,  nonche'  al
periodo di tempo trascorso dal momento in cui i  dati  riferiti  agli
interessati sono stati originariamente raccolti (ad esempio, nei casi
in cui lo  studio  riguarda  interessati  con  patologie  ad  elevata
incidenza di mortalita' o in fase terminale della malattia o in  eta'
avanzata e in gravi condizioni di salute). 
  Con riferimento a tali motivi di impossibilita'  organizzativa,  e'
autorizzato il trattamento dei dati di coloro i quali,  all'esito  di
ogni ragionevole sforzo compiuto per contattarli, anche attraverso la
verifica dello stato in vita, la  consultazione  dei  dati  riportati
nella  documentazione  clinica,  l'impiego  dei  recapiti  telefonici
eventualmente forniti, nonche' l'acquisizione dei  dati  di  contatto
presso l'anagrafe degli  assistiti  o  della  popolazione  residente,
risultino essere al momento dell'arruolamento nello studio: 
    deceduti o 
    non contattabili. 
  Resta fermo l'obbligo  di  raccogliere  il  consenso  informato  al
trattamento dei dati degli interessati inclusi nella ricerca in tutti
i casi in cui, nel corso dello studio,  sia  possibile  rendere  loro
un'adeguata informativa e  acquisirne  il  relativo  consenso  e,  in
particolare, laddove questi si rivolgano al centro di cura, anche per
visite di controllo. 
5. Modalita' di trattamento. 
  Il  trattamento  dei  dati   personali   oggetto   della   presente
autorizzazione e' effettuato  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
codice di deontologia e buona condotta  per  i  trattamenti  di  dati
personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A.4 al Codice)
e  unicamente  con  operazioni   strettamente   indispensabili   alla
conduzione dello studio. 
  Ove  la  ricerca  non  possa  raggiungere  i   suoi   scopi   senza
l'identificazione,   anche   temporanea,   degli   interessati,   nel
trattamento successivo alla raccolta  retrospettiva  dei  dati,  sono
adottate tecniche di cifratura  o  utilizzati  codici  identificativi
oppure altre soluzioni che, considerato il numero dei dati  trattati,
li  rendono  non   direttamente   riconducibili   agli   interessati,
permettendo di identificare questi ultimi solo in caso di necessita'.
In questi casi, i codici utilizzati  non  sono  desumibili  dai  dati
personali identificativi degli interessati, salvo  che  cio'  risulti
impossibile  in  ragione  delle   particolari   caratteristiche   del
trattamento  o  richieda   un   impiego   di   mezzi   manifestamente
sproporzionato e sia motivato, altresi', per iscritto,  nel  progetto
di ricerca. 
  L'abbinamento al  materiale  di  ricerca  dei  dati  identificativi
dell'interessato, sempre che sia  temporaneo  ed  essenziale  per  il
risultato della ricerca, e' motivato, inoltre, per iscritto. 
6. Comunicazione e diffusione. 
  I soggetti individuati al paragrafo 1) che agiscono in qualita'  di
titolari del trattamento, anche unitamente ad altri titolari, possono
comunicare  tra  loro  i  dati  personali  oggetto   della   presente
autorizzazione nella misura in cui rivestano il ruolo  di  promotore,
di centro coordinatore o di centro  partecipante  e  l'operazione  di
comunicazione sia indispensabile per la conduzione dello studio. 
  I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  degli  interessati
utilizzati per la conduzione dello studio non possono essere  diffusi
(articoli 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice). I risultati  delle
ricerche possono essere diffusi in forma  aggregata,  ovvero  secondo
modalita' che non  rendano  identificabili  gli  interessati  neppure
tramite  dati  identificativi   indiretti,   anche   nell'ambito   di
pubblicazioni. 
7. Conservazione dei dati e dei campioni. 
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art.  11,  comma
1, lettera e) del Codice, i dati e i  campioni  biologici  utilizzati
per l'esecuzione della ricerca sono conservati mediante  tecniche  di
cifratura o l'utilizzazione di codici identificativi oppure di  altre
soluzioni  che,  considerato  il  numero  dei  dati  e  dei  campioni
conservati,  non   li   rendono   direttamente   riconducibili   agli
interessati,  per  un  periodo  di  tempo  non  superiore  a   quello
necessario agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti  o
successivamente trattati. 
  A tal fine, e' indicato nel  progetto  di  ricerca  il  periodo  di
conservazione, successivo alla conclusione dello studio,  al  termine
del quale i predetti  dati  e  campioni  sono  trasformati  in  forma
anonima. 
8. Custodia e sicurezza. 
  Fermo restando l'obbligo di adottare le misure minime di  sicurezza
previste dal Codice (articoli  33-35  e  All.  B)  al  Codice),  sono
impiegati dal/i titolare/i del trattamento, ciascuno per la parte  di
propria competenza in relazione al ruolo  ricoperto  nel  trattamento
dei dati e alle  conseguenti  responsabilita',  specifiche  misure  e
accorgimenti tecnici per incrementare il  livello  di  sicurezza  dei
dati trattati per  l'esecuzione  dello  studio  in  conformita'  alle
indicazioni contenute nelle «Linee guida per i  trattamenti  di  dati
personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche  di  medicinali»
adottate dal Garante con Provvedimento del 24 luglio 2008  (doc.  web
n. 1533155). 
  Cio', sia nella fase di memorizzazione o archiviazione dei dati (e,
eventualmente, di raccolta e conservazione  dei  campioni  biologici)
sia  nella   fase   successiva   di   elaborazione   delle   medesime
informazioni, nonche' nella successiva fase di trasmissione dei  dati
al promotore o ai soggetti esterni che collaborano con il  primo  per
l'esecuzione dello studio. Sono adottati, in particolare: 
    a. idonei accorgimenti per garantire la protezione dei dati dello
studio dai rischi di accesso abusivo ai  dati,  furto  o  smarrimento
parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi  di
elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione
parziale o integrale di tecnologie crittografiche  a  file  system  o
database, oppure tramite l'adozione di altre misure  informatiche  di
protezione  che  rendano  inintelligibili  i  dati  ai  soggetti  non
legittimati) nelle operazioni di registrazione  e  archiviazione  dei
dati effettuate mediante strumenti elettronici; 
    b. protocolli di comunicazione  sicuri  basati  sull'utilizzo  di
standard  crittografici  nella  trasmissione  elettronica  dei   dati
raccolti nell'ambito dello studio a un database centralizzato in  cui
sono memorizzati o archiviati,  nonche'  nella  trasmissione  in  via
telematica dei dati dello studio al promotore o ai  soggetti  esterni
di cui lo stesso promotore si avvale per la conduzione dello  studio.
Laddove detta trasmissione sia effettuata  mediante  supporto  ottico
(CD-ROM)  e'  designato  un  incaricato  della  ricezione  presso  il
promotore ed e' utilizzato,  per  la  condivisione  della  chiave  di
cifratura dei dati, un canale di trasmissione  differente  da  quello
utilizzato per la trasmissione del contenuto; 
    c.  tecniche  di  etichettatura,  nella  conservazione  e   nella
trasmissione di campioni biologici, mediante  codici  identificativi,
oppure  altre  soluzioni  che,  considerato  il  numero  di  campioni
utilizzati,  li   rendono   non   direttamente   riconducibili   agli
interessati, permettendo di identificare questi ultimi solo  in  caso
di necessita'; 
    d. con specifico riferimento alle operazioni di elaborazione  dei
dati dello  studio  memorizzati  su  un  database  centralizzato,  e'
necessario adottare: 
      idonei sistemi di autenticazione e di  autorizzazione  per  gli
incaricati in funzione dei  ruoli  e  delle  esigenze  di  accesso  e
trattamento, avendo  cura  di  utilizzare  credenziali  di  validita'
limitata alla durata dello studio e di disattivarle al termine  dello
stesso; 
      procedure per la verifica periodica della qualita'  e  coerenza
delle credenziali di autenticazione e dei profili  di  autorizzazione
assegnati agli incaricati del trattamento; 
      sistemi di audit log per il controllo degli accessi al database
e per il rilevamento di eventuali anomalie. 
9. Trasferimento all'estero. 
  Ove sia essenziale per il risultato della ricerca  trasferire  dati
idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati inclusi  nello
studio in Paesi non appartenenti all'Unione europea, in  assenza  del
consenso espresso, in forma  scritta,  degli  interessati  (art.  43,
comma 1, lettera a), del Codice), il trasferimento e' autorizzato dal
Garante in presenza degli ulteriori presupposti di  cui  all'art.  43
del Codice, o in conformita' agli articoli 44 e 45 del Codice. 
10. Richieste di autorizzazione. 
  I  titolari  del   trattamento   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono   tenuti   a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il trattamento che si intende effettuare  sia  conforme  alle
sue prescrizioni. 
  Le richieste di autorizzazione pervenute o che  perverranno,  anche
successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo. 
  Il  Garante  non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione, ai sensi dell'art. 110 del Codice (ultima parte), per
trattamenti da  effettuarsi  in  difformita'  alle  prescrizioni  del
presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del  Codice,
il loro accoglimento sia giustificato da circostanze o da  situazioni
non considerate nella presente autorizzazione. 
11. Efficacia temporale. 
  La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere  dal  1°  marzo
2012 fino al 31 dicembre 2012. 
  La  presente  autorizzazione  sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2012 
 
                                              Il presidente: Pizzetti 
 
                                                  Il relatore: Passan 
 
                                     Il segretario generale: De Paoli