Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
    Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste 
 
  1.  In  occasione  del  turno  annuale  ordinario  delle   elezioni
amministrative della primavera 2012, i termini per  la  presentazione
delle liste e delle candidature previsti dagli  articoli  28,  ottavo
comma, e 32, ottavo  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,  sono  anticipati  e
decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle  ore  12  del
trentatreesimo  giorno   antecedenti   la   data   della   votazione.
Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del
predetto testo unico, e' anticipato al trentesimo giorno  antecedente
la data della votazione. 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo degli articoli 28, ottavo  comma,  32,  ottavo
          comma, e 33, terzo comma, del testo unico delle  leggi  per
          la  composizione  e  la   elezione   degli   organi   delle
          amministrazioni  comunali,  approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica  16  maggio  1960,  n.  570,  e
          successive modificazioni, e' il seguente: 
 
                                   "Art. 28. 
 
              (Omissis). 
              La presentazione delle candidature  deve  essere  fatta
          alla segreteria del  comune  dalle  ore  8  del  trentesimo
          giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti  la
          data della votazione. 
                
              (Omissis." 
              : 
 
                                   "Art. 32. 
 
              (Omissis). 
              La lista e gli allegati devono essere  presentati  alla
          segreteria del comune dalle ore  8  del  trentesimo  giorno
          alle ore 12 del ventinovesimo giorno  antecedenti  la  data
          della votazione. 
              (Omissis)." 
            
                
 
                                   "Art. 33. 
 
              (Omissis). 
              La   commissione,   entro   il   ventiseiesimo   giorno
          antecedente la data della votazione, si riunisce per  udire
          eventualmente  i  delegati   delle   liste   contestate   o
          modificate, ammettere nuovi documenti  e  deliberare  sulle
          modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi'
          le liste per le quali non si sia provveduto a  ripristinare
          il rapporto percentuale. 
              (Omissis).".