IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Roig Pinto  Angela  Maria,  nata  a  8
ottobre 1979 a Arequipa  (Peru'),  cittadina  peruviana,  diretta  ad
ottenere, ai sensi  dell'art.49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del  decreto
legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del  titolo  professionale
di cui e' in possesso, conseguito  in  Peru',  ai  fini  dell'accesso
all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Giornalista»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 recante norme di attuazione del Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni; 
  Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286 su indicato cosi' come modificato dalla legge  n.  189/2002,  che
prevede l'applicabilita' del  decreto  legislativo  stesso  anche  ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si  tratti
di norme piu' favorevoli; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -   relativa   al
riconoscimento della qualifiche professionali ; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciada   en   Ciencias   de   la    Comunicacion    especialidad
periodismo»conseguito  il  30  gennaio  2004   presso   l'Universidad
Nacional de San Agustin de Arequipa; 
  Preso atto che l'istante ha dimostrato di essere iscritta presso il
«Colegio de Periodistas del Peru'» come attestato in data 13 dicembre
2010; 
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante   ha   dimostrato   attivita'
professionale; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 17 novembre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza sopra citata; 
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di giornalista professionista  e  quella  di  cui  e'  in
possesso dell'istante, e che risulta  pertanto  opportuno  richiedere
misure compensative; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Roig Pinto Angela Maria, nata a Arequipa (Peru'), il  8
ottobre  1979,  cittadina  peruviana,  e'  riconosciuto   il   titolo
professionale peruviano di  «giornalista»  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e  l'esercizio
della professione in Italia. 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova  attitudinale  scritta  e  orale.  La  prova
scritta consiste in un esame nelle  seguenti  materie:  1)  (scritta)
redazione di un  articolo  su  argomenti  di  attualita'  scelti  dal
candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno,  esteri,
economia-sindacato,  cronaca,  sport,  cultura-spettacolo)   proposti
dalla Commissione, nonche' sulla base  dell'eventuale  documentazione
dalla stessa fornita; la prova orale verte sulle seguenti materie: 1)
norme giuridiche  attinenti  all'informazione:  elementi  di  diritto
pubblico;  norme  civili,  penali  e  amministrative  concernenti  la
stampa; ordinamento giuridico della professione  di  giornalista,  2)
diritti, doveri, etica e deontologia professionale; 
  Le modalita' di svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
 
    Roma, 20 marzo 2012  
 
                                     Il direttore generale: Saragnano