IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e,  in  particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per  la  prevenzione
del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
novembre 2010, n. 3907 che  ha  disciplinato  i  contributi  per  gli
interventi di prevenzione del rischio sismico,  previsti  dal  citato
art. 11 del decreto-legge 28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in  particolare,
l'art. 1 comma 3 che prevede che gli  aspetti  di  maggior  dettaglio
concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti  informatici
necessari  alla  gestione  degli  interventi  previsti  nella  citata
ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del capo del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 134 del 21 gennaio 2011, con il quale  si  regolamenta  l'utilizzo
dei fondi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  d)  della  richiamata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010,
n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la
mitigazione del rischio sismico», ed in particolare l'art.  1,  comma
3, che prevede che le istanze di contributo presentate dalle  regioni
siano  valutate  da  una  Commissione  tecnica  che  le  istruisce  e
perfeziona la graduatoria; 
  Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 3325 del 6  luglio  2011,  con  il  quale  e'  stata  definita  la
composizione della Commissione tecnica predetta; 
  Visto il  resoconto  della  riunione  del  12  ottobre  2011  della
Commissione tecnica di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  richiamato
decreto del capo del dipartimento Rep. n. 134 del  21  gennaio  2011,
che ha individuato le richieste ammissibili a contributo e quelle non
assentibili; 
  Ritenuto necessario assegnare i fondi disponibili per  l'annualita'
2010 ai sensi del predetto  art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva
attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico; 
  Tenuto conto che le modalita' di assegnazione dei finanziamenti per
l'annualita' 2010 sono stabilite dal richiamato decreto del capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 134 del 21 gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'assegnazione  delle  risorse,  di   cui   all'art.   11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l'annualita' 2010, determinata
sulla  base  dei  criteri  riportati  nel  decreto   del   capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 134 del 21  gennaio  2011  e'
indicata nella tabella 1 di seguito riportata. 
  2.  Le  quota  del  fondo  non  assegnata,   ammontante   ad   euro
1.011.670,00, rimane  nella  disponibilita'  del  Dipartimento  della
protezione civile come previsto dall'art.  2,  comma  1,  lettera  d)
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   n.
3907/2010. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico