IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Vista l'istanza della sig.ra Roig Pinto Angela Maria, nata a 8 ottobre 1979 a Arequipa (Peru'), cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Peru', ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Giornalista»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive integrazioni; Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Ciencias de la Comunicacion especialidad periodismo»conseguito il 30 gennaio 2004 presso l'Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa; Preso atto che l'istante ha dimostrato di essere iscritta presso il «Colegio de Periodistas del Peru'» come attestato in data 13 dicembre 2010; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato attivita' professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 17 novembre 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui e' in possesso dell'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Roig Pinto Angela Maria, nata a Arequipa (Peru'), il 8 ottobre 1979, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale peruviano di «giornalista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale. La prova scritta consiste in un esame nelle seguenti materie: 1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonche' sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; la prova orale verte sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) diritti, doveri, etica e deontologia professionale; Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto; Roma, 20 marzo 2012 Il direttore generale: Saragnano