IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Schroer Heiko, nato a Bielefeld (Germania)
il 17 marzo 1972, cittadino tedesco, diretta ad  ottenere,  ai  sensi
l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento  del
titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di  «Ingegnere»
sez. B; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed  integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato  e
delle relative prove per l'esercizio di talune  professioni,  nonche'
della disciplina dei relativi "ordinamenti"; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  «Diplom   Ingenieur   (FH)»   conseguito   presso   la
«Fachhochschule Bielefeld» in data 26 settembre 1997; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi  nella
seduta del 17 novembre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza citata; 
  Considerato che la formazione accademica professionale non  risulta
completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale
e  che  pertanto  sia  necessaria  l'applicazione   di   una   misura
compensativa; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
  Decreta: 
  Al sig. Schroer Heiko, nato a  Bielefeld  (Germania)  il  17  marzo
1972, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo  professionale  di
cui e' in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo  degli
«ingegneri» - sez. B, settore industriale  e  per  l'esercizio  della
professione in Italia. 
  Il riconoscimento e' subordinato,  a  scelta  del  richiedente,  al
superamento di una prova  attitudinale  scritta  e  orale  oppure  al
compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6  (sei)
mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale)  1)  energetica  e
macchine  a  fluido  e  solo  orale  2)  deontologia  ed  ordinamento
professionale. 
    Roma, 12 marzo 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano