IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 «Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; Visto, in particolare, l'art. 8 che prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, individua con uno o piu' decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici specifici dei percorsi formativi in materia di cure palliative e nella terapia del dolore nonche' i criteri per l'istituzione di Master in cure palliative e nella terapia del dolore; Visto il progetto preliminare per l'organizzazione di un percorso formativo «di 60 CFU» predisposto dal Gruppo di lavoro, di cui al D.D. 22 ottobre 2010, per l'acquisizione di conoscenze e competenze altamente approfondite e specialistiche nel campo della terapia del dolore, da parte dei medici, che abbiano conseguito le specializzazioni indicate all'art. 5, comma 2, della suindicata legge n. 38 e nel successivo accordo previsto nello stesso art. 5, comma 2; Ritenuto opportuno predisporre per gli Atenei idonei criteri per la istituzione di un Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione relativo a maggiori e piu' specialistici approfondimenti in materia di terapia del dolore per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della citata legge n. 38 e indicate nel successivo accordo previsto nello stesso art. 5, comma 2; Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011; Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita' espresso nella seduta del 13 dicembre 2011; Decreta: Art. 1 Per le finalita' di cui alle premesse sono approvati gli allegati criteri per la istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» per medici, che abbiano conseguito le specializzazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, e di cui al successivo accordo previsto nello stesso articolo 5, comma 2.