IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile Vista l'istanza del sig. Schroer Heiko, nato a Bielefeld (Germania) il 17 marzo 1972, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. B; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale «Diplom Ingenieur (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule Bielefeld» in data 26 settembre 1997; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata; Considerato che la formazione accademica professionale non risulta completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore industriale e che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Al sig. Schroer Heiko, nato a Bielefeld (Germania) il 17 marzo 1972, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui e' in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore industriale e per l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) energetica e macchine a fluido e solo orale 2) deontologia ed ordinamento professionale. Roma, 12 marzo 2012 Il direttore generale: Saragnano